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	<title>lifestyle, Autore presso Italpress</title>
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	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
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		<title>I vantaggi di un cappotto termico per ridurre le spese di riscaldamento</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/vantaggi-cappotto-termico-per-ridurre-spese-riscaldamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 13:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="346" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/tetto-con-pannelli.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="I vantaggi di un cappotto termico per ridurre le spese di riscaldamento" title="I vantaggi di un cappotto termico per ridurre le spese di riscaldamento" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/tetto-con-pannelli.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/tetto-con-pannelli-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />L’inverno è ormai alle porte. Con l’arrivo della stagione fredda si presenta la necessità di dover riscaldare i nostri ambienti domestici, un’esigenza che comporta un impatto tanto sotto il profilo della sostenibilità quanto sotto quello economico. Fortunatamente, da diversi anni esistono soluzioni efficaci e sostenibili capaci di coniugare l’attenzione nei confronti della tutela ambientale al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="346" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/tetto-con-pannelli.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="I vantaggi di un cappotto termico per ridurre le spese di riscaldamento" title="I vantaggi di un cappotto termico per ridurre le spese di riscaldamento" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/tetto-con-pannelli.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/tetto-con-pannelli-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>L’inverno è ormai alle porte. Con l’arrivo della <strong>stagione fredda </strong>si presenta la necessità di dover riscaldare i nostri ambienti domestici, un’esigenza che comporta un impatto tanto sotto il profilo della sostenibilità quanto sotto quello economico. Fortunatamente, da diversi anni esistono <strong>soluzioni efficaci e sostenibili</strong> capaci di coniugare l’attenzione nei confronti della<strong> tutela ambientale</strong> al risparmio energetico, permettendo di ridurre anche le spese di riscaldamento. È il caso del<strong> cappotto termico</strong>. Scopriamo i vantaggi garantiti da questo strumento che si rivela tra i più validi per fare <strong>efficienza energetica</strong> nell’ambito dell’edilizia.</p>
<h2>Che cos’è un cappotto termico</h2>
<p>Definito anche <strong>isolamento a cappotto</strong>, il cappotto termico è un rivestimento realizzato da una serie di strati isolanti applicati esternamente o internamente agli edifici, così da isolarlo da un punto di vista sia termico sia acustico. Questo sistema di isolamento permette così di<strong> ottimizzare le prestazioni energetiche</strong> dell&#8217;edificio, garantendo una significativa serie di benefici.</p>
<h2>Vantaggi dell’isolamento a cappotto</h2>
<p>Per assicurare a una casa un adeguato <strong>comfort abitativo</strong> è essenziale fare in modo che nei mesi freddi il calore prodotto dagli impianti di riscaldamento non sia disperso, evitando nel contempo l’ingresso dell’aria fredda esterna. Nella stagione calda, di contro, è fondamentale mantenere tenere al riparo gli ambienti interni dalle temperature elevate che si manifestano al di fuori delle mura domestiche. Un quadro simile consente già di intuire l’importanza cruciale di un <strong>buon isolamento termico</strong> in ogni momento dell’anno.</p>
<p>A tali bisogni risponde in maniera efficace il <strong>cappotto termico</strong>. Gli edifici che adottano questa soluzione di isolamento riescono a beneficiare di una protezione per l’intero arco dell’anno, assicurandosi un ampio ventaglio di vantaggi. Un cappotto termico permette infatti di:</p>
<ul>
<li><strong>ottimizzare il riscaldamento </strong>dei locali domestici nei mesi invernali e il raffreddamento degli stessi durante la stagione estiva;</li>
<li><strong>vivere in ambienti più puliti e protetti </strong>da fenomeni di umidità, condense e muffe, che possono incidere negativamente sulla salute di chi soggiorna tra le mura domestiche;</li>
<li><strong>favorire l’isolamento da rumori esterni</strong>, contrastando l’inquinamento acustico che si produce all’interno della casa;</li>
<li><strong>migliorare la classe energetica</strong> e la sicurezza strutturale, incrementando così il valore patrimoniale dell’immobile.</li>
</ul>
<p>La <strong>riqualificazione energetica</strong> ottenibile implementando l’isolamento a cappotto permette di ridurre sensibilmente le necessità energetiche dell’edificio, contribuendo a <strong>diminuire le emissioni di CO<sub>2</sub></strong>, un aspetto di grande rilievo in un momento storico contraddistinto dall’urgenza di<strong> limitare l’effetto serra</strong> e le conseguenze a esso correlate in termini di crisi climatica.</p>
<p>La riduzione dei consumi energetici comporta ovviamente anche un tangibile vantaggio immediato e permanente sotto il profilo economico. Si stima che l’<strong>adozione di un cappotto termico</strong> determini una diminuzione del fabbisogno energetico oscillante tra il 30% e il 50%,</p>
<p>con un risparmio medio in bolletta pari a circa il 35%. Una percentuale che va a influire in modo molto positivo sull’economia domestica nel suo complesso.</p>
<h2>Cappotto Termico: cosa prevede l’EcoBonus</h2>
<p>Allo stato attuale delle cose, la riqualificazione energetica degli edifici rappresenta una delle priorità per l’Italia, anche in accordo con gli <strong>Obiettivi di Sviluppo Sostenibile </strong>contenuti nell’<strong>Agenda 2030</strong>, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei Paesi membri dell’ONU.</p>
<p>Sono numerose le iniziative che si stanno adottando per portare a termine tali obiettivi. Tra queste rientrano anche specifiche <strong>agevolazioni fiscali </strong>volte a favorire l’affermazione di un <strong>uso razionale dell’energia</strong>, di un maggiore risparmio energetico e dello <strong>sviluppo delle fonti rinnovabili</strong>. L’<strong>EcoBonus </strong>approvato dal Governo italiano nel <strong>Decreto Rilancio</strong> appartiene a pieno titolo alle proposte che mirano a fornire un impulso strategico a favore della sostenibilità energetica. Ma cosa prevede questa agevolazione?</p>
<p>In base a quanto stabilito nel Decreto, studiato a supporto della <strong>ripartenza post Covid-19</strong>, dal 1° luglio 2020 è possibile ottenere benefici fiscali fino al 110% per le detrazioni sui lavori di efficientamento energetico realizzati nei <strong>condomini </strong>e negli <strong>edifici unifamiliari</strong>, ovvero le villette. <strong><br />
</strong>Anche l’installazione del cappotto termico è nella gamma di interventi che danno accesso all’EcoBonus. Una delle condizioni indispensabili per usufruirne è che i lavori assicurino il <strong>miglioramento di due classi energetiche </strong>dell’intero edificio, o nell’ipotesi in cui ciò non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica più alta raggiungibile.</p>
<p>Per chi desidera puntare sull’opzione del cappotto termico come strumento di efficientamento energetico della propria abitazione, questa<strong> agevolazione fiscale</strong> rappresenta un’occasione in più da non farsi sfuggire. Si potrà così usufruire dei tanti benefici offerti da questo <strong>sistema di isolamento</strong>, assicurandosi un ulteriore risparmio.</p>
<p>Tra le aziende che si sono attivate proponendo soluzioni ad hoc per sfruttare i benefici del Decreto Rilancio in ottica di favorire anche la <a href="https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=PMC&amp;utm_medium=SERPpresence&amp;utm_campaign=Fotovoltaico2020">sostenibilità energetica</a> segnaliamo <strong>Eni gas e luce</strong> con la proposta <strong>CappottoMio</strong>, una soluzione ideale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Oltre all’isolamento termico delle pareti, CappottoMio include l’adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali e/o gli interventi di consolidamento antisismico.</p>
<p>Il condominio che intende installare CappottoMio potrà inoltre cedere al partner operativo di Eni gas e luce tutte le detrazioni fiscali ottenibili secondo quanto stabilito dalla legge e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l’importo rimanente a saldo della spesa totale. Il condominio potrà ottenere il finanziamento a tasso fisso di tale importo residuo fino ad una durata massima di 10 anni al fine di consentire con i risparmi ottenuti la copertura dei costi.</p>
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		<title>Firma digitale e firma elettronica: cosa sono e quali vantaggi offrono</title>
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		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="408" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/vantaggi-firma-elettronica.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Firma digitale e firma elettronica: cosa sono e quali vantaggi offrono" title="Firma digitale e firma elettronica: cosa sono e quali vantaggi offrono" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/vantaggi-firma-elettronica.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/vantaggi-firma-elettronica-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />La firma digitale è uno strumento sempre più diffuso attraverso il quale Pubbliche Amministrazioni, aziende ma anche privati cittadini possono sottoscrivere un documento informatico, attribuendogli valore legale. È possibile firmare digitalmente qualsiasi documento elettronico, a partire dalle fatture fino ai contratti, passando per le visure camerali, gli accordi commerciali e le semplici dichiarazioni di cambio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="408" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/vantaggi-firma-elettronica.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Firma digitale e firma elettronica: cosa sono e quali vantaggi offrono" title="Firma digitale e firma elettronica: cosa sono e quali vantaggi offrono" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/vantaggi-firma-elettronica.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/11/vantaggi-firma-elettronica-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>La <strong>firma digitale</strong> è uno strumento sempre più diffuso attraverso il quale Pubbliche Amministrazioni, aziende ma anche privati cittadini possono sottoscrivere un documento informatico, attribuendogli valore legale. È possibile<strong> firmare digitalmente</strong> qualsiasi documento elettronico, a partire dalle fatture fino ai contratti, passando per le visure camerali, gli accordi commerciali e le semplici dichiarazioni di cambio di residenza. L’utilizzo della firma digitale permette quindi di ridurre sensibilmente la gestione in forma cartacea dei documenti, contribuendo a snellire i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese.</p>
<h2>Differenza tra firma elettronica e firma digitale</h2>
<p>Sebbene i due termini siano usati comunemente per indicare lo stesso concetto, in realtà <strong>firma elettronica </strong>e <strong>firma digitale</strong> non sono sinonimi. È innanzitutto opportuno sapere che tanto le firme elettroniche quanto quelle digitali sono regolamentate dal <strong>Codice dell’Amministrazione Digitale</strong>, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii., nonché <strong>dal Regolamento Europeo eIDAS</strong>, Reg. Eu 910/2014, che disciplina l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato europeo.</p>
<p><strong>La firma elettronica</strong> viene definita dal Regolamento eIDAS, come “l<em>’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”</em>.</p>
<p><strong>La firma digitale</strong> viene invece definita dal Codice dell’Amministrazione Digitale come “<em>un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici</em>”.</p>
<p>La firma digitale è quindi una particolare tipologia di <strong>firma elettronica qualificata</strong> che permette un più ampio ventaglio di utilizzi rispetto alle altre modalità di sottoscrizione informatica.</p>
<p>Il <strong>funzionamento della firma digitale</strong> si basa inoltre su tre principi fondamentali:</p>
<ul>
<li>il principio dell’<strong>autenticità</strong>, poiché assicura l’identità dell’impresa o della persona</li>
</ul>
<p>che firma il documento;</p>
<ul>
<li>il principio dell’<strong>integrità</strong>, perché garantisce che i documenti firmati non siano alterati o modificati a seguito dell’apposizione della firma;</li>
<li>il principio del <strong>non ripudio</strong>, poiché assicura che il firmatario del documento non possa disconoscere di aver apposto la propria firma sullo stesso.</li>
</ul>
<h2>Come firmare un documento elettronico in formato .pdf</h2>
<p>Per evitare errori grossolani è importante sapere come procedere per firmare in modo corretto un documento elettronico. Il primo essenziale requisito per apporre una <a href="https://yousign.com/it-it/firma-elettronica-pdf">firma pdf</a> che rispetti i principi di autenticità, di integrità e di non ripudio è l’acquisto di un <strong>certificato digitale personale</strong> che deve essere obbligatoriamente rilasciato da fornitori certificati in possesso delle specifiche autorizzazioni per concedere questo tipo di servizio.</p>
<p>Una volta acquisito il proprio certificato digitale personale, si può procedere con l’<strong>apposizione della firma digitale</strong> su qualsiasi tipologia di documento informatico. Il processo è a questo punto estremamente intuitivo. Le due parti firmatarie ricevono tramite e-mail un link al documento da firmare digitalmente. Per accedere alla lettura e alla firma devono autenticarsi mediante un apposito procedimento che permette di verificare l’identità delle parti firmatarie nella massima sicurezza. A seguito del completamento e della validazione della firma digitale, <strong>il documento viene sigillato</strong>.</p>
<p>Il processo si conclude con la ricezione da parte di entrambi i firmatari di un <strong>documento in formato .pdf </strong>non più suscettibile a modifiche e perciò <strong>archiviabile con valore legale</strong>.</p>
<h2>La scelta del fornitore di firma elettronica</h2>
<p>Come anticipato all’inizio del nostro articolo la firma elettronica viene definita dal <strong>Regolamento eIDAS</strong> e tutti i fornitori certificati sono obbligati a rispettare il set di regolamenti eIDAS che sancisce in diritto il riconoscimento e i requisiti legali della firma elettronica all’interno dell’Unione Europea.</p>
<p>Tra questi fornitori vi segnaliamo ad esempio <strong>Yousign</strong>, società francese con sede a Caen e a Parigi, fondata nel 2013 da Luc Pallavidino e Antoine Louiset e titolare di certificati di conformità eIDAS per servizi di firma elettronica, sigillo elettronico e timbro orario qualificato.</p>
<p>I dati dei clienti di <strong>YouSign</strong> sono crittografati e ospitati su server sicuri all’interno dell’Unione Europea.</p>
<p><strong>Come Autorità di Certificazione (AC)</strong>, Yousign è autorizzata ad inviare firme elettroniche attraverso i certificati di firma elettronica che detiene. Ogni firma elettronica ottenuta con il servizio offerto da YouSign è quindi riconosciuta a livello nazionale ed europeo.</p>
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            	</item>
		<item>
		<title>Bancarotta fraudolenta, pena e prescrizione</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/bancarotta-fraudolenta-pena-e-prescrizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 17:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="960" height="640" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bancarotta fraudolenta, pena e prescrizione" title="Bancarotta fraudolenta, pena e prescrizione" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta.jpg 960w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta-300x200.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta-768x512.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta-696x464.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Il reato di bancarotta fraudolenta è una fattispecie penale in corso di “migrazione”: finora disciplinato dall’art. 216 l.f., infatti, dal prossimo 15 agosto 2020 sarà invece disciplinato dall’art. 322 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La nuova norma, ad ogni modo, replica sostanzialmente il disposto della norma della legge fallimentare, anche per quanto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="960" height="640" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bancarotta fraudolenta, pena e prescrizione" title="Bancarotta fraudolenta, pena e prescrizione" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta.jpg 960w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta-300x200.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta-768x512.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta-696x464.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/bancarotta-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><p>Il <strong>reato di bancarotta fraudolenta </strong>è una fattispecie penale in corso di “migrazione”: finora disciplinato dall’art. 216 l.f., infatti, dal prossimo 15 agosto 2020 sarà invece disciplinato dall’art. 322 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.</p>
<p>La nuova norma, ad ogni modo, replica sostanzialmente il disposto della norma della legge fallimentare, anche per quanto concerne le pene previste.</p>
<h2>Cos’è il reato di bancarotta fraudolenta</h2>
<p>Il reato di <strong>bancarotta fraudolenta</strong> è integrabile quando un imprenditore, dichiarato fallito  con sentenza, pone in essere dei comportamenti al fine di conseguire un vantaggio indebito, o arrecare pregiudizio ai creditori o ad alcuni di essi.</p>
<p>A titolo di esempio, le condotte che potrebbero configurare il reato di bancarotta fraudolenta sono quelle legate all’aver distratto o occultato i beni dell’impresa, al riconoscimento delle passività inesistenti, alla sottrazione, falsificazione o tenuta irregolare dei libri e delle scritture contabili, per impedire la ricostruzione del patrimonio.</p>
<h2>Quali sono le sanzioni</h2>
<p>La <strong>pena per la bancarotta fraudolenta </strong>consiste nella reclusione tra 3 e i 10 anni.</p>
<p>Dinanzi a tale pena principale è tuttavia prevista una “riduzione” della sanzione penale nel caso in cui l’imprenditore <strong>violi la par condicio creditorum</strong>. In altri termini l’imprenditore che ha scelto di pagare solamente alcuni creditori o simula l’esistenza di titoli di prelazione, al fine di favorirli nei confronti degli altri creditori, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.</p>
<p>Si tenga conto che le pene di cui sopra, previste per il reato di bancarotta fraudolenta, sono state confermate nel testo dell’art. 322 del nuovo Codice della crisi di impresa, e che dunque rimarranno in vigore anche dopo il 15 agosto 2020.</p>
<h2>Pena accessoria</h2>
<p>Per poter completare il quadro delle sanzioni occorre tuttavia parlare anche di <strong>pene accessorie</strong>. Di fatti, la formulazione dell’art 216 l.f., facendo salva l’applicazione delle altre pene accessorie che sono previste dal codice civile, dispone che per le fattispecie sopra riassunte può applicarsi anche la pena accessoria dell’<strong>inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale </strong>e l’<strong>incapacità a ricoprire uffici di direzione in ambito imprenditoriale</strong>.</p>
<p>In tale proposito, si tenga conto come la previsione normativa attualmente prevede che le sanzioni accessorie dell’inabilitazione e dell’incapacità abbiano una durata pari a 10 anni. Tuttavia, in seguito a una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale (n. 222/18), il nuovo testo del Codice della crisi di impresa ha modificato tale aspetto, andando a prevedere tali pene accessorie “fino a 10 anni”.</p>
<h2>Pene per la bancarotta fraudolenta impropria</h2>
<p>L’art. 223 l.f. ha previsto l’applicazione delle stesse pene di cui all’art. 216 l.f., compresa la pena accessoria dell’inabilitazione e dell’incapacità, anche agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, se hanno commesso i fatti previsti dallo stesso articolo.</p>
<p>Nel caso in cui tali soggetti cagionino con comportamenti dolori il dissesto o il fallimento della società, si applicherà anche la pena della reclusione da 3 a 10 anni.</p>
<h2>Pene per la bancarotta semplice</h2>
<p>Ma come cambiano le pene per la bancarotta semplice? Disciplinata dall’art. 217 l.f. e, successivamente, dall’art. 323 del nuovo Codice della crisi di impresa, la bancarotta semplice sostituisce l’elemento caratteristico del dolo specifico come la mera imprudenza e sconsideratezza della gestione dell’imprenditore.</p>
<p>È per questo motivo che le pene previste per la bancarotta semplice sono meno severe rispetto alle pene previste per la bancarotta fraudolenta, e possono consistere nella reclusione da 6 mesi a 2 anni, e nelle pene accessorie dell’inabilitazione e dell’incapacità (esattamente come abbiamo visto per quanto concerne la bancarotta fraudolenta) per un periodo di tempo fino a 2 anni.</p>
<p>Ricordiamo infine che il reato di bancarotta fraudolenta si prescrive in 10 anni dalla sentenza con la quale l’imprenditore viene dichiarato fallito.</p>
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		<title>Come richiedere il pin dispositivo INPS</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-richiedere-il-pin-dispositivo-inps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 13:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/inps.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come richiedere il pin dispositivo INPS" title="Come richiedere il pin dispositivo INPS" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/inps.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/inps-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Il PIN è un codice identificativo personale che l’INPS eroga nei confronti dei cittadini interessati per poter permettere l’accesso ai suoi servizi online. Evidenti sono i vantaggi derivanti dalla titolarità del PIN: sarà possibile usufruire di una lunga serie di servizi dedicati senza spostarsi da casa propria o dall’ufficio, evitando le code che è possibile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/inps.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come richiedere il pin dispositivo INPS" title="Come richiedere il pin dispositivo INPS" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/inps.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/inps-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Il PIN è un codice identificativo personale che l’INPS eroga nei confronti dei cittadini interessati per poter permettere l’<strong>accesso ai suoi servizi online</strong>.</p>
<p>Evidenti sono i vantaggi derivanti dalla titolarità del PIN: sarà possibile usufruire di una lunga serie di servizi dedicati senza spostarsi da casa propria o dall’ufficio, evitando le code che è possibile trovare agli uffici dell’ente previdenziale e, dunque, risparmiando tempo, denaro ed energie.</p>
<p>Ma <strong>come richiedere il PIN dispositivo INPS</strong>?<span id="more-142191"></span></p>
<h2>PIN ordinario o dispositivo?</h2>
<p>La prima cosa che vogliamo fare è cercare di chiarire che cosa si intenda per <strong>PIN dispositivo </strong>e… il miglior modo per farlo è certamente quello di comprendere a cosa serva e quali siano le differenze con il PIN ordinario.</p>
<p>Il PIN richiedibile all’INPS può infatti essere:</p>
<ul>
<li><strong>ordinario</strong>, utile per poter consultare i dati della propria posizione contributiva o della propria pensione;</li>
<li><strong>dispositivo</strong>, utile per poter richiedere l’accesso a prestazioni e benefici economici ai quali si ha diritto.</li>
</ul>
<p>Naturalmente, la procedura per poter ottenere il <strong>PIN dispositivo </strong>è un po’ più complessa e articolata rispetto a quella utile per poter ottenere il PIN ordinario. La ragione è semplice: trattandosi di un codice attraverso il quale l’utente può avanzare delle richieste prestazionali, l’INPS ha voluto accertarsi che, effettivamente, vi siano garanzie sull’identità dello stesso.</p>
<h2>Come si richiede il PIN dispositivo</h2>
<p>È possibile ottenere il PIN dispositivo in diversi modi.</p>
<p>Il metodo più diretto è quello di <strong>recarsi presso una sede INPS</strong>. Le sedi INPS rilasceranno infatti immediatamente il PIN dispositivo, con l’utente che potrà compilare e consegnare allo sportello il modulo di richiesta, presentando ovviamente un documento di identità in corso di validità.</p>
<p>In alternativa, l’utente potrà richiedere il PIN ordinario mediante la procedura di richiesta PIN presente sul sito internet inps.it, e tramite Contact center, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento a seconda del piano tariffario del proprio gestione telefonico).</p>
<p>Ora, considerato che il PIN che si riceverà mediante sito intenet e Contact center sarà ordinario, sarà necessario procedere alla <strong>conversione del PIN ordinario in PIN dispositivo</strong>.</p>
<h2>Come convertire il PIN ordinario in dispositivo</h2>
<p>Il PIN ordinario che si è ricevuto online o tramite Contact center deve essere convertito in PIN dispositivo per poter permettere all’utente di poter effettuare delle domande di prestazioni e benefici.</p>
<p>Per far ciò, si può procedere in due modi:</p>
<ul>
<li>recandosi presso una sede INPS e compilando il modulo di assegnazione del codice PIN dispositivo;</li>
<li>utilizzando la procedura online per convertire il PIN.</li>
</ul>
<p>In questo secondo caso, la procedura – sempre disponibile all’interno del sito internet inps.it – richiederà di stampare e firmare un modulo, scansionarlo e allegare un documento di riconoscimento. Il tutto dovrà poi essere caricato online nell’apposita piattaforma.</p>
<p>Completate le verifiche da parte dell’INPS, il PIN ordinario sarà convertito in PIN dispositivo.</p>
<h2>PIN smarrito: cosa fare?</h2>
<p>Nell’ipotesi in cui si perda il proprio PIN, è possibile ripristinarlo mediante l’apposita procedura online, ottenendone così uno nuovo.</p>
<p>Ricordiamo che per poter <strong>recuperare il PIN </strong>smarrito è necessario indicare:</p>
<ul>
<li>codice fiscale;</li>
<li>uno dei contatti inseriti al momento della registrazione (cellulare, email, PEC).</li>
</ul>
<p>Una volta effettuata la richiesta, l’utente riceverà un’email o un messaggio di posta elettronica certificata con un link da cliccare per poter formalizzare l’ottenimento del PIN.</p>
<p>Il nuovo PIN, di 16 caratteri, sarà fornito in due tempi:</p>
<ul>
<li>metà sarà inviato al numero di cellulare indicato, mediante SMS;</li>
<li>metà sarà invece inviato all’indirizzo di posta elettronica (certificata o meno).</li>
</ul>
<p>Se invece si è già fornito un riferimento tra cellulare, email e PEC, è possibile aggiungerne anche un altro chiamando il Contact center.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/inps.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/dichiarazione-sostitutiva-di-certificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 11:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="948" height="720" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dichiarazione sostitutiva di certificazione" title="Dichiarazione sostitutiva di certificazione" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione.jpg 948w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-300x228.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-768x583.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-696x529.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-553x420.jpg 553w" sizes="(max-width: 948px) 100vw, 948px" />La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento introdotto nel nostro ordinamento con il Dpr 445/2000, e in grado di sostituire – in alcune situazioni – i certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che accettano volontariamente tali dichiarazioni. Per i soggetti che sono obbligati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="948" height="720" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dichiarazione sostitutiva di certificazione" title="Dichiarazione sostitutiva di certificazione" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione.jpg 948w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-300x228.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-768x583.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-696x529.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione-553x420.jpg 553w" sizes="(max-width: 948px) 100vw, 948px" /><p>La <strong>dichiarazione sostitutiva di certificazione </strong>è un documento introdotto nel nostro ordinamento con il Dpr 445/2000, e in grado di sostituire – in alcune situazioni – i certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che accettano volontariamente tali dichiarazioni.<span id="more-142141"></span></p>
<p>Per i soggetti che sono obbligati ad accettare la <strong>dichiarazione sostitutiva di certificazione</strong>,  la sua mancata accettazione costituisce una violazione dei doveri di ufficio.</p>
<p>Ad ogni modo, non è possibile usare questo documento per qualsiasi tipo di dichiarazione altrimenti disponibile in certificazione. Vediamo dunque insieme che cosa si può dichiarare, e chi può usare questi documenti.</p>
<h2>Cosa si può dichiarare?</h2>
<p>Si può utilizzare la <strong>dichiarazione sostitutiva di certificazione </strong>per poter dichiarare stati, qualità e personali e atti, tra quelli di seguito indicati:</p>
<ol>
<li>la data e il luogo di nascita;</li>
<li>la residenza;</li>
<li>la cittadinanza;</li>
<li>il godimento dei diritti civili e politici;</li>
<li>lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;</li>
<li>lo stato di famiglia;</li>
<li>l’esistenza in vita;</li>
<li>la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell&#8217;ascendente o discendente;</li>
<li>l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;</li>
<li>l’appartenenza a ordini professionali;</li>
<li>il titolo di studio e gli esami sostenuti;</li>
<li>la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;</li>
<li>la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;</li>
<li>l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l&#8217;indicazione dell&#8217;ammontare corrisposto;</li>
<li>il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell&#8217;archivio nell&#8217;anagrafe tributaria;</li>
<li>lo stato di disoccupazione;</li>
<li>la qualità di pensionato e la categoria di pensione;</li>
<li>la qualità di studente;</li>
<li>la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;</li>
<li>l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;</li>
<li>ogni situazione che sia relativa all&#8217;adempimento degli obblighi militari;</li>
<li>di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l&#8217;applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;</li>
<li>di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;</li>
<li>di non essere l&#8217;ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell&#8217;8 giugno 2001;</li>
<li>la qualità di vivenza a carico;</li>
<li>tutti i dati a diretta conoscenza dell&#8217;interessato contenuti nei registri dello stato civile;</li>
<li>di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.</li>
</ol>
<h2>Cosa non si può dichiarare</h2>
<p>Di contro, non si può usare la <strong>dichiarazione sostitutiva di certificazione </strong>per comunicare dati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.</p>
<h2>Chi può usare la dichiarazione</h2>
<p>Possono usare la <strong>dichiarazione sostitutiva di certificazione </strong>tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea, le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, le associazioni e i comitati aventi sede legale in Italia o in un Paese dell’Unione Europea.</p>
<p>Possono inoltre usare la dichiarazione anche i cittadini di Paesi terzi, con regolare permesso di soggiorno in Italia, per quanto concerne i dati e i fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica.</p>
<p>Per quanto concerne i minori, possono dichiarare coloro che ne esercitano la patria potestà o il tutore. Per gli interdetti, può dichiarare il tutore, mentre per gli inabilitati e per i minori emancipati può dichiarare l’interessato, con l’assistenza del soggetto curatore.</p>
<p>Nel caso di una persona che non sappia o non possa firmare, sarà possibile rendere la dichiarazione dinanzi al pubblico ufficiale. Chi infine si trova in condizioni di temporaneo inadempimento per motivi di salute, la dichiarazione può essere resa dinanzi al pubblico ufficiale dal coniuge, o in assenza dai figli o in mancanza di questi da un parente in linea retta o da un collaterale fino al terzo grado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/dichiarazione.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Monarchia spagnola: una lunga storia</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/monarchia-spagnola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 09:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="461" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Monarchia spagnola: una lunga storia" title="Monarchia spagnola: una lunga storia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera-300x225.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera-265x198.jpg 265w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />La monarchia spagnola è una delle poche istituzioni monarchiche rimaste nel vecchio Continente, ed è un vero e proprio simbolo del passato del Paese iberico: un segno riconducibile a una realtà nobiliare dei tempi che furono, che ha tuttavia un evidente peso anche nel presente, nonostante ricopra per lo più un ruolo di rappresentanza “formale”, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="461" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Monarchia spagnola: una lunga storia" title="Monarchia spagnola: una lunga storia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera-300x225.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera-265x198.jpg 265w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/spagna-bandiera-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>La <strong>monarchia spagnola</strong> è una delle poche istituzioni monarchiche rimaste nel vecchio Continente, ed è un vero e proprio simbolo del passato del Paese iberico: un segno riconducibile a una realtà nobiliare dei tempi che furono, che ha tuttavia un evidente peso anche nel presente, nonostante ricopra per lo più un ruolo di rappresentanza “formale”, piuttosto che politico.<span id="more-142110"></span></p>
<p>Ricordiamo infatti che ogni atto, per essere valido, deve essere controfirmato dal <strong>primo ministro spagnolo,</strong> dai ministri competenti o dal presidente del Congresso dei deputati. Rimane, tuttavia, un ruolo di appartenenza alla nazione fortemente impresso in buona parte delle comunità locali, grazie anche alle funzioni esercitate nel periodo di uscita dalla <strong>dittatura</strong> <strong>di Franco</strong> alla democrazia negli anni Settanta e, inoltre, per reprimere tentato colpo di Stato del 23 febbraio 1981, organizzato e non riuscito da parte di alcuni comandanti militari spagnoli.</p>
<p>Fu anche l’indisponibilità del Re Juan Carlos I ad appoggiare il <em><strong>golpe</strong></em> che permise di sventare il colpo di Stato nell’arco di una sola, drammatica notte. Si rammenta altresì il ruolo di rilievo del presidente della Catalogna, Jordi Pujol, che trasmise via radio un discorso nel quale invitava i cittadini alla calma.</p>
<p>Oltre ad essere rimasta una delle poche monarchie presenti in Europa, la monarchia spagnola è dunque un elemento di continuità nella lunga storia del Paese: per oltre 12 secoli, attraverso diverse forme e alterne fortune, la monarchia spagnola ha regnato sulla penisola iberica, favorendo la costruzione della nazione e, quindi, la trasformazione nell’attuale sistema di monarchia parlamentare.</p>
<h2>Il Re Filippo VI di Spagna</h2>
<p>Il Re di Spagna è Filippo VI o, meglio, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Figlio di Juan Carlos I e Sofia di Grecia, è diventato Re il 19 giugno 2014, dopo l’abdicazione del padre, avvenuta il 2 giugno 2014.</p>
<h2>La Regina consorte Letizia Ortiz</h2>
<p>La Regina consorte di Spagna, per matrimonio, è Letizia Ortiz Rocasolano. Moglie del Re Filippo VI, è stata una giornalista spagnola piuttosto nota, vantando tra le proprie collaborazioni anche quelle con Bloomberg e CNN, prima di divenire volto dell’emittente pubblica spagnola TVE. Si è dimessa dagli incarichi professionali alla fine del 2003, ed è parte integrante della famiglia monarchica spagnola dal 22 maggio 2004, giorno del matrimonio con l’allora principe.</p>
<h2>Juan Carlos</h2>
<p>Juan Carlo (all’anagrafe, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias) è stato il Re di Spagna dal 1975 al 2014, dopo aver abdicato in favore dell’attuale Re Filippo VI. Nominalmente, tuttavia, detenne la carica dal 1947, pur essendo la Spagna – fino al 1975 – una sostanziale dittatura militare sotto il regime di Francisco Franco. Non tutti sanno che Juan Carlo è nato in Italia, il 5 gennaio 1938, a Roma.</p>
<h2>Sofia di Grecia</h2>
<p>Sofia di Spagna (Sofia Margherita Vittoria Federica di Grecia e Danimarca) è stata Regina di Spagna dal 1975 al 2014. Come suggerisce il suo nome, Sofia di Grecia è nata ad Atene nel 1938 da stirpe nobile, avendo come padre il Re di Grecia Paolo I e come madre Federica di Hannover. Nella sua infanzia, anche una permanenza in Egitto e in Sudafrica, a causa dell’esilio della sua famiglia dalla Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale.</p>
<h2>La discendenza</h2>
<p>Il Re Filippo VI e la Regina Letizia Ortiz hanno due figlie: Leonor, con il titolo di Principessa delle Asturie, nata il 31 ottobre 2005, e la Infanta Sofia, nata il 29 aprile 2007.</p>
<p>Secondo la Costituzione spagnola, è la primogenita Leonor ad essere l’erede al trono di Spagna. Per questa ragione, fra gli altri, può annoverare il titolo di Principessa delle Asturie (il titolo di Principe delle Asturie era attribuito al padre, prima di diventare Re).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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            	</item>
		<item>
		<title>Esame patente nautica entro 12 miglia</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/esame-patente-nautica-entro-12-miglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 11:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/patentenautica.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Esame patente nautica entro 12 miglia" title="Esame patente nautica entro 12 miglia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/patentenautica.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/patentenautica-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />L’esame patente nautica entro 12 miglia si svolge attraverso una serie di fasi teoriche e pratiche. Cerchiamo di riassumerle brevemente, cercando di comprendere quali siano i passaggi che il candidato deve effettuare per poter superare correttamente l’esame e, dunque, ottenere la patente nautica per la navigazione entro 12 miglia. La prova teorica La prima prova [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/patentenautica.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Esame patente nautica entro 12 miglia" title="Esame patente nautica entro 12 miglia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/patentenautica.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/patentenautica-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>L’<strong>esame patente nautica entro 12 miglia </strong>si svolge attraverso una serie di fasi teoriche e pratiche. Cerchiamo di riassumerle brevemente, cercando di comprendere quali siano i passaggi che il candidato deve effettuare per poter superare correttamente l’esame e, dunque, ottenere la patente nautica per la navigazione entro 12 miglia.<span id="more-141486"></span></p>
<h2>La prova teorica</h2>
<p>La prima prova quella <strong>teorica</strong>, che il candidato sosterrà dinanzi alla commissione d’esame, per un totale massimo di 45 minuti.</p>
<p>In questa prova sono distinte due fasi:</p>
<ul>
<li><strong>carteggio</strong>, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica, e conoscere i concetti più importanti della navigazione;</li>
<li><strong>questionario base, </strong>articolato su 20 domande con tre alternative di risposte (una sola è esatta).</li>
</ul>
<p>La prova del carteggio è considerata essenziale per la prosecuzione del test. La prova del questionario base si intende superata solamente se il candidato non avrà commesso più di tre errori. Al quarto errore, infatti, il candidato sarà giudicato non idoneo, indipendentemente dall’esito delle altre prove.</p>
<p>Come da programma ministeriale, fanno parte della prova teorica i seguenti temi:</p>
<ul>
<li>
<blockquote><p>Elementi di teoria della nave (elica, timone, ecc.), teoria della vela (solo per l’abilitazione alla navigazione a vela), attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l’abilitazione alla navigazione a vela).</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p>Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi. Calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p>Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo e per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell’imbarcazione. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato.</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p>Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne. Precauzioni in prossimità della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche.</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p>Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Strumenti meteorologici e loro impiego.</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p>Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità; Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione. Prora e rotta: effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio). Solcometri e scandagli. Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p>Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Norme che regolano lo sci nautico.</p></blockquote>
</li>
</ul>
<h2>La prova pratica</h2>
<p>Il candidato che supera la prova teorica, come sopra riassunto, può essere ammesso alla <strong>prova pratica</strong>.</p>
<p>La prova pratica ha inizio nel momento in cui, su invito dell’esaminatore, il candidato diventa “gestore” dell’esecuzione delle manovre richieste ai fini dell’esame.</p>
<p>Naturalmente, di fianco al candidato sarà sempre presente un soggetto responsabile, abilitato al comando dell’unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell’esame.</p>
<p>La prova consisterà in attività:</p>
<ul>
<li><strong>solo motore</strong>. Durante questa prova il candidato dovrà dimostrare di saper condurre l’imbarcazione a diverse andature, effettuando tutte le manovre necessarie, l’ormeggio e il disormeggio dell’unità, così come le attività di recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l’impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio;</li>
<li><strong>vela e motore</strong>. In aggiunta alle attività di cui sopra, previste per il motore, il candidato dovrà anche dimostrare di conoscere la teoria della vela, le attrezzature e le manovre tipiche dell’imbarcazione a vela. Può anche essere chiesto al candidato di eseguire dei nodi marini (gassa d&#8217;amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita).</li>
</ul>
<p>Evidentemente, il candidato risulta idoneo solamente se supera entrambe le prove.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/patentenautica.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come noleggiare una barca</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-noleggiare-una-barca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 10:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="411" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/noleggiare-barca.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come noleggiare una barca" title="Come noleggiare una barca" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/noleggiare-barca.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/noleggiare-barca-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Sempre più persone, anno dopo anno, hanno scoperto il piacere di noleggiare una barca per poter trascorrere qualche giorno di relax da… un punto di vista completamente differente: quello del mare, degli spazi aperti e delle esclusive viste panoramiche sulle coste italiane. Nella speranza che la prossima estate possa costituire un momento utile per tornare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="411" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/noleggiare-barca.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come noleggiare una barca" title="Come noleggiare una barca" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/noleggiare-barca.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/noleggiare-barca-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Sempre più persone, anno dopo anno, hanno scoperto il piacere di <strong>noleggiare una barca </strong>per poter trascorrere qualche giorno di relax da… un punto di vista completamente differente: quello del mare, degli spazi aperti e delle esclusive viste panoramiche sulle coste italiane.<span id="more-141449"></span></p>
<p>Nella speranza che la prossima estate possa costituire un momento utile per tornare a parlare, in serenità, di come trascorrere qualche giorno di vacanza, abbiamo di seguito riepilogato alcuni suggerimenti su <strong>come noleggiare una barca</strong>. Scopriamoli insieme!</p>
<h2>Noleggiare la barca</h2>
<p>Naturalmente, il punto di partenza di qualsiasi progetto non può che essere rappresentato dalla scelta della tipologia di imbarcazione, la cui individuazione dipenderà dal percorso e dalla destinazione che si intende raggiungere e dalle proprie competenze e possibilità.</p>
<p>Molte persone preferiscono vivere il mare nella sua maniera più genuina, <strong>noleggiando una barca a vela </strong>con la presenza di uno skipper che possa permettere una escursione più tranquilla. Altre optano invece per barche a motore. A cambiare sarà anche la grandezza dell’imbarcazione: generalmente le navigazioni sono riservate a gruppi di persone, pur piccoli. Chi vuole più ampi e maggiore spazi, potrebbe invece optare per un’imbarcazione con più cabine, spesso posizionate agli estremi dell’imbarcazione.</p>
<h2>Lo skipper</h2>
<p>Per governare una barca a vela è necessario disporre di apposita patente nautica. Certo, se si ha la possibilità di ricorrere uno <strong>skipper </strong>il problema non sussiste: tutte le principali aziende di noleggio di imbarcazioni mettono infatti a disposizione la possibilità di affidarsi a una figura altamente specializzata che può effettuare tutte le attività di navigazione e di ormeggio permettendo dunque di godersi il percorso con la massima serenità.</p>
<p>Peraltro, la presenza di uno skipper non significa che non si possa comunque provare l’ebbrezza di potersi porre al timone, pur in maniera controllata.</p>
<h2>La cambusa</h2>
<p>Uno degli elementi più importanti negli spostamenti in barca è legato all’<strong>organizzazione dei pasti</strong>. Molte persone preferiscono approfittare della possibilità di sbarcare e, dunque, mangiare nei locali che spesso si trovano negli stessi porti o, eventualmente, nelle zone costiere. Tuttavia, è sempre opportuno rifornire la propria barca con i giusti prodotti alimentari.</p>
<p>È probabile che a volte non si abbia la voglia di scendere sulla terraferma, e che spesso si desideri provare l’esperienza di una cena sull’imbarcazione, al tramonto. Dunque, bene imbarcare subito il necessario e prevedere delle tappe utili per poter integrare le provviste. Acqua e prodotti in scatola difficilmente deperibili costituiscono la base essenziale della cambusa.</p>
<h2>Il deposito</h2>
<p>Non tutti sanno che per poter <strong>noleggiare una barca </strong>le aziende domandano sempre un deposito cauzionale. Lo scopo è ben noto: coprire eventuali danni o il mancato rispetto dei vincoli contrattuali. La somma dovrà essere versata in anticipo all’armatore, e sarà restituita al termine del viaggio se non utilizzata.</p>
<p>Si tratta di una abitudine che è d’uso in qualsiasi tipo di noleggio, ma contrariamente al deposito cauzionale del noleggio auto, per il noleggio barca può raggiungere anche diverse migliaia di euro.</p>
<h2>L’ormeggio</h2>
<p>Infine, ricordiamo come non sia necessario ormeggiare ogni notte in porto. Spesso, durante la stagione estiva, e soprattutto nelle località più gettonate, potrebbe infatti essere difficile trovare spazio, se non si prenota con largo anticipo. Nessun problema: spesso si può dormire in rada, scegliendo una zona riparata e buttando giù l’ancora. Chi invece vuole ormeggiare, dovrebbe avere l’abitudine di organizzare preventivamente tale approdo contattando il porto di riferimento e domandando la disponibilità.</p>
<p>Speriamo che questi suggerimenti ti possano essere utili per poter organizzare la tua prossima gita in barca. Siamo certi che si tratterà di un’esperienza davvero indimenticabile, in grado di arricchire in modo unico la tua vacanza estiva!</p>
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            	</item>
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		<title>Vendere oggetti usati: i consigli più utili per farlo online</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/vendere-oggetti-usati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 10:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="346" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/vendere-oggetti-usati.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vendere oggetti usati: i consigli più utili per farlo online" title="Vendere oggetti usati: i consigli più utili per farlo online" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/vendere-oggetti-usati.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/vendere-oggetti-usati-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Vendere oggetti usati online è diventata una pratica sempre più diffusa in tutta Italia. Un pratico modo per poter ridare una nuova vista ai propri oggetti che, altrimenti, finirebbero in discarica. E, contemporaneamente, poter cercare di recuperare un po’ di soldi da tale attività, senza dover necessariamente uscire di casa alla ricerca di un mercatino. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="346" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/vendere-oggetti-usati.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vendere oggetti usati: i consigli più utili per farlo online" title="Vendere oggetti usati: i consigli più utili per farlo online" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/vendere-oggetti-usati.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/vendere-oggetti-usati-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p><strong>Vendere oggetti usati </strong>online è diventata una pratica sempre più diffusa in tutta Italia. Un pratico modo per poter ridare una nuova vista ai propri oggetti che, altrimenti, finirebbero in discarica. E, contemporaneamente, poter cercare di recuperare un po’ di soldi da tale attività, senza dover necessariamente uscire di casa alla ricerca di un mercatino.<span id="more-141441"></span></p>
<p>Ma quali sono i <strong>consigli più utili per vendere oggetti usati online</strong>?</p>
<p>Iniziamo con l’assicurarsi che il proprio articolo sia in grado di <strong>essere venduto</strong>. A volte i prodotti che si vorrebbero vendere sono rotti, troppo rovinati o, ancora, hanno valore solo sentimentale. Cerca invece di guardare l&#8217;oggetto dal punto di vista di un venditore e domandati se lo compreresti o meno.</p>
<p>Quindi, determina il <strong>giusto prezzo</strong>. Se non sei sicuro, cerca ciò che gli altri fanno pagare per gli stessi articoli o per articoli simili al tuo, e parti da lì. Cerca di essere pronto ad offrire un prezzo più basso ai potenziali acquirenti e decidi se sei o meno disposto a negoziare. Una volta stabilito il prezzo, però, non cambiarlo troppo rapidamente.</p>
<p>Quindi, <strong>prepara l’articolo</strong> prima delle fotografie e della messa in vendita. Evidentemente, se si vuole vendere l’articolo al prezzo migliore, lo stesso dovrebbe essere posto nelle migliori condizioni. Per esempio, dovresti lavare e stirate i vestiti, sostituite componenti mancanti, igienizzare i giocattoli, e così via. Gli acquirenti saranno naturalmente attratti da un articolo che sembra in buono stato, fin dalle prime fotografie.</p>
<p>A proposito di bell&#8217;aspetto, ricordati di <strong>scattare delle buone foto</strong>. Usa uno sfondo semplice, quando possibile, una buona illuminazione e foto di alta qualità. Cerca di mantenere l&#8217;oggetto come punto focale della tua foto, togliendo di mezzo decorazioni e qualsiasi altra cosa che possa distrarre lo sguardo. Se vuoi avere una buona ispirazione, pensa a come gli agenti immobiliari e gli home stager mettono in “scena” le case per gli annunci immobiliari: bene optare per uno spazio pulito e chiaro che metta a fuoco l&#8217;acquirente sull&#8217;oggetto, e non una serie di elementi che potrebbero confondere l’attenzione di chi magari sta pensando di fare una prima offerta.</p>
<p>Fatto ciò, scrivi una buona <strong>descrizione</strong>. Ricorda che la maggior parte dei compratori sceglierà sempre il prodotto che viene descritto in maniera concisa. Cerca di essere chiaro sul prezzo e descrivi l&#8217;articolo esattamente così com&#8217;è, anche se è graffiato, ammaccato o malconcio. Non tutti sono alla ricerca di articoli nuovi di zecca, ma tutti sono alla ricerca di descrizioni oneste e trasparenti!</p>
<p>Quindi, procedi a <strong>chiudere l’affare</strong>. Considera se desideri che gli acquirenti potenziali vengano a casa tua o se preferisci invece incontrarli in un luogo pubblico. Le transazioni in contanti sono adatte solo alle piccole compravendite, ma per vendere oggetti usati di maggiore valore è bene usare strumenti tracciabili con i bonifici bancari o gli assegni.</p>
<p>Infine, ricorda sempre di essere <strong>professionale</strong>. Usa un linguaggio appropriato, rispondi prontamente alle richieste degli acquirenti e non ritardare la spedizione o il ritiro. Ricorda che le principali piattaforme che si occupano della vendita online consentono un feedback, e il modo in cui gestisci le transazioni determina la tua reputazione all&#8217;interno di quella community.</p>
<p>Speriamo che questi brevi suggerimenti possano esserti utili per poter migliorare la tua capacità di vendere con successo i tuoi oggetti usati online. Ricorda sempre di essere corretto: la trasparenza e la puntualità nel fornire informazioni paga sempre, perché ti permetterà di porti dinanzi agli occhi dei potenziali acquirenti con la serenità e con la consapevolezza necessaria per evitare ogni tipo di problema e ogni tipo di malinteso, prima, durante e dopo la negoziazione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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            	</item>
		<item>
		<title>Come disattivare la segreteria telefonica</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-disattivare-la-segreteria-telefonica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 11:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/smartphone.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come disattivare la segreteria telefonica" title="Come disattivare la segreteria telefonica" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/smartphone.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/smartphone-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Sapere come disattivare la segreteria telefonica potrebbe essere un’opzione utile per poter personalizzare al meglio le funzioni del tuo smartphone. Ad ogni modo, qualsiasi sia la ragione per la quale vuoi disattivare la segreteria telefonica, sappi che lo puoi fare in due modi: agendo direttamente sul tuo smartphone, o mediante i codici forniti dagli operatori [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/smartphone.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come disattivare la segreteria telefonica" title="Come disattivare la segreteria telefonica" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/smartphone.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/smartphone-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Sapere <strong>come disattivare la segreteria telefonica </strong>potrebbe essere un’opzione utile per poter personalizzare al meglio le funzioni del tuo smartphone.</p>
<p>Ad ogni modo, qualsiasi sia la ragione per la quale vuoi <strong>disattivare la segreteria telefonica</strong>, sappi che lo puoi fare in due modi: agendo direttamente sul tuo smartphone, o mediante i codici forniti dagli operatori telefonici. Andiamo con ordine.<span id="more-140295"></span></p>
<h2>Disattivare la segreteria sullo smartphone</h2>
<p>Se hai uno smartphone Android e vuoi disattivare la segreteria, apri la schermata di composizione del numero telefonico, accedi al menu delle impostazioni (è la consueta icona dei tre puntini) e poi vai su Impostazioni chiamate. Di qui, procedi per <strong>Segreteria</strong> e <strong>Configurazione</strong> per poter gestire questa funzione.</p>
<p>Se invece hai un iPhone, apri Impostazioni e, poi, Telefono. Quindi, vai su Inoltro chiamate e nella schermata che si apre sposta la leva su OFF.</p>
<h2>Disattivare la segreteria con i codici</h2>
<p>C’è anche un altro modo per poter <strong>disattivare la segreteria</strong>: usare i codici degli operatori telefonici.</p>
<p>Di seguito abbiamo voluto riassumere i principali, distinguendoli – appunto – per provider del servizio di telefonia mobile.</p>
<h2>TIM</h2>
<p>##62# – disattiva la segreteria telefonica se il telefono è spento o non raggiungibile;</p>
<p>##61# – disattiva la segreteria telefonica se non si risponde alle chiamate in entrata;</p>
<p>##67# – disattiva la segreteria telefonica se la linea è occupata;</p>
<p>##21# – disattiva la segreteria telefonica per tutte le chiamate in entrata;</p>
<p>##002# – disattiva la segreteria telefonica in tutte le situazioni elencate in precedenza.</p>
<h2>Vodafone</h2>
<p>##62# – disattiva la segreteria telefonica se il telefono è spento o non raggiungibile;</p>
<p>##61# – disattiva la segreteria telefonica se non si risponde alle chiamate in entrata;</p>
<p>##67# – disattiva la segreteria telefonica se la linea è occupata;</p>
<p>##21# – disattiva la segreteria telefonica per tutte le chiamate in entrata;</p>
<p>##002# – disattiva la segreteria telefonica in tutte le situazioni elencate in precedenza.</p>
<h2>Wind</h2>
<p>##62# – disattiva la segreteria telefonica se il telefono è spento o non raggiungibile;</p>
<p>##61# – disattiva la segreteria telefonica se non si risponde alle chiamate in entrata;</p>
<p>##67# – disattiva la segreteria telefonica se la linea è occupata;</p>
<p>##21# – disattiva la segreteria telefonica per tutte le chiamate in entrata;</p>
<p>##002# – disattiva la segreteria telefonica in tutte le situazioni elencate in precedenza.</p>
<h2>3</h2>
<p>##62**11# – disattiva la segreteria telefonica se il telefono è spento o non raggiungibile;</p>
<p>##61**11# – disattiva la segreteria telefonica se non si risponde alle chiamate in entrata;</p>
<p>##67**11# – disattiva la segreteria telefonica se la linea è occupata;</p>
<p>##21**11# – disattiva la segreteria telefonica in tutte le situazioni elencate in precedenza.</p>
<h2>Iliad</h2>
<p>##62# – disattiva la segreteria telefonica se il telefono è spento o non raggiungibile;</p>
<p>##61# – disattiva la segreteria telefonica se non si risponde alle chiamate in entrata;</p>
<p>##67# – disattiva la segreteria telefonica se la linea è occupata;</p>
<p>##21# – disattiva la segreteria telefonica per tutte le chiamate in entrata;</p>
<p>##002# – disattiva la segreteria telefonica in tutte le situazioni elencate in precedenza.</p>
<h2>Fastweb Mobile</h2>
<p>##21# — disattiva la segreteria per tutte le chiamate in arrivo;</p>
<p>##67# — disattiva la segreteria quando il telefono è occupato;</p>
<p>##61# — disattiva la segreteria quando non si risponde;</p>
<p>##62# — disattiva la segreteria quando il telefono è spento o il numero non raggiungibile.</p>
<h2>PosteMobile</h2>
<p>##002# —disattiva la segreteria per tutte le chiamate in arrivo;</p>
<p>##62# &#8211; disattiva la segreteria solo quando la linea non è raggiungibile;</p>
<p>##67# — disattiva il servizio di segreteria solo quando la linea è occupata;</p>
<p>##61# — disattiva il servizio di segreteria solo quando non rispondi alle chiamate in entrata.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/smartphone.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come diventare poliziotto</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-diventare-poliziotto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 10:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="433" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come diventare poliziotto" title="Come diventare poliziotto" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto-300x211.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto-100x70.jpg 100w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto-597x420.jpg 597w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Sono sempre di più i giovani che sognano una carriera nella Polizia di Stato e, pertanto, cercano informazioni su come diventare poliziotto. Ma come si diventa agente di polizia? Quali sono i passi che è necessario compiere per poter iniziare una carriera in questo mondo? Selezione per diventare poliziotti Iniziamo subito con il ricordare che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="433" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come diventare poliziotto" title="Come diventare poliziotto" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto-300x211.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto-100x70.jpg 100w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto-597x420.jpg 597w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Sono sempre di più i giovani che sognano una carriera nella Polizia di Stato e, pertanto, cercano informazioni su <strong>come diventare poliziotto</strong>.</p>
<p>Ma come si diventa agente di polizia? Quali sono i passi che è necessario compiere per poter iniziare una carriera in questo mondo?<span id="more-140288"></span></p>
<h2>Selezione per diventare poliziotti</h2>
<p>Iniziamo subito con il ricordare che dallo scorso 1 gennaio 2016 sono entrate in vigore alcune novità per l’ingresso in Polizia, e che i concorsi sono aperti anche ai civili. I requisiti per poter partecipare dipendono proprio dallo status dei concorrenti e, per conoscere nel dettaglio quali sono quelli in vigore, occorre evidentemente consultare il bando che disciplina la selezione.</p>
<p>Ad oggi, ad esempio, si può partecipare al concorso pubblico per Agente</p>
<ul>
<li>per esame: diretto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti</li>
<li>per esame e titoli: riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale; volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.</li>
</ul>
<p>Per quanto concerne gli altri requisiti, il sito internet della Polizia di Stato rammenta che è fondamentale disporre di:</p>
<ul>
<li>cittadinanza italiana;</li>
<li>godimento dei diritti civili e politici;</li>
<li>qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53;</li>
<li>efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel d.m. n. 198/2003 e nel d.P.R. n. 207/2015;</li>
<li>età tra i 18 e i 26 anni.</li>
</ul>
<p>Ricordiamo anche che i <strong>posti da Allievo Agente di Polizia di Stato</strong> vengono assegnati su base percentuale a civili, VFP1 e VFP4, e che il numero viene stabilito volta per volta all’interno dei bandi di concorso.</p>
<p>A proposito di bandi di concorso, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente online sul portale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 30 giorni da quello successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>
<h2>Le prove da superare</h2>
<p>Chiarito quanto sopra, segnaliamo come il <strong>concorso per Allievi Agenti di Polizia</strong> sia articolato su diverse fasi di selezione.</p>
<p>In particolare, c’è una <strong>prova scritta d’esame </strong>articolata in 80 domande su vari settori disciplinari, dalla lingua alla matematica, dalla storia all’educazione civica, da svolgere in 60 minuti.</p>
<p>A questa prima prova fa seguito una serie di <strong>prove di efficienza fisica</strong>, che consistono in una serie di esercizi volti ad accertare il livello di preparazione atletica dei concorrenti. Seguiranno poi gli <strong>accertamenti psico-fisici e attitudinali</strong>, volti a valutare l’idoneità psico-fisica dei candidati e il possesso dei requisiti attitudinali e delle qualità che sono indispensabili per l’espletamento delle mansioni di agente. Infine, si procederà con la <strong>valutazione dei titoli di servizio</strong>.</p>
<h2>Il corso di Agente</h2>
<p>Coloro che vincono il concorso vengono nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato, e sono invitati a frequentare un corso di formazione della durata di 6 mesi presso una delle Scuole di Polizia che sono dislocate sul territorio italiano.</p>
<p>In caso di <strong>superamento del corso</strong>, gli Allievi Agenti diventano Agenti in prova, e vengono coinvolti in un periodo di 6 mesi al termine del quale sono nominati <strong>Agenti effettivi</strong>, con assegnazione a un reparto o a un ufficio, non nella regione di residenza.</p>
<p>Dopo 5 anni di permanenza nel grado di Agente, tramite avanzamento per anzianità, si può diventare <strong>Agente scelto</strong>. Dopo altri 5 anni di anzianità si consegue il titolo di <strong>Assistente</strong> e, dopo altri 5 anni, si diventa <strong>Assistente capo</strong>.</p>
<h2>Maggiori informazioni</h2>
<p>Chi vuole ottenere maggiori informazioni sulla carriera da poliziotto, può certamente farlo sul sito internet della Polizia di Stato (poliziadistato.it), nella sezione <strong>Concorsi</strong>.</p>
<p>Qui sarà possibile consultare i requisiti aggiornati per la candidatura, le altre procedure di assunzione oltre ai concorsi, i concorsi in atto e quelli conclusi, le tracce d’esame e la normativa in vigore.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/03/come-diventare-poliziotto.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come chiudere una Carta PostePay</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-chiudere-una-carta-postepay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 14:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="461" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come chiudere una Carta PostePay" title="Come chiudere una Carta PostePay" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay-300x225.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay-265x198.jpg 265w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Se hai attivato una carta PostePay, ma ti rendi conto che non hai più bisogno dei suoi servizi, tutto quello che devi fare è disattivarla comunicandolo alle Poste. Ma come chiudere una Carta PostePay? Quali sono i passaggi che devi fare per la sua disattivazione? Disattivare la PostePay La cosa più semplice che puoi fare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="461" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come chiudere una Carta PostePay" title="Come chiudere una Carta PostePay" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay-300x225.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay-265x198.jpg 265w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Se hai attivato una carta PostePay, ma ti rendi conto che non hai più bisogno dei suoi servizi, tutto quello che devi fare è disattivarla comunicandolo alle Poste.</p>
<p>Ma <strong>come chiudere una Carta PostePay</strong>? Quali sono i passaggi che devi fare per la sua disattivazione?<span id="more-136865"></span></p>
<h2>Disattivare la PostePay</h2>
<p>La cosa più semplice che puoi fare è evidentemente quella di recarti presso un <strong>ufficio postale</strong>, portando con te:</p>
<ul>
<li>la carta che vuoi disattivare,</li>
<li>una carta di identità (o altro documento di identità) in corso di validità;</li>
<li>il codice fiscale o la tessera sanitaria regionale.</li>
</ul>
<p>L’impiegato dell’ufficio sottoporrà un documento necessario per la disattivazione della tessera e, successivamente, procederà all’estinzione della carta.</p>
<h2>Disattivare gli abbonamenti sulla carta</h2>
<p>Come abbiamo avuto modo di vedere, l’operazione di <strong>chiusura della PostePay</strong> è piuttosto semplice da effettuare e, in pochi minuti, permetterà di poter cessare questo rapporto con Poste Italiane.</p>
<p>Tuttavia, prima di compiere questa operazione può essere utile cercare di comprendere se vi siano o meno delle operazioni in sospeso sulla tessera.</p>
<p>Per esempio, molte persone utilizzano la PostePay come metodo di pagamento per alcuni servizi, anche mediante addebito automatico. In questo caso, al fine di evitare ogni inconveniente, prima di effettuare la disattivazione della tessera è bene contattare la società fornitrice del servizio e disdire la domiciliazione sulla carta, fornendo magari le nuove coordinate su cui proseguire il rapporto (se utile).</p>
<h2>Le PostePay di Poste Italiane</h2>
<p>Le procedure che sopra abbiamo descritto, come intuibile, sono in vigore per qualsiasi tipo di Carta PostePay.</p>
<p>In tal senso, giova cercare di riassumere brevemente qual sia la gamma di carte disponibili presso gli uffici di Poste Italiane, periodicamente rinnovata al fine di soddisfare in maniera più dedicata le esigenze della clientela dell’azienda.</p>
<p>Al momento, stando a quanto suggerisce il sito internet poste.it, sono a disposizione in tutti gli uffici postali abilitati:</p>
<ul>
<li><strong>PostePay Connect</strong>: è la carta più evoluta della serie di Poste Italiane, con funzionalità esclusive che collegano la tessera PostePay Evolution con una SIM. È possibile pagare contact less o online usando uno smartphone Android con Google Pay, e usufruire di una serie di servizi aggiuntivi. La carta ha un costo di 70 euro per 12 mesi;</li>
<li><strong>PostePay Evolution</strong>: carta prepagata dotata di codice IBAN, è possibile accreditare stipendio o pensione sulla tessera, o altri bonifici, e ancora domiciliare utenze e pagare bollettini. Abilitata al servizio contact less e ai pagamenti online usando lo smartphone Android con Google Pay. Il canone annuo è di 12 euro;</li>
<li><strong>PostePay Evolution Business</strong>:  è la carta prepagata destinata alle imprese, con un plafond più elevato (200.000 euro). Grazie al codice IBAN sarà possibile ricevere pagamenti con bonifico, e gli accrediti del POS e del Mobile POS associabile. È possibile effettuare acquisti sicuri in Italia, all’estero e sui siti internet convenzionati Mastercard, e gestire interamente questo rapporto mediate sito internet o app. Il canone del primo anno è pari a 30 euro, azzerabile con la promozione Tandem;</li>
<li><strong>PostePay Standard</strong>: è la versione ordinaria della PostePay, il modello “base” della gamma di carte prepagate di Poste Italiane. Al costo di 10 euro in sede di rilascio, permette di effettuare shopping in Italia e all’estero, oltre che online mediante i siti internet  che sono convenzionati con il circuito VISA. È inoltre possibile effettuare operazioni di prelevamento di denaro contante presso tutti gli sportelli ATM delle Poste e delle banche. Non si hanno infine dei costi annuali di gestione, rendendo così questo strumento il più economico della serie PostePay.</li>
</ul>
<h2>Maggiori informazioni</h2>
<p>Maggiori informazioni sulle carte PostePay e sulle procedure di chiusura delle carte PostePay possono evidentemente essere ottenute attraverso il sito internet ufficiale di Poste Italiane, all’indirizzo poste.it.</p>
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		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/postepay.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come aprire una scuola privata</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-aprire-una-scuola-privata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 12:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="344" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/scuola-privata.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come aprire una scuola privata" title="Come aprire una scuola privata" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/scuola-privata.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/scuola-privata-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Nel nostro Paese le scuole private costituiscono una parte integrante del sistema formativo ma… come aprire una scuola privata? Quali sono i passi che si devono fare per poter ottenere il riconoscimento di scuola paritaria? Quali sono i requisiti che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha previsto per questo genere di attività? Cerchiamo di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="344" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/scuola-privata.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come aprire una scuola privata" title="Come aprire una scuola privata" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/scuola-privata.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/scuola-privata-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Nel nostro Paese le <strong>scuole private</strong> costituiscono una parte integrante del sistema formativo ma… come aprire una scuola privata? Quali sono i passi che si devono fare per poter ottenere il riconoscimento di scuola paritaria? Quali sono i requisiti che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha previsto per questo genere di attività?<span id="more-136834"></span></p>
<p>Cerchiamo di comprendere quali siano i requisiti che bisogna possedere, e come poter avanzare una domanda di riconoscimento per la scuola privata.</p>
<h2>Chi può aprire una scuola privata</h2>
<p>Iniziamo con il rammentare che chi vuole aprire una scuola privata come gestore persona fisica, o come rappresentante legale di una persona giuridica, diviene immediatamente <strong>responsabile della conduzione dell’istruzione scolastica nei confronti dei propri studenti, dei loro familiari e, più in generale, della società.</strong></p>
<p>Anche a tal fine, il MIUR prevede come requisiti di “base”:</p>
<ul>
<li>aver conseguito un diploma di maturità;</li>
<li>avere la cittadinanza del nostro Paese;</li>
<li>un’età anagrafica pari ad almeno 30 anni.</li>
</ul>
<h2>Quali sono i requisiti per poter ottenere il riconoscimento di scuola paritaria</h2>
<p>Chiarita la funzione e i (pochi) requisiti che devono essere garantiti per poter ricoprire un ruolo di conduzione dell’istituto paritario, giova riepilogare quali – secondo il sito internet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sono i requisiti per poter ottenere la parità.</p>
<p>L’elenco del sito MIUR prevede la disponibilità di:</p>
<ul>
<li>progetto educativo che sia in armonia con i princìpi della carta costituzionale;</li>
<li>piano dell&#8217;offerta formativa che sia conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;</li>
<li>una attestazione della titolarità della gestione e della pubblicità dei bilanci;</li>
<li>locali, arredi e attrezzature didattiche che siano propri del tipo di scuola e che siano conformi alle norme vigenti;</li>
<li>istituzione e funzionamento degli organi collegiali;</li>
<li>possibilità di iscrizione alla scuola per tutti gli studenti che sono in possesso di titolo di studio valido per l&#8217;iscrizione alla classe, e con un’età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;</li>
<li>applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;</li>
<li>organizzazione di corsi completi (tranne quelli per la scuola dell&#8217;infanzia). Dunque, non può essere riconosciuta la parità a singole classi, a meno che non si tratti di istituzione di nuovi corsi completi, a iniziare dalla prima classe;</li>
<li>personale docente fornito di un regolare titolo di abilitazione;</li>
<li>applicazione di contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.</li>
</ul>
<h2>Quanto dura il riconoscimento per la scuola privata?</h2>
<p>Il riconoscimento per la scuola privata non ha una scadenza fissa, ma è ritenuto valido fino a quando l’istituto riesce a mantenere e garantire i requisiti richiesti, oltre che assicurare i principi cardine su cui si deve basare l’attività, quali quelli di trasparenza, correttezza e legalità.</p>
<p>Dunque, molto dipende dall’esito delle <strong>periodiche ispezioni</strong> che vengono condotte dal Miur. Se durante tali ispezioni si accertano problematiche e carenze che non sono sanate o non possono essere sanate, allora l&#8217;Ufficio scolastico regionale competente può provvedere alla revoca della parità.</p>
<h2>Come fare la domanda di riconoscimento della scuola privata</h2>
<p>Come infine ci ricordano le istruzioni del Ministero, per poter ottenere il riconoscimento di scuola paritaria è necessario avanzare una specifica domanda da presentare, debitamente compilata e arricchita dagli allegati, agli Uffici scolastici regionali entro il 31 marzo dell&#8217;anno scolastico precedente.</p>
<p>Il riconoscimento decorrerà invece dal 1 settembre successivo.</p>
<h2>Maggiori informazioni</h2>
<p>Chi volesse ottenere maggiori informazioni può farlo sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca all’indirizzo miur.gov.it.</p>
<p>All’interno del portale ministeriale sono disponibili alcune sezioni dedicate alla scuola non statale, nelle quali poter scaricare ogni informazione sui requisiti da rispettare per poter presentare la domanda e poter di seguito ottenere il riconoscimento ambito.</p>
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		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/scuola-privata.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come prendere il porto d’armi per difesa personale</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-prendere-il-porto-darmi-per-difesa-personale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 19:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="345" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/porto-armi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come prendere il porto d’armi per difesa personale" title="Come prendere il porto d’armi per difesa personale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/porto-armi.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/porto-armi-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Sono sempre di più le persone che, per la propria sicurezza, cercano informazioni online su come prendere il porto d’armi per difesa personale. Ma quali sono i passaggi che bisogna fare per poter arrivare a questo obiettivo? Licenza di porto di arma per difesa personale Come ricorda il sito internet della Polizia di Stato, per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="345" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/porto-armi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come prendere il porto d’armi per difesa personale" title="Come prendere il porto d’armi per difesa personale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/porto-armi.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/porto-armi-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Sono sempre di più le persone che, per la propria sicurezza, cercano informazioni online su come prendere il porto d’armi per difesa personale.</p>
<p>Ma quali sono i passaggi che bisogna fare per poter arrivare a questo obiettivo?<span id="more-136753"></span></p>
<h2>Licenza di porto di arma per difesa personale</h2>
<p>Come ricorda il sito internet della Polizia di Stato, per poter disporre di una licenza di porto di arma per difesa personale è necessario:</p>
<ul>
<li>essere maggiorenni;</li>
<li>avere una valida ragione, motivata, che giustifichi il bisogno di andare in giro armati;</li>
<li>ottenere l’autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, in grado di consentire di portare l’arma al di fuori della propria abitazione.</li>
</ul>
<p>Per poter ottenere questo ultimo tassello è necessario presentare uno specifico modulo, disponibile sul sito internet della Polizia di Stato, o anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la Stazione dei Carabinieri.</p>
<p>Una volta completato integralmente, è possibile consegnarlo in uno degli uffici sopra citati:</p>
<ul>
<li>a mano, con l’ufficio che rilascerà regolare ricevuta;</li>
<li>per posta raccomandata, con avviso di ricevimento;</li>
<li>per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.</li>
</ul>
<h2>Come compilare il modulo</h2>
<p>Il modulo non è difficile compilazione. È infatti sufficiente fare attenzione a includere i dati in tutti i campi e:</p>
<ul>
<li>precisare se si tratta di istanza per il rilascio o per il rinnovo;</li>
<li>indicare qual è l’obiettivo per l’ottenimento del nulla osta;</li>
<li>completare con i dati personali e sottoscrivere le dichiarazioni.</li>
</ul>
<p>L’Ufficio ricevente, per alcune licenze, richiederà inoltre una <strong>fotografia</strong> che procederà – a propria cura – ad applicare.</p>
<p>Naturalmente, più complesso è il percorso che dovrebbe condurre il richiedente ad adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi e certificativi.</p>
<p>Ricordiamo infatti che alla domanda di rilascio di una licenza di porto d’armi per sicurezza personale occorrerà allegare:</p>
<ul>
<li>Certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998;</li>
<li>Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</li>
<li>Attestazione di pagamento delle tasse di concessione e/o stampati. (Importi e modalità di pagamento a cura degli Uffici territoriali competenti): Porto di arma corta per difesa personale o di bastone animato: tassa di concessione governativa, costo del libretto; Porto di arma lunga per difesa personale: tassa di concessione governativa, costo del libretto; Porto di arma lunga per uso caccia: tassa di concessione governativa, tassa di concessione regionale, costo del libretto; Porto di arma lunga per il tiro a volo: costo del libretto;</li>
<li>Due foto recenti formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro (per il rinnovo, vanno ripresentate solo alla scadenza di validità del libretto);</li>
<li>Due marche da bollo (una da applicare sull’istanza, l’altra sul provvedimento) dell’importo di € 16,00. Quest’ultimo potrà subire variazioni con l’aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;</li>
<li>Documentazione comprovante il bisogno di andare armato.</li>
</ul>
<p>I <strong>documenti da allegare</strong> in sede di rinnovo (ricordiamo che la licenza ha una validità annuale) sono i medesimi di quelli già allegati in sede di rilascio, con la sola eccezione di tale documento che, dunque, NON deve essere ripresentato:</p>
<p>Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p>
<p>Per maggiori informazioni sui requisiti da rispettare per poter disporre di una regolare licenza di porto d’armi per sicurezza e per difesa personale, consigliamo tutti coloro i quali fossero interessati a consultare il sito internet della Polizia di Stato (poliziadistato.it).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/porto-armi.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come chiudere un libretto postale</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-chiudere-un-libretto-postale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 15:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/libretto.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come chiudere un libretto postale" title="Come chiudere un libretto postale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/libretto.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/libretto-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />A volte può capitare di non aver più bisogno di un libretto postale aperto anni prima. Ma come chiudere un libretto postale? Quali sono i passaggi che è necessario fronteggiare per poter arrivare a tale risultato? La chiusura di un libretto postale In realtà, estinguere un libretto postale ordinario è un’operazione semplice da effettuare. La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/libretto.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come chiudere un libretto postale" title="Come chiudere un libretto postale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/libretto.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/libretto-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>A volte può capitare di non aver più bisogno di un libretto postale aperto anni prima. Ma <strong>come chiudere un libretto postale</strong>? Quali sono i passaggi che è necessario fronteggiare per poter arrivare a tale risultato?<span id="more-136683"></span></p>
<h2>La chiusura di un libretto postale</h2>
<p>In realtà, estinguere un libretto postale ordinario è un’operazione semplice da effettuare.</p>
<p>La cosa più facile e immediata da fare è infatti quella di recarsi presso un ufficio postale e comunicare all’impiegato dello sportello la propria volontà a chiudere il rapporto di cui si è titolari.</p>
<p>È probabile, a questo punto, che l’impiegato possa chiedere per quale motivo si intende <strong>chiudere il libretto postale</strong>, e che possa proporre ulteriori alternative.</p>
<p>In ogni caso, se l’intenzione è fermamente quella di chiudere il libretto, verrà sottoposto un modulo da sottoscrivere, con il quale formalizzare la domanda di cessazione del libretto.</p>
<p>A quel punto prenderà il via la procedura di chiusura vera e proprio del rapporto, che non dovrebbe comunque richiedere troppo tempo (al massimo, qualche giorno per la conferma dell’estinzione del rapporto).</p>
<h2>Chiudere un libretto postale cointestato</h2>
<p>E se il libretto postale è cointestato? Come <strong>chiudere un libretto postale che è intestato a più persone</strong>?</p>
<p>Il caso è, in verità, più frequente di quanto si possa pensare. Spesso infatti i libretti postali vengono aperti dai coniugi, o magari tra una persona e il suo genitore anziano, permettendo così una facile riscossione della pensione, o tra un genitore e il figlio.</p>
<p>In ogni ipotesi, occorrerà comprendere che cosa è stato previsto nel contratto.</p>
<p>Nella maggioranza delle ipotesi, infatti, il libretto cointestato può essere chiuso solamente se la disposizione di estinzione del rapporto è sottoscritta da entrambe le parti. Se invece il contratto è stato personalizzato includendo la possibilità che le firme disgiunte siano estese anche verso le operazioni straordinarie come la cessazione del rapporto, allora in quel caso – e solamente in quel caso – l’estinzione potrà essere effettuata anche da una sola delle persone intestatarie.</p>
<p>Peraltro, si tenga anche in considerazione che nell’ipotesi in cui sia ammessa l’<strong>estinzione del libretto postale cointestato </strong>a firma singola, sarà l’adempiente a doverne dare comunicazione agli altri intestatari. Non spetta pertanto alle Poste procedere in questo senso.</p>
<h2>Chiudere un libretto postale per minorenni</h2>
<p>Un altro caso particolare è legato alla necessità di <strong>chiudere un libretto postale per minorenni</strong>.</p>
<p>Naturalmente, in questo caso la disposizione di chiusura del rapporto dovrà essere sottoscritta non dal minorenne, bensì dai genitori. Se invece è stato aperto un libretto postale per minorenni, ma il soggetto ha raggiunto la maggiore età, sarà necessario procedere alla conversione del rapporto in uno ordinario.</p>
<h2>Chiudere un libretto per decesso dell’intestatario</h2>
<p><strong>Chiudere un libretto per decesso dell’intestatario </strong>è una procedura un po’ più lunga e complessa rispetto alla chiusura di un libretto ordinario.</p>
<p>Gli eredi dovranno infatti reperire alcuni documenti fondamentali per poter avviare la procedura di “successione” del libretto, quali la documentazione che dimostra che il libretto era intestato al defunto (una copia del libretto, di comunicazioni postali, ecc.), il certificato di morte del defunto e la dichiarazione di successione con l’identificazione degli eredi e i documenti di identità degli stessi.</p>
<p>A questo punto ci si può recare presso l’ufficio postale e avviare la chiusura del libretto per successione. Nel caso in cui il defunto sia l’unico intestatario del libretto, il libretto sarà chiuso o intestato ai successori. Nel caso in cui il defunto sia invece intestatario del libretto insieme ad altre persone, allora gli eredi riceveranno a titolo di successione solo la parte del saldo spettante al defunto (la metà, se il libretto è intestato con una sola altra persona).</p>
<p>Maggiori informazioni sono evidentemente a disposizione presso il sito internet di Poste italiane (poste.it) e in tutti gli uffici postali.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/libretto.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Reddito di cittadinanza 2020: come funziona?</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/reddito-di-cittadinanza-2020-come-funziona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 14:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/reddito-cittadinanza-2020.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Reddito di cittadinanza 2020: come funziona?" title="Reddito di cittadinanza 2020: come funziona?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/reddito-cittadinanza-2020.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/reddito-cittadinanza-2020-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Il reddito di cittadinanza 2020 è una misura introdotta per la prima volta nella Legge di Bilancio 2019, e in grado di rappresentare una delle principali forme di integrazione al reddito, a beneficio di coloro che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà economica. Ma che cos’è il reddito di cittadinanza? Come funziona? Chi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/reddito-cittadinanza-2020.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Reddito di cittadinanza 2020: come funziona?" title="Reddito di cittadinanza 2020: come funziona?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/reddito-cittadinanza-2020.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/reddito-cittadinanza-2020-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Il <strong>reddito di cittadinanza 2020</strong> è una misura introdotta per la prima volta nella Legge di Bilancio 2019, e in grado di rappresentare una delle principali forme di integrazione al reddito, a beneficio di coloro che si trovano in una condizione di temporanea difficoltà economica.</p>
<p>Ma che cos’è il reddito di cittadinanza? Come funziona? Chi ne ha diritto? E a quanto ammonta questo contributo?<span id="more-136670"></span></p>
<h2>Reddito di cittadinanza 2020, chi ne ha diritto?</h2>
<p>A disciplinare il <strong>reddito di cittadinanza 2020 </strong>e, tra i vari aspetti di principale importanza, chi ne abbia diritto, è il d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, secondo cui il beneficiario del reddito dovrà:</p>
<ul>
<li>essere cittadino italiano o di un Paese facente parte dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, o ancora proveniente da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, o ancora cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;</li>
<li>essere appartenente di un nucleo familiare con reddito Isee inferiore a 9.360 euro;</li>
<li>eventualmente essere anche intestatario di una prima casa, o una seconda casa se la rendita catastale non supera la soglia di 30.000 euro;</li>
<li>titolare di un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare, sino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di altri 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo, e di 5.000 euro per ogni figlio con disabilità;</li>
<li>appartenere a un nucleo familiare in cui nessuno dei componenti risulti essere intestatario di un’auto acquistata sei mesi prima della richiesta del reddito e, in ogni caso, non titolare di un’auto di cilindrata superiore a 1.600 c.c. o di una moto di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolate nei due anni antecedenti la richiesta (tranne il caso in cui si tratti di veicoli per persone con disabilità).</li>
</ul>
<h2>Quanto dura il reddito di cittadinanza</h2>
<p>Il beneficio viene riconosciuto per un periodo di tempo di 18 mesi, rinnovabile dopo la sospensione di un mese.</p>
<h2>A quanto ammonta il reddito di cittadinanza</h2>
<p>Il reddito di cittadinanza <strong>integra il reddito familiare fino al raggiungimento di 500 euro al mese per</strong> <strong>un single.</strong> Si applica poi una scala di equivalenza a seconda della numerosità e della tipologia del nucleo familiare, fino a un massimo di 2,1x, ovvero 1.050 euro al mese, se il nucleo è composto da almeno quattro persone tutte maggiorenni, e almeno cinque persone se nel nucleo vi è anche un minorenne.</p>
<p>Nell’ipotesi in cui la famiglia sia in affitto, l’integrazione può crescere fino a 280 euro al mese.</p>
<h2>Come usare il reddito di cittadinanza</h2>
<p>Il reddito di cittadinanza potrà essere utilizzato per le <strong>spese di necessità</strong>. È anche a disposizione una carta, che consentirà l’effettuazione di <strong>prelievi in contanti</strong> fino a un massimo di 100 euro al mese per i single, con un importo crescente – in proporzione a quanto sopra abbiamo già ricordato – se aumenta il numero dei componenti della famiglia.</p>
<p>In ogni caso, il denaro prelevato – pena la revoca del reddito di cittadinanza – non potrà essere usato per il gioco d’azzardo.</p>
<h2>Le sanzioni per chi non rispetta le regole</h2>
<p>Concludiamo rammentando come nell’ipotesi in cui il titolare del <strong>reddito di cittadinanza</strong> fornisca <strong>dati o notizie che non rispondono al vero</strong> (occultando magari i suoi redditi o il suo patrimonio), al fine di ottenere il beneficio, è punito con:</p>
<ul>
<li>la reclusione da uno a sei anni;</li>
<li>la decadenza del beneficio stesso;</li>
<li>il recupero di quanto indebitamente percepito.</li>
</ul>
<p>Le stesse sanzioni, stabilisce il regolamento che disciplina il reddito di cittadinanza, scattano anche nell’ipotesi in cui un componente della famiglia svolga un’attività di lavoro irregolare.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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            	</item>
		<item>
		<title>Mobbing: come difendersi</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/mobbing-come-difendersi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 11:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mobbing: come difendersi" title="Mobbing: come difendersi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing3.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing3-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Il mobbing sul lavoro è, purtroppo, una condotta che non accenna al contenimento, nonostante gli interventi di legge e le maggiori sensibilizzazioni degli ultimi anni. Sebbene l’ordinamento proponga ora una serie di azioni di tutela per la vittima di tali comportamenti, non sempre è facile qualificare tale fattispecie e, purtroppo, non sempre si è portati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mobbing: come difendersi" title="Mobbing: come difendersi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing3.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing3-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Il <strong>mobbing sul lavoro </strong>è, purtroppo, una condotta che non accenna al contenimento, nonostante gli interventi di legge e le maggiori sensibilizzazioni degli ultimi anni.<span id="more-136357"></span></p>
<p>Sebbene l’ordinamento proponga ora una serie di azioni di tutela per la vittima di tali comportamenti, non sempre è facile qualificare tale fattispecie e, purtroppo, non sempre si è portati a denunciare il proprio datore di lavoro, per la paura delle conseguenze.</p>
<p>Ebbene, cerchiamo di comprendere <strong>come difendersi dal mobbing</strong> e che cosa occorre sempre fare quando si ritiene di essere destinatari di comportamenti che possono ricadere in questa ipotesi.</p>
<h2>Cos’è il mobbing</h2>
<p>La prima cosa da chiarire è che quando si parla di <strong>mobbing </strong>si parla di una serie ripetute di condotte illecite del datore di lavoro che, mediante maltrattamenti, umiliazioni e altri comportamenti che ledono la dignità del lavoratore, lo ostacolano nel corretto svolgimento della propria attività, lo offendono e lo inducono a dimettersi e a lasciare il proprio posto di lavoro.</p>
<p>Anche senza arrivare a una finalità estrema (le dimissioni), quel che è evidente è che l’intento del datore di lavoro è quello di generare una <strong>sofferenza nella vittima</strong>, tale da pregiudicare il suo benessere.</p>
<p>Affinché si possa qualificare correttamente il mobbing, è inoltre necessario che le condotte illecite non siano isolate, ma siano verificate in un lasso di tempo apprezzabile, comunque non rigidamente determinato.</p>
<p>Infine, si tenga anche conto che il mobbing può non solamente essere “verticale” (ovvero, esercitato dal datore di lavoro), quanto anche orizzontale, ovvero esercitato dai colleghi della vittima.</p>
<h2>I requisiti del mobbing</h2>
<p>Una delle più note sentenze sul mobbing (Cass. n. 2147 del 27 gennaio 2017) ha contribuito a evidenziare quali sono i principali elementi che caratterizzano il mobbing.</p>
<p>Il mobbing è di fatti contraddistinto da:</p>
<ul>
<li>una serie di comportamenti ostili;</li>
<li>ripetitività delle vessazioni per un periodo di tempo congruo (nel caso in esame si era ritenuto di poter giudicare congruo un periodo di tempo pari a sei mesi);</li>
<li>lesione della salute e della dignità del dipendente, che a loro volta possono sfociare in depressione, stress, ecc.;</li>
<li>esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra le condotte del datore e il danno subito dalla vittima, tale per cui il secondo deve essere direttamente conseguenza delle prime;</li>
<li>infine, un intento persecutorio che collega tutti i comportamenti illeciti. Il mobbing esiste nelle ipotesi di condotte che sono poste in essere con la finalità specifica di determinare un dolo, e cioè con la volontà di nuocere, infastidire o svilire un proprio compagno di lavoro o un dipendente, con il frequente scopo di allontanarlo dall’impresa.</li>
</ul>
<h2>Come difendersi dal mobbing</h2>
<p>Il lavoratore che desidera <strong>difendersi dal mobbing </strong>deve innanzitutto prepararsi a raccogliere gli elementi che possono più facilmente configurare tale illecito. Senza prove a proprio sostegno, infatti, è lecito pensare che la causa contro il datore di lavoro possa essere rigettata.</p>
<p>Per quanto concerne poi le proprie azioni, la strategia legale dipenderà caso per caso. E, dunque, diviene fondamentale ricorrere alla consulenza di un esperto che possa assistere giudizialmente il dipendente, suggerendo, magari:</p>
<ul>
<li>la presentazione di un ricorso urgente ex art. 700 c.p.c;</li>
<li>il risarcimento del danno con azione in tribunale;</li>
<li>le dimissioni giusta causa.</li>
</ul>
<p>In tal proposito, si tenga anche in debita considerazione che non esiste un vero e proprio risarcimento per il mobbing, ma che il lavoratore può evidentemente rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento di danni patrimoniali (perdita di guadagno, di opportunità lavorative) e non patrimoniali (danno alla salute, ecc.).</p>
<p>Ne deriva che il <strong>danno da mobbing</strong> è spesso quantificato dal giudice secondo criteri di equità, sulla base di quanto emerge in sede di causa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing3.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come controllare tasse arretrate</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-controllare-tasse-arretrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 10:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="468" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come controllare tasse arretrate" title="Come controllare tasse arretrate" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate-300x228.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate-552x420.jpg 552w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Anche i contribuenti più attenti possono a volte dimenticarsi di effettuare un pagamento, saltare il versamento di un bollo auto o di una multa. Ma come controllare tasse arretrate? Come rendersi conto se si hanno dei debiti in sospeso con l’Agenzia delle Entrate? E come verificare se abbiamo pagato correttamente il bollo dell’auto? L’estratto di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="468" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come controllare tasse arretrate" title="Come controllare tasse arretrate" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate-300x228.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate-80x60.jpg 80w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate-552x420.jpg 552w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Anche i contribuenti più attenti possono a volte dimenticarsi di effettuare un pagamento, saltare il versamento di un bollo auto o di una multa.</p>
<p>Ma <strong>come controllare tasse arretrate</strong>? Come rendersi conto se si hanno dei debiti in sospeso con l’Agenzia delle Entrate? E come verificare se abbiamo pagato correttamente il bollo dell’auto?<span id="more-136345"></span></p>
<h2>L’estratto di ruolo</h2>
<p>Iniziamo con il ricordare che l’<strong>estratto di ruolo</strong>, una sorta di “estratto conto” dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, è un documento che contiene l’elenco di tutti i debiti contratti dal contribuente verso il <strong>Fisco</strong>.</p>
<p>Al suo interno sono riportati tutti i dettagli più utili sugli importi dovuti, sulle eventuali sanzioni, sugli interessi da corrispondere e sugli altri oneri. Ne deriva che l’estratto di ruolo è certamente il documento più utile per potersi rendere conto se c’è qualcosa in arretrato che dovremmo cercare di sistemare.</p>
<p>Ma come richiedere l’estratto di ruolo? Di quali credenziali abbiamo bisogno per poter ottenere questo importante documento che è in grado di riassumere la nostra posizione nei confronti del Fisco?</p>
<h2>Come richiedere l’estratto di ruolo</h2>
<p>Chiarita quale sia l’importanza dell’estratto di ruolo, è sicuramente di giovamento condividere il fatto che <strong>ottenere il proprio estratto di ruolo </strong>è molto semplice. È infatti sufficiente collegarsi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella sezione Cittadini -&gt; Controlla la tua situazione -&gt; Estratto conto.</p>
<p>A questo punto bisognerà autenticarsi agli occhi della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate mediante:</p>
<ul>
<li>Spid, o identità digitale;</li>
<li>credenziali Fisconline;</li>
<li>credenziali sito Inps;</li>
<li>smart card.</li>
</ul>
<h2>Cosa è contenuto nell’estratto di ruolo</h2>
<p>Come anticipato, all’interno dell’estratto di ruolo sono contenute tutte le informazioni sulle tasse pagate e quelle da pagare. Si tratta pertanto di una panoramica completa che può permetterci di avere sotto controllo la concreta situazione del contribuente verso il Fisco, e che periodicamente potrebbe valer la pena verificare, proprio al fine di accertarsi di non esser incappato in nessuna dimenticanza.</p>
<p>In particolare, nella parte inferiore del documento troviamo le voci <strong>da saldare</strong>, ovvero le cartelle e gli avvisi che non sono stati ancora pagati, e le voci <strong>saldate</strong>, ovvero le cartelle e gli avvisi già interamente saldati.</p>
<p>Considerato che il nostro obiettivo è cercare di capire se abbiamo pagato regolarmente tutte le tasse o meno, e valutare quali sono quelle in sospese, clicchiamo allora sull’icona “da saldare”.</p>
<p>Qui riusciremo a comprendere quali sono i debiti che abbiamo ancora in sospeso con il Fisco e, in particolare, alcune informazioni utili come:</p>
<ul>
<li>numero della cartella esattoriale,</li>
<li>descrizione del documento (anche se non si tratta di una cartella esattoriale, bensì di altra tipologia di provvedimento),</li>
<li>ente creditore, ovvero colui che risulta creditore della posizione nei nostri confronti (Agenzia delle Entrate, Inps, Comune, ecc.),</li>
<li>data di notifica della cartella,</li>
<li>debito iniziale o originario,</li>
<li>debito da pagare (che sarà costituito principalmente dal debito iniziale oltre a interessi, sanzioni e oneri),</li>
<li>eventuale provvedimento di sospensione della riscossione,</li>
<li>eventuali rateizzazioni in corso,</li>
<li>altri dettagli.</li>
</ul>
<p>Naturalmente, per poter verificare quali sono le tasse pagate, bisogna cliccare su “saldati”.</p>
<h2>Il bollo auto</h2>
<p>Alcune imposte possono in realtà essere verificate con altri strumenti rispetto a quello proposto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>È il caso del <strong>bollo auto</strong> il cui pagamento, peraltro, costituisce una delle dimenticanze più frequenti.</p>
<p>In questo caso, per poter verificare il corretto pagamento del bollo auto bisognerà tenere conto della propria regione di riferimento. In buona parte delle regioni il servizio è infatti integrato nella stessa piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. In altre regioni, invece, è possibile ricorrere al sito internet dell’Aci (aci.it). Altre regioni ancora, come la Lombardia, permettono di controllare l’avvenuto pagamento del bollo direttamente sul proprio sito istituzionale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/tasse-arretrate.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come iscriversi alla Camera di Commercio</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-iscriversi-alla-camera-di-commercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 08:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/?p=136164</guid>

					<description><![CDATA[<img width="615" height="312" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cciaa.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come iscriversi alla Camera di Commercio" title="Come iscriversi alla Camera di Commercio" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cciaa.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cciaa-300x152.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Entro 30 giorni dall’avvio della propria attività le imprese hanno l’obbligo di iscriversi al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Ma come iscriversi alla Camera di Commercio? Che cos’è il Registro delle Imprese Prima di procedere oltre, giova compiere – a titolo di breve introduzione – una premessa. Il Registro delle Imprese è [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="312" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cciaa.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come iscriversi alla Camera di Commercio" title="Come iscriversi alla Camera di Commercio" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cciaa.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cciaa-300x152.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Entro 30 giorni dall’avvio della propria attività le imprese hanno l’obbligo di iscriversi al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.</p>
<p>Ma <strong>come iscriversi alla Camera di Commercio</strong>?<span id="more-136164"></span></p>
<h2>Che cos’è il Registro delle Imprese</h2>
<p>Prima di procedere oltre, giova compiere – a titolo di breve introduzione – una premessa. Il Registro delle Imprese è uno strumento pubblico istituito presso la Camera di Commercio e in grado di rappresentare una sorta di anagrafe informatica delle imprese, contenente tutti i dati più importanti di ogni organizzazione imprenditoriale.</p>
<p>Gestito con competenza provinciale (ogni impresa dovrà iscriversi presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede), è gestito secondo modalità informatiche e l’iscrizione in esso ha funzione di pubblicità legale, in modo tale che sia sempre garantita l’opponibilità ai terzi degli atti e dei fatti che vi sono iscritti.</p>
<h2>Come ci si iscrive?</h2>
<p>Chiarito quanto sopra, l’<strong>iscrizione alla Camera di Commercio</strong>, ovvero l’<strong>iscrizione al Registro delle Imprese</strong>, è attività prevista in due distinte fasi:</p>
<ul>
<li>la domanda di iscrizione avanzata dall’imprenditore entro 30 giorni dall’avvio delle attività;</li>
<li>l’iscrizione vera e propria, che fa seguito a un controllo da parte dell’Ufficio del Registro.</li>
</ul>
<p>Anche se il Registro delle Imprese è in realtà distinto in due diverse sezioni principali (ordinaria e speciale), in linea comune per potersi iscrivere alla Camera di Commercio bisognerà presentare una domanda sottoscritta dall’imprenditore interessato, e accompagnata da atti e documenti richiesti. La modalità di iscrizione viene effettuata mediante Comunicazione Unica, attraverso la trasmissione telematica della pratica con firma digitale. Non è più possibile, invece, presentare la pratica con i modelli cartacei.</p>
<p>Una volta che l’ufficio ha accertato la regolarità del processo di iscrizione, attribuirà un numero di iscrizione che corrisponde al codice fiscale dell’impresa. Il dato sarà contenuto nel certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e nelle visure camerali.</p>
<h2>Chi deve iscriversi alla Camera di Commercio?</h2>
<p>Sono tenuti a <strong>iscriversi </strong>alla Camera di Commercio tutti coloro che sono titolari di partita Iva e svolgono un&#8217;attività autonoma sotto forma di impresa. Dunque, dovranno iscriversi al Registro delle Imprese gli imprenditori commerciali, le società (di persone e di capitali), e così via.</p>
<p>Di contro, non devono iscriversi i liberi professionisti: costoro dovranno comunque aprire una partita Iva e, ovviamente, adempiere agli obblighi previdenziali.</p>
<h2>Quanto costa l&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio?</h2>
<p>L’iscrizione alla Camera di Commercio richiede il sostenimento di alcuni costi sia nella fase di avvio della propria presenza nel Registro delle Imprese, che in maniera ricorrente.</p>
<p>In particolare, al momento della prima iscrizione alla Camera di Commercio viene previsto il pagamento di una tassa di concessione governativa, dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, le cui misure complessive variano a seconda della tipologia di soggetto che ha l’obbligo di procedere all’iscrizione alla Camera.</p>
<p>Ricordiamo infine che le imprese iscritte alla Camera di Commercio sono obbligate a versare il diritto annuale, il cui importo può essere rivisto con periodicità annuale.</p>
<h2>Come saperne di più</h2>
<p>Coloro i quali hanno l’esigenza di saperne di più possono collegarsi al sito internet delle <strong>Camere di Commercio d’Italia</strong>, all’indirizzo camcom.gov.it, dove poter ottenere tutte le informazioni aggiuntive sui servizi elaborati da questa istituzione. È anche possibile domandare specifica assistenza mediante la compilazione di un form presente nella pagina principale del sito.</p>
<p>Al sito internet registroimprese.it è invece possibile accedere rapidamente a tutti i servizi del <strong>Registro delle Imprese</strong>, sulla base dei dati ufficiali delle Camere di Commercio. I servizi sono in parte disponibili in maniera gratuita e con libero accesso, e in parte dietro registrazione, con accettazione dei termini, delle condizioni e dei relativi costi.</p>
<p>Sul sito internet del Registro delle Imprese sono infine disponibili alcune utili guide che accompagnano l’imprenditore in ogni fase del ciclo di vita della propria attività.</p>
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            	</item>
		<item>
		<title>Quando scatta un controllo fiscale?</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/quando-scatta-un-controllo-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 08:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/controllofiscale.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Quando scatta un controllo fiscale?" title="Quando scatta un controllo fiscale?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/controllofiscale.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/controllofiscale-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Tradizionalmente molto temuto, pur non sempre con un esito “infausto”, il controllo fiscale costituisce una verifica che l’Agenzia delle Entrate può effettuare nella posizione fiscale di un contribuente, al fine di accertare o meno la presenza di alcune anomalie. Ma quando scatta un controllo fiscale? Quali sono le principali casistiche che possono determinare un accertamento? [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/controllofiscale.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Quando scatta un controllo fiscale?" title="Quando scatta un controllo fiscale?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/controllofiscale.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/controllofiscale-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Tradizionalmente molto temuto, pur non sempre con un esito “infausto”, il <strong>controllo fiscale </strong>costituisce una verifica che l’Agenzia delle Entrate può effettuare nella posizione fiscale di un contribuente, al fine di accertare o meno la presenza di alcune anomalie.</p>
<p>Ma <strong>quando scatta un controllo fiscale</strong>? Quali sono le principali casistiche che possono determinare un accertamento?<span id="more-136160"></span></p>
<h2>Errori nella dichiarazione dei redditi</h2>
<p>Una delle principali “fonti” che <strong>fa scattare il controllo fiscale</strong> è certamente rappresentato dalla presenza di <strong>irregolarità nella dichiarazione dei redditi</strong>, ovvero di anomalie tra i dati che sono stati presentati e quelli che invece risultano dall’anagrafe tributaria.</p>
<p>Attraverso l’uso di procedure automatizzate l’Agenzia delle Entrate procede così ad effettuare delle frequenti valutazioni, al fine di far emergere delle potenziali posizioni debitorie o creditorie del contribuente. I controlli possono essere effettuati fino a 5 anni a partire dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata.</p>
<h2>Redditometro</h2>
<p>Un’altra gamma di controlli fiscali piuttosto frequente è quella legata all’<strong>accertamento sintetico </strong>con il <strong>redditometro</strong>.</p>
<p>In sintesi, si tratta della possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di verificare la natura di significativi scostamenti tra il reddito dichiarato da un contribuente e i suoi “acquisti”. Per esempio, il Fisco potrebbe voler indagare le motivazioni sottostanti la recente attribuzione, nel patrimonio di un contribuente, di alcuni appartamenti, a fronte di un reddito praticamente assente.</p>
<p>Spetterà al contribuente dimostrare quale sia la provenienza dei soldi che sono risultati essere necessari per poter procedere all’acquisto dei beni patrimoniali (ad esempio, attestando che gli appartamenti sono stati ricevuti per donazione).</p>
<h2>Movimenti bancari</h2>
<p>Un’altra motivazione che potrebbe far scattare il controllo è quella dell’anomala <strong>movimentazione bancaria</strong>. Il contribuente che riceve spesso dei bonifici dall’estero di importo rilevante pur non esercitando un’attività di impresa a livello internazionale, o che effettua grandi versamenti in contanti che non trovano tuttavia riscontro nella contabilità della propria attività imprenditoriale, potrebbe essere esposto ad un controllo di natura fiscale.</p>
<p>Si tenga conto che l’Agenzia delle Entrate effettua tali controlli grazie alle informazioni che periodicamente riceve dalla banca, la quale può procedere in autonomia a effettuare delle segnalazioni su movimentazione e operazioni sospette. Spetterà poi all’Agenzia delle Entrate valutarle e, eventualmente, assumere le dovute attività di accertamento.</p>
<h2>L’onere della prova</h2>
<p>Si tenga conto che, nella maggior parte dei casi, gli accertamenti tributari si fondano su un concetto di presunzione, invertendo così l’onere della prova.</p>
<p>Ne deriva che l’Agenzia delle Entrate, attraverso i suoi controlli, presume che un determinato “indizio” sia sottostante un comportamento illecito. Spetterà così al contribuente fornire la prova contraria.</p>
<h2>Come disporre di maggiori informazioni</h2>
<p>Se si ricevono delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, nelle quali si viene resi partecipi dell’azione di controllo in atto, generalmente si ha subito la possibilità di comprendere come poter disporre di maggiori informazioni e che cosa si può fare per poter fornire al Fisco tutti i chiarimenti.</p>
<p>Le indicazioni sono infatti contenute nella stessa documentazione inviata dall’Agenzia delle Entrate, che conterrà le informazioni più utili per poter chiedere dei chiarimenti o poter effettuare le altre attività previste a carico del contribuente.</p>
<p>Se invece si desidera disporre di qualche informazione in più sulle attività di controllo, di verifica, di ispezione e di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, si può ben consultare il sito internet agenziaentrate.gov.it, nella sezione dedicata.</p>
<p>Qui sono disponibili delle guide esaustive che mostrano una completa panoramica delle iniziative dell’Agenzia delle Entrate e, evidentemente, tutte le azioni che il contribuente può svolgere per poter verificare la propria situazione fiscale.</p>
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            	</item>
		<item>
		<title>Scaricare musica da YouTube è legale?</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/scaricare-musica-da-youtube-e-legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 14:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/youtube0.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Scaricare musica da YouTube è legale?" title="Scaricare musica da YouTube è legale?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/youtube0.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/youtube0-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />YouTube è uno dei siti web più visitati al mondo, ed è divenuto un vero e proprio must per tutti gli appassionati di musica che desiderano ascoltare brani più o meno recenti. Per poter risentire le proprie canzoni preferite in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo, molti utenti convertono l&#8217;audio di un video YouTube in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/youtube0.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Scaricare musica da YouTube è legale?" title="Scaricare musica da YouTube è legale?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/youtube0.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/youtube0-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p><strong>YouTube</strong> è uno dei siti web più visitati al mondo, ed è divenuto un vero e proprio <em>must </em>per tutti gli appassionati di musica che desiderano ascoltare brani più o meno recenti. Per poter risentire le proprie canzoni preferite in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo, molti utenti <strong>convertono l&#8217;audio di un</strong> <strong>video YouTube in mp3</strong>. Una tendenza che ha preso sempre più piede negli ultimi anni ma… si può? <strong>Scaricare musica da YouTube è legale</strong>?<span id="more-135498"></span></p>
<h2>Come scaricare musica da YouTube</h2>
<p>In sintesi, molti utenti di <strong>YouTube</strong> utilizzano downloader o convertitori in grado  di “rippare” i video dal sito web e convertirli in formato audio mp3.</p>
<p>In sostanza, questo procedimento (oramai effettuabile con numerosissimi siti) permette alle persone di ascoltare la musica gratuitamente sul proprio smartphone o su altri device. Se consideriamo che i convertitori di Youtube sono veloci, estremamente facili da usare, anonimi e gratuiti, ne deriva che – potenzialmente – tutti sono in grado di scaricare e convertire qualsiasi canzone o video in un file audio mp3 da Youtube.</p>
<p>Ma si può essere sanzionati per <strong>convertire un video su YouTube in un mp3</strong>?</p>
<h2>È illegale convertire i video di Youtube in mp3?</h2>
<p>Tecnicamente, non è illegale convertire un video di Youtube in mp3, mentre è illegale scaricare un video musicale protetto da copyright.</p>
<p>Questa è tuttavia solo una ipotesi di partenza, perché la stessa Youtube è intervenuta sul tema affermando che lo &#8220;stream-ripping&#8221; rappresenta una violazione dei loro Termini di Servizio. Ne deriva che sia Youtube che Google hanno tentato di chiudere diversi siti web che offrono servizi di conversione.</p>
<p>Non troppo tempo fa, per esempio, YouTube ha minacciato di portare in tribunale uno dei siti di conversione più popolari, nel tentativo di fermare le persone che scaricano la musica gratuitamente. In realtà, però, forse anche a causa delle difficoltà nell’istruire una posizione giuridicamente e pienamente “vincente”, la causa non è mai decollata, con YouTube che ha ritirato la richiesta di risarcimento e con quel sito che… è ancora online, ed è ancora uno dei siti di conversione più popolari.</p>
<p>Quindi, procediamo con ordine:</p>
<ul>
<li>usare un convertitore di YouTube per <strong>scaricare una copia di un brano musicale che è protetto dalla legge</strong> <strong>sul copyright è illegale</strong> e, come tale, questo comportamento può essere sanzionato sulla base del nostro ordinamento;</li>
<li>usare un convertitore di YouTube per <strong>scaricare del materiale privo di copyright</strong> potrebbe comunque infrangere i termini  e le condizioni di servizio del sito internet. Si tratta comunque di una condotta evidentemente meno grave rispetto alla prima.</li>
</ul>
<p>In attesa di nuove prese di posizione in tal senso, si può pertanto affermare che la pratica di scaricare un video da YouTube convertendolo in file audio è sicuramente illegale solo se si tratta di un brano protetto dalla legge sul diritto d&#8217;autore. In questo caso, c&#8217;è la concreta possibilità di essere multati.</p>
<p>Ad ogni modo, il tema è in verità piuttosto complesso, e la giurisprudenza non ha assunto una opinione omogenea dinanzi ad esso.</p>
<p>Per esempio, alcune note sentenze di legittimità hanno condiviso che non è illegale scaricare un video da YouTube se non vi è scopo di lucro e se i termini e le condizioni del servizio non lo vietano espressamente.</p>
<p>Sicuramente diverso è il livello di gravità di colui che dopo il download condivide il file sulla rete, ovvero lo condivide con altri utenti, magari attraverso dei software peer to peer.</p>
<p>Pertanto, secondo questa tesi, non sarebbe illegale scaricare video da YouTube se il download non viene effettuato per fini di lucro, o se dopo il download il file non viene pubblicato e/o condiviso su internet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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            	</item>
		<item>
		<title>Mobbing sul lavoro: cosa fare</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/mobbing-sul-lavoro-cosa-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mobbing sul lavoro: cosa fare" title="Mobbing sul lavoro: cosa fare" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-1.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Nonostante una crescente sensibilizzazione sul tema, non sono rari i casi di mobbing sul lavoro. Ma che cosa fare se ci si imbatte in uno di questi? Cos’è il mobbing Iniziamo con il sottolineare che il mobbing è una serie di comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, da un superiore, da un collega [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mobbing sul lavoro: cosa fare" title="Mobbing sul lavoro: cosa fare" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-1.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Nonostante una crescente sensibilizzazione sul tema, non sono rari i casi di <strong>mobbing sul lavoro</strong>. Ma che cosa fare se ci si imbatte in uno di questi?<span id="more-135490"></span></p>
<h2>Cos’è il mobbing</h2>
<p>Iniziamo con il sottolineare che il mobbing è una serie di comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, da un superiore, da un collega o da un subordinato, nei confronti di un lavoratore, finalizzati a vessarlo, fino a escluderlo progressivamente dal contesto aziendale, spingendolo alle dimissioni e/o a difficoltà psico-fisiche tali da rendere impossibile proseguire nella relazione professionale.</p>
<p>Da quanto sopra ne deriva che il mobbing è una condotta che può esser suscettibile di generare diversi pregiudizi per la vittima. Si pensi al danno psichico o ai danni da dequalificazione professionale e da demansionamento, che spesso accompagnano questa ipotesi.</p>
<h2>Come qualificare il mobbing</h2>
<p>Affinché si possa configurare il mobbing è necessario che:</p>
<ul>
<li>il comportamento si espliciti in una serie di vessazioni;</li>
<li>la condotta si protragga nel tempo;</li>
<li>vi sia la volontà di ledere il lavoratore.</li>
</ul>
<h2>Cosa fare se si subisce un’azione di mobbing</h2>
<p>Chi ritiene di essere<strong> vittima di mobbing </strong>dovrebbe innanzitutto cercare di raccogliere prove e testimonianze di tale condotta. Il che significa che il lavoratore dovrà anche cercare di agire con maggiore consapevolezza: per esempio, dinanzi a ordini verbali da parte del superiore, il dipendente dovrebbe cercare di richiedere sempre delle conferme scritte, che potranno poi essere utilizzate in una successiva sede.</p>
<p>Se poi i sintomi del malessere si sono già manifestati, è bene contattare subito il proprio medico e farsi rilasciare dei <strong>certificati che documentano le conseguenze subite sul piano fisico</strong>. Se lo stato di malessere dovesse proseguire, bene mettersi in malattia, assentandosi così dal lavoro dietro relativa certificazione medica, al fine di accertare ulteriormente le proprie condizioni.</p>
<p>È inoltre utile segnalare gli abusi a quante più persone possibili, cercando di rendere pubblica la situazione. Bene anche divulgare all’interno dell’azienda la propria situazione, cercando di coinvolgere i propri colleghi, il sindacato e le altre parti che operano dentro l’organizzazione imprenditoriale. Spesso, infatti, la condotta di mobbing viene alimentata da una condizione di vergogna, isolamento e omertà, che sarebbe opportuno cercare di rompere il prima possibile.</p>
<p>Infine, è consigliabile <strong>non dare le dimissioni</strong>. Spesso l’obiettivo di colui che agisce con una condotta vessatoria è infatti quello di indurre la vittima alle dimissioni…</p>
<h2>Domandare una consulenza legale</h2>
<p>Una volta che si è proceduto nel seguire le indicazioni di cui sopra, sarà anche opportuno cercare di ottenere un supporto legale da parte di un consulente esperto in queste tematiche.</p>
<p>In questo modo sarà possibile ricevere delle indicazioni e dei <strong>consigli utili </strong>su come comportarsi dentro e fuori dall’ambito lavorativo, e accertare se vi siano o meno i presupposti per il riconoscimento del mobbing e per poter ottenere il risarcimento del danno subito.</p>
<p>Sarà altresì possibile ottenere un valido supporto per la procedura utile per poter ottenere il risarcimento e disporre di un completo sostegno medico-legale che potrà accertare le proprie condizioni e condividere l’esistenza o meno di un nesso tra causa ed effetto.</p>
<h2>L’onere della prova</h2>
<p>Ricordiamo infine che spetta sempre al danneggiato l’<strong>onere della prova. </strong>Proprio per questo motivo diventa fondamentale premunirsi di ogni cautela, cercando di raccogliere prove scritte e testimonianze sui provvedimenti disciplinari ingiusti di cui si è stati destinatari, sui rimproveri ingiustificati che magari sono stati formulati alla presenza di colleghi, e ancora su altre condizioni che hanno evidentemente generato un malessere psico-fisico nel lavoratore, come ad esempio può accadere per l’isolamento del dipendente, per il demansionamento o per lo svuotamento delle mansioni, o ancora per il continuo sovraccarico di lavoro o per le molestie sessuali ricevute.</p>
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            	</item>
		<item>
		<title>Come controllare una raccomandata</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-controllare-una-raccomandata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 14:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/?p=135436</guid>

					<description><![CDATA[<img width="615" height="388" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/raccomandata.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come controllare una raccomandata" title="Come controllare una raccomandata" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/raccomandata.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/raccomandata-300x189.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />La raccomandata è uno dei modi più utilizzati per poter inviare delle comunicazioni facilmente monitorabili, con la certezza della consegna. Ma quanto costa inviare una raccomandata? Come controllare una raccomandata che abbiamo inviato? Come spedire la raccomandata Prima di comprendere come controllare una raccomandata, cerchiamo di compiere un piccolo passo introduttivo e cercare di capire [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="388" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/raccomandata.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come controllare una raccomandata" title="Come controllare una raccomandata" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/raccomandata.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/raccomandata-300x189.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>La <strong>raccomandata </strong>è uno dei modi più utilizzati per poter inviare delle comunicazioni facilmente monitorabili, con la certezza della consegna.</p>
<p>Ma quanto costa inviare una raccomandata? <strong>Come controllare una raccomandata </strong>che abbiamo inviato?<span id="more-135436"></span></p>
<h2>Come spedire la raccomandata</h2>
<p>Prima di comprendere <strong>come controllare una raccomandata</strong>, cerchiamo di compiere un piccolo passo introduttivo e cercare di capire come si possa spedire una simile comunicazione.</p>
<p>La raccomandata permette infatti di spedire in tutto il territorio nazionale della corrispondenza fino a 2 kg di peso. Si possono inviare raccomandate dal lunedì al sabato, in tutti gli uffici postali, o online tutti i giorni. La ricevuta di spedizione ha lo stesso valore legale, sia che si provveda con l’invio presso l’ufficio postale, sia che si provveda con l’invio mediante piattaforma online.</p>
<p>Alla consegna la raccomandata sarà distribuita al destinatario o a un soggetto abilitato. In caso di assenza, il destinatario potrà ritirare la raccomandata presso l’ufficio postale che sarà indicato nell’avviso di giacenza, entro i successivi 30 giorni.</p>
<h2>Quanto costa la raccomandata</h2>
<p>Il costo della raccomandata dipende principalmente dal peso della spedizione:</p>
<ul>
<li>fino a 20 grammi: 5,40 euro;</li>
<li>oltre 20 grammi e fino a 50 grammi: 6,95 euro;</li>
<li>oltre 50 grammi e fino a 100 grammi: 7,45 euro;</li>
<li>oltre 100 grammi e fino a 250 grammi: 8,05 euro;</li>
<li>oltre 250 grammi e fino a 350 grammi: 9,00 euro;</li>
<li>oltre 350 grammi e fino a 1000 grammi: 11,05 euro;</li>
<li>oltre 1000 grammi e fino a 2000 grammi: 14,75 euro.</li>
</ul>
<h2>Come si controllano le raccomandate</h2>
<p>Una volta che la raccomandata è stata inviata è possibile <strong>controllare lo stato della spedizione</strong> in tre diversi modi:</p>
<ol>
<li>con la funzione <strong>Cerca Spedizioni </strong>sul sito internet poste.it, inserendo il codice presente nella ricevuta sotto il codice a barre. Si tenga conto che il codice deve essere inserito senza interruzioni e senza il trattino;</li>
<li>con il numero verde 903.160, fornendo il proprio codice invio;</li>
<li>con l’app PosteMobile, direttamente sul proprio smartphone, con la funzionalità Cerca Spedizioni.</li>
</ol>
<h2>I servizi accessori</h2>
<p>Ricordiamo che alla raccomandata è possibile aggiungere dei <strong>servizi accessori</strong>, sulla base delle proprie esigenze.</p>
<p>In particolar modo, Poste Italiane permette di avere una conferma della consegna della spedizione. Aggiungendo il costo di 1,10 euro si potrà dunque ricevere la cartolina di conferma, che contiene la data e la firma del ricevente.</p>
<p>Un altro servizio accessorio molto utilizzato è quello del <strong>contrassegno</strong>.</p>
<p>Il contrassegno consente al mittente di poter gestire gli incassi al momento della consegna. In altre parole, il destinatario dovrà pagare l’importo indicato dal mittente. Nel caso in cui la cifra da pagare sia inferiore a 258,23 euro, il destinatario potrà effettuare il pagamento direttamente in contanti, al portalettere. Nelle ipotesi in cui invece la cifra da pagare sia superiore a 258,23 euro, allora il destinatario dovrà recarsi presso l’ufficio postale indicato sull’avviso.  In ogni caso, il contrassegno non può essere utilizzato per importi superiori ai 3.000 euro.</p>
<p>Il costo per il servizio di contrassegno per l’Italia è pari a 2,27 euro in caso di accredito su conto corrente postale, e di 0,77 euro in caso di vaglia.</p>
<h2>Cosa si può spedire con la raccomandata</h2>
<p>Con la raccomandata è possibile inviare lettere, comunicazioni e documenti, purchè non superino i 2 kg di peso. Non è invece permesso spedire denaro, oggetti preziosi, carte di valore esigibili al portatore.</p>
<p>In ogni caso, non è possibile spedire ogni oggetto che non sia in linea con le disposizioni attualmente in vigore. Si pensi agli oggetti esplosivi, ai materiali infiammabili o a tutti quei prodotti che potrebbero apportare dei danni alle persone o alle cose.</p>
<p>Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 803.160, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/raccomandata.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come verificare se un marchio è registrato</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-verificare-se-un-marchio-e-registrato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 09:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="1280" height="675" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come verificare se un marchio è registrato" title="Come verificare se un marchio è registrato" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280.jpg 1280w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-300x158.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-1024x540.jpg 1024w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-768x405.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-696x367.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-1068x563.jpg 1068w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-796x420.jpg 796w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Verificare se un marchio e registrato è semplice, rapido e gratuito. È infatti a disposizione un servizio che permette a tutti coloro i quali sono interessati di poter avere accesso alla banca dati dei marchi e dei brevetti registrati, gestito dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e, come già accennato nelle scorse righe, liberamente accessibile. Ma [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1280" height="675" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come verificare se un marchio è registrato" title="Come verificare se un marchio è registrato" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280.jpg 1280w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-300x158.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-1024x540.jpg 1024w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-768x405.jpg 768w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-696x367.jpg 696w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-1068x563.jpg 1068w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/cologne-1884931_1280-796x420.jpg 796w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p><strong>Verificare se un marchio e registrato </strong>è semplice, rapido e gratuito. È infatti a disposizione un servizio che permette a tutti coloro i quali sono interessati di poter avere accesso alla banca dati dei marchi e dei brevetti registrati, gestito dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e, come già accennato nelle scorse righe, liberamente accessibile.</p>
<p>Ma come funziona questo servizio? Come fare una ricerca online sui marchi registrati? Cerchiamo di saperne di più, con una guida passo dopo passo!</p>
<h2>Accedere al sito</h2>
<p>Il primo passo è quello di accedere al sito internet dell’UIBM, all’indirizzo uibm.gov.it/banca dati. Si tratta del portale nel quale l’<strong>Ufficio Italiano Brevetti e Marchi </strong>mette adisposizione di tutti gli interessati i propri elementi informativi.</p>
<p>Naturalmente, all’interno del portale sarà anche disponibile il servizio di consultazione dei bollettini ufficiali e di effettuazione delle ricerche.</p>
<h2>Avviare la ricerca</h2>
<p>Una volta avuto accesso al sito internet dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sarà possibile avviare la ricerca, seguendo il criterio di proprio interesse.</p>
<p>Cliccando su <strong>Ricerca</strong>, nel menu superiore, sarà infatti possibile effettuare:</p>
<ul>
<li>ricerca per numero;</li>
<li>ricerca per combinazione di criteri;</li>
<li>altre ricerche, come quelle nel titolo, nella descrizione, anagrafica, geografica, ecc..</li>
</ul>
<p>E’ anche possibile dare uno sguardo a “Le mie ricerche” e, dunque, riprendere le vecchie analisi effettuate in precedenti sessioni.</p>
<p>Clicchiamo dunque su <strong>Ricerca -&gt; Ricerca per combinazione di criteri</strong>.</p>
<p>Nella nuova maschera, selezioniamo il nuovo sotto-criterio di utilità. Per esempio, possiamo individuare come criterio quello più semplice, della “Denominazione”, e indicare il marchio sul quale vogliamo effettuare una ricerca.</p>
<p>Per esempio, possiamo provare a indicare, come marchio, “Ferrari”.</p>
<p>Otterremo, come risultato, una lista di oltre 280 denominazioni / titoli, ciascuno dei quali accompagnato da dati di interesse come:</p>
<ul>
<li>numero domanda;</li>
<li>data deposito della domanda;</li>
<li>stato lavorazione;</li>
<li>descrizione;</li>
<li>immagine del marchio.</li>
</ul>
<h2>Come registrare un marchio</h2>
<p>Ora che abbiamo compreso come poter <strong>verificare se un marchio è registrato o meno</strong>, possiamo spendere qualche parola per comprendere come registrare un marchio nel nostro Paese.</p>
<p>La domanda deve essere necessariamente redatta su uno specifico modulo scaricabile direttamente dalla pagina del sito internet UIBM, indicando cognome, nome, nazionalità e domicilio, o denominazione della persona giuridica.</p>
<p>Occorrerà inoltre condividere tutte le <strong>caratteristiche del marchio </strong>per cui viene richiesta la registrazione, indicando innanzitutto di che tipo di marchio si tratta: verbale, tridimensionale, sonoro, cromatico. Bisognerà evidentemente allegare tutte le informazioni richieste nel modulo, utili per poter individuare in maniera corretta il marchio e, di conseguenza, poterlo tutelare al meglio.</p>
<p>Il modello, da riprodurre in n. 1 esemplare originale e n. 2 esemplari copie, deve essere accompagnato da:</p>
<ul>
<li>marca da bollo da 16 euro sull’originale;</li>
<li>attestazione di versamento all’Agenzia delle Entrate;</li>
<li>ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito.</li>
</ul>
<h2>I costi di registrazione del marchio</h2>
<p>I costi di prima registrazione del marchio in Italia sono pari a:</p>
<ul>
<li>tasse governative per 101 euro (prima classe di prodotti e servizi) e 34 euro per ogni classe aggiuntiva oltre la prima, oltre a 34 euro per lettera d’incarico, se il deposito viene presentato da un iscritto all’albo dei consulenti in proprietà industriale o all’ordine degli avvocati;</li>
<li>diritti di segreteria pari a 40 euro per la Camera di commercio (C.C.I.A.A.) presso cui si effettua il deposito, marca da bollo da 16 euro per il modulo in originale (se il modulo supera le 4 pagine, bisognerà aggiungere una marca da bollo ogni ulteriori 4 pagine o frazione di 4).</li>
</ul>
<p>Maggiori informazioni e le indicazioni dei canali di contatto possono naturalmente essere ottenute sul sito internet dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che sopra abbiamo avuto modo di condividere nella parte introduttiva di questo breve approfondimento sul tema.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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            	</item>
		<item>
		<title>Chi deve iscriversi al Registro delle Imprese?</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/chi-deve-iscriversi-al-registro-delle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 11:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/iscrizione-ri.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Chi deve iscriversi al Registro delle Imprese?" title="Chi deve iscriversi al Registro delle Imprese?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/iscrizione-ri.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/iscrizione-ri-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Il Registro delle Imprese è un elenco che assolve a una funzione “anagrafica”, indicando tutti i principali dati delle imprese, qualsiasi forma giuridica e attività economica abbiano scelto di adottare. Si tratta pertanto di un archivio importantissimo, che chiunque può scegliere di consultare per poter ottenere informazioni essenziali come – ad esempio – la denominazione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/iscrizione-ri.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Chi deve iscriversi al Registro delle Imprese?" title="Chi deve iscriversi al Registro delle Imprese?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/iscrizione-ri.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/iscrizione-ri-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Il <strong>Registro delle Imprese </strong>è un elenco che assolve a una funzione “anagrafica”, indicando tutti i principali dati delle imprese, qualsiasi forma giuridica e attività economica abbiano scelto di adottare.</p>
<p>Si tratta pertanto di un archivio importantissimo, che chiunque può scegliere di consultare per poter ottenere informazioni essenziali come – ad esempio – la denominazione sociale dell’impresa, i suoi amministratori, i poteri, l’oggetto sociale, e così via.</p>
<p>Ma <strong>chi deve iscriversi al Registro delle Imprese?</strong><span id="more-134350"></span></p>
<h2>Chi è obbligato all’iscrizione</h2>
<p>Attualmente sono tenuti a iscriversi al Registro delle Imprese gli <strong>imprenditori commerciali </strong>e le <strong>società commerciali e cooperative</strong>.</p>
<p>In apposite sezioni speciali, inoltre, devono iscriversi anche gli <strong>imprenditori agricoli</strong>, i <strong>piccoli imprenditori </strong>e le <strong>società semplici</strong>.</p>
<h2>Le due sezioni</h2>
<p>Da quanto sopra ne deriva un’informazione preliminare piuttosto importante. Il Registro delle Imprese è suddiviso in due sezioni:</p>
<ul>
<li><strong>sezione ordinaria</strong>: è quella nella quale trovano spazio gli imprenditori individuali commerciali non piccoli, le società di persone (ma non le società semplici), le società di capitali), i consorzi tra imprenditori con attività esterna, i c.d. GEIE (i gruppi europei di interesse economico) con sede in Italia, e ancora gli enti pubblici, se hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività economica, e le società estere che hanno nel nostro Paese la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività;</li>
<li><strong>sezione speciale</strong>:  è la sezione destinata ad accogliere le altre forme imprenditoriali, a sua volta suddivisa in <strong>prima sezione speciale </strong>(per imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori commerciali, società semplici e imprenditori artigiani), <strong>seconda sezione speciale </strong>(per società tra professionisti), <strong>terza sezione speciale </strong>(per le società o gli enti che esercitano attività di direzione e di coordinamento, e le società che sono ad esse soggette), <strong>quarta sezione speciale </strong>(per le imprese sociali), <strong>quinta sezione speciale </strong>(per le società di capitali che hanno atti in lingua comunitaria differente dall’italiano).</li>
</ul>
<h2>A cosa serve l’iscrizione nel Registro delle Imprese</h2>
<p>Chiariti quali siano i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese, è utile cercare di capire <strong>a cosa serva questo obbligo</strong>.</p>
<p>In termini esemplificativi, l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha come obiettivo quello di rendere note a terzi le informazioni che sono prescritte dalla legge. È per questo motivo che si dice che l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha valore di <strong>pubblicità dichiarativa</strong>: serve infatti a far presumere che tutto ciò che si iscrive nello stesso sia stato pubblicamente dichiarato e, dunque, sia conosciuto o conoscibile da tutti.</p>
<h2>Come iscriversi al Registro delle Imprese</h2>
<p>È dunque utile, a questo punto, compiere un ultimo passo e cercare di condividere <strong>come ci si iscrive al Registro delle Imprese</strong>.</p>
<p>Peraltro, l’iscrizione al Registro delle Imprese è anche uno dei primi obblighi a cui deve assolvere l’imprenditore commerciale che vuole esercitare correttamente la propria attività: la legge prescrive infatti che la richiesta di iscrizione debba avvenire entro 30 giorni dall’inizio dell’attività di impresa.</p>
<p>Iscriversi al Registro è piuttosto semplice: la domanda deve infatti essere inviata per via telematica con obbligo di firma digitale, rivolta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l’impresa.</p>
<p>Nella <strong>richiesta di iscrizione </strong>l’imprenditore ha l’onere di indicare correttamente e in maniera veritiera alcune informazioni come:</p>
<ul>
<li>cognome, nome, luogo, data di nascita, cittadinanza;</li>
<li>ditta, ovvero il nome sotto il quale l’attività di impresa viene esercitata;</li>
<li>l’oggetto principale / secondario dell’impresa;</li>
<li>la sede dell’impresa;</li>
<li>l’indicazione degli eventuali procuratori e institori.</li>
</ul>
<p>Naturalmente, maggiori informazioni sulle procedure di iscrizione al Registro delle Imprese e sulla consultazione dei dati già forniti, sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di propria competenza, alla quale sarà evidentemente possibile rivolgere ogni richiesta sul proprio caso specifico.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/iscrizione-ri.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come registrare una testata giornalistica</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-registrare-una-testata-giornalistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/?p=134341</guid>

					<description><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/come-registrare-testata.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come registrare una testata giornalistica" title="Come registrare una testata giornalistica" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/come-registrare-testata.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/come-registrare-testata-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Le indicazioni su come registrare una testata giornalistica sono molto più semplici di quanto si possa pensare. Il che, tuttavia, non deve indurre a pensare che si tratti di una prassi su cui sia possibile soprassedere, o che si debba effettuare tale breve percorso senza un’attenta consapevolezza sulle responsabilità che ne derivano. In primo luogo, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="410" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/come-registrare-testata.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come registrare una testata giornalistica" title="Come registrare una testata giornalistica" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/come-registrare-testata.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/come-registrare-testata-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Le indicazioni su <strong>come registrare una testata giornalistica </strong>sono molto più semplici di quanto si possa pensare. Il che, tuttavia, non deve indurre a pensare che si tratti di una prassi su cui sia possibile soprassedere, o che si debba effettuare tale breve percorso senza un’attenta consapevolezza sulle responsabilità che ne derivano.<span id="more-134341"></span></p>
<p>In primo luogo, per poter <strong>depositare o registrare una testata giornalistica</strong>, è fondamentale recarsi presso l’Ufficio Stampa del Tribunale di propria competenza: sarà, nella grande maggioranza dei casi, il Tribunale nel cui territorio di riferimento si ha la residenza, o ha la sede legale la società che editerà la testata giornalistica.</p>
<h2>La documentazione</h2>
<p>Una volta recatisi in Tribunale, occorrerà richiedere alla Cancelleria la documentazione necessaria per la <strong>registrazione della testata giornalistica</strong>, da compilare insieme a:</p>
<ul>
<li>una dichiarazione con firma autenticata con indicazione del nome e del domicilio del proprietario della testata;</li>
<li>una dichiarazione con indicazione del Direttore Responsabile;</li>
<li>il titolo della testata giornalistica;</li>
<li>la natura delle pubblicazioni.</li>
</ul>
<p>Ricordiamo che il <strong>Direttore Responsabile </strong>della testata giornalistica può essere sia un giornalista pubblicista che un giornalista professionista.</p>
<p>A ciò si aggiunga anche la necessità di fornire:</p>
<ul>
<li>certificato di nascita, di residenza e di cittadinanza del Direttore Responsabile, del Proprietario e/o dell’Editore;</li>
<li>documenti che confermano il possesso dei requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche;</li>
<li>documento che comprovi l’iscrizione del Direttore Responsabile nell’Ordine dei Giornalisti alla sezione dei pubblicisti o dei professionisti.</li>
</ul>
<h2>La natura della testata giornalistica</h2>
<p>Come in parte anticipato, è importante notare come nella <strong>domanda di registrazione </strong>il richiedente debba specificare le generalità della casa editrice che risulta essere proprietaria della testata, oltre al server provider (ovvero, il fornitore dei server su cui sarà “ospitata” la testata) nelle ipotesi di giornale online). Nell’ipotesi di testata cartacea, invece, occorrerà indicare altre informazioni come la tiratura, la distribuzione, l’indirizzo della redazione, le generalità dello stampatore.</p>
<h2>I giornali di natura tecnica</h2>
<p>Regole in parte differenti vigono per quanto concerne le <strong>testate di natura tecnica</strong>, che possono chiedere l’iscrizione in un elenco speciale.</p>
<p>In altri termini, sono ammessi all’iscrizione all’elenco speciale tutti quei soggetti che, pur non esercitando un’attività giornalistica, vogliono comunque assumere la direzione di una testata, di un periodico o di una rivista, purché a carattere tecnico, professionale o scientifico.</p>
<p>In questo caso, sarà possibile alla presentazione della domanda di iscrizione presso il Consiglio regionale nella cui circoscrizione il Direttore della testata giornalistica (non giornalista) ha la residenza o il domicilio professionale.</p>
<p>Si tenga in considerazione che alla domanda bisognerà allegare una dichiarazione dettagliata, nella quale colui che intende dirigere la testata indicherà quale sia la natura della pubblicazione.</p>
<h2>Il blog è una testata giornalistica?</h2>
<p>Chiudiamo il nostro approfondimento con un breve richiamo a uno dei temi più “caldi” in materia: <strong>il blog è equiparabile a una testata giornalistica</strong>?</p>
<p>In realtà, e salvo eventuali approfondimenti sul caso specifico, la risposta è negativa.</p>
<p>Il blog non è tenuto dunque a rispettare le regole che sono previste per i giornali online ma… è fondamentale che non ricada all’interno del recinto delle testate che hanno l’obbligo di registrarsi, e principalmente riconducibili alla pubblicazione frequente di notizie.</p>
<p>Fatte salve tali precisazioni, chiunque può aprire un blog senza che vi sia la necessità di rispettare particolari requisiti.</p>
<p>In caso di dubbi e di perplessità circa l’inquadramento corretto della propria pubblicazione, è evidentemente consigliabile domandare un parere professionale.</p>
<p>In ogni caso, sia il blog che il giornale online hanno una cosa in comune, che l’autore dei contenuti non dovrebbe mai sottovalutare: sono perseguibili in via penale per il reato di diffamazione aggravata se attraverso i post pubblicati viene offeso l’onore e la dignità di un soggetto.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/come-registrare-testata.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Come controllare una partita IVA?</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-controllare-una-partita-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 13:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/?p=133214</guid>

					<description><![CDATA[<img width="615" height="350" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/partitaiva.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come controllare una partita IVA?" title="Come controllare una partita IVA?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/partitaiva.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/partitaiva-300x171.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Come probabilmente sa la maggior parte dei nostri lettori, la partita IVA è un codice numerico che l’Agenzia delle Entrate attribuisce a tutti quei soggetti che esercitano un’attività di impresa che sia rilevante ai fini della tassazione e, in particolar modo, di quella sul valore aggiunto (IVA). Nel nostro Paese la partita IVA si compone [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="350" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/partitaiva.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come controllare una partita IVA?" title="Come controllare una partita IVA?" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/partitaiva.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/partitaiva-300x171.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Come probabilmente sa la maggior parte dei nostri lettori, la <strong>partita IVA</strong> è un codice numerico che l’Agenzia delle Entrate attribuisce a tutti quei soggetti che esercitano un’attività di impresa che sia rilevante ai fini della tassazione e, in particolar modo, di quella sul valore aggiunto (IVA).<span id="more-133214"></span></p>
<p>Nel nostro Paese la <strong>partita IVA</strong> si compone di 11 cifre e, fortunatamente, la sua correttezza e la sua validità possono essere facilmente verificate mediante alcuni strumenti online che sono stati progettati a questo scopo e che sono gratuitamente a tua disposizione.</p>
<p>Cerchiamo dunque di comprendere come puoi <strong>verificare una partita IVA</strong> in pochi secondi, sia che si tratti di un codice italiano, che di un codice comunitario.</p>
<h2>Verificare la partita IVA con l’Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Evidentemente, il modo più semplice per poter <strong>verificare la partita IVA</strong> è quello di ricorrere a uno <a href="https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva">specifico servizio dell’Agenzia delle Entrate</a> e, dunque, andare alla “fonte”. Il controllo è naturalmente gratuito e, in pochi istanti, ti permetterà di comprendere se hai davanti a te una partita IVA valida o meno.</p>
<p>Una volta che avrai cliccato nel link sopra citato dovrai semplicemente indicare la <strong>partita IVA</strong> che hai sottomano nell’apposito campo, inserire il codice di sicurezza indicato (il c.d. <em>captcha</em>) e quindi cliccare sul tasto di conferma.</p>
<p>In pochi istanti l’Agenzia delle Entrate ti fornirà lo <strong>stato della partita IVA</strong> (è ancora attiva, è sospesa o è cessata?), il <strong>titolare della stessa</strong> (ditta individuale o persona giuridica) e le <strong>date rilevanti sulla partita IVA</strong> (come ad esempio l’inizio, la sospensione e la cessazione).</p>
<h2>Come verificare una partita IVA comunitaria</h2>
<p>Oltre a verificare la partita IVA nazionale, in maniera simile puoi anche effettuare la <strong>verifica della partita</strong> <strong>IVA comunitaria</strong>, nel caso in cui tu voglia effettuare tale attività non per un titolare di partita IVA italiana, ma di un Paese dell’Unione Europea.</p>
<p>Hai in questo caso due diverse alternative.</p>
<p>La prima è quella di ricorrere al <a href="https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm">servizio VIES dell’Agenzia delle Entrate</a>, mentre la seconda è quella di fruire del <a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it">servizio della Commissione Europea</a>, che risulta essere titolare dei dati del VIES.</p>
<p>Anche in questo caso, si tratta di una <strong>verifica rapidissima</strong>, considerato che tutto ciò che ti sarà richiesto di fare è indicare la partita IVA comunitaria nell’apposito campo, e indicare lo stato di appartenenza del soggetto che, apparentemente, risulta essere titolare del numero di Partita IVA.</p>
<h2>Come è composta la partita IVA nazionale</h2>
<p>Un primo metodo di effettuazione di un <strong>controllo preliminare sulla corretta della partita IVA</strong> puoi tuttavia effettuarlo… dando uno sguardo al modo con cui viene composta la partita IVA!</p>
<p>Ricorda infatti che in Italia tutte le partite IVA sono composte da 11 campi, con i primi 7 numeri che indicano il contribuente, i successivi 3 che invece sono il codice identificativo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto a rilasciare la partita IVA, mentre l’ultima cifra ha un ruolo di controllo.</p>
<p>Rammenta infine che il numero di partita IVA rimane invariato anche se si cambia il domicilio fiscale, e che costituisce un dato essenziale per dichiarazioni fatture e altro ancora.</p>
<h2>Cos’è il VIES</h2>
<p>Nelle scorse righe abbiamo parlato anche di partita IVA comunitaria e <strong>VIES</strong>. Che cosa si intende con tali termini?</p>
<p>La partita IVA comunitaria è un codice che consente di operare con soggetti di Paesi che sono diversi da quello proprio. Per poter “abilitare” la propria partita IVA ad essere comunitaria, è sufficiente richiedere l’inclusione nel VAT Information Exchange System, il VIES, che individua la piattaforma di trasmissione delle informazioni tra soggetti titolari di IVA.</p>
<p>Dunque, se hai già una partita IVA nazionale e desideri operare con altri clienti che si trovano al di fuori dei nostri confini, ma in ambito Unione Europea, non dovrai far altro che richiedere l’iscrizione al VIES, sempre mediante il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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            	</item>
		<item>
		<title>Mobbing orizzontale: quando si configura e cosa dicono le sentenze</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/mobbing-orizzontale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 10:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="556" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mobbing orizzontale: quando si configura e cosa dicono le sentenze" title="Mobbing orizzontale: quando si configura e cosa dicono le sentenze" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-300x271.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-465x420.jpg 465w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Il mobbing è una condotta caratterizzata da atteggiamenti e comportamenti di natura vessatoria, duratura, individuale o collettiva, che viene rivolta nei confronti di un lavoratore da parte di capi, colleghi, sottoposti. Di qui, una prima suddivisione di questa spiacevole ipotesi. Possiamo infatti parlare di: mobbing verticale, quando la condotta vessatoria è di un superiore gerarchico [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="556" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mobbing orizzontale: quando si configura e cosa dicono le sentenze" title="Mobbing orizzontale: quando si configura e cosa dicono le sentenze" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-300x271.jpg 300w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/mobbing-465x420.jpg 465w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Il <strong>mobbing</strong> è una condotta caratterizzata da atteggiamenti e comportamenti di natura vessatoria, duratura, individuale o collettiva, che viene rivolta nei confronti di un lavoratore da parte di capi, colleghi, sottoposti.</p>
<p>Di qui, una prima suddivisione di questa spiacevole ipotesi. Possiamo infatti parlare di:</p>
<ul>
<li><strong>mobbing verticale</strong>, quando la condotta vessatoria è di un superiore gerarchico nei confronti del lavoratore;</li>
<li><strong>mobbing orizzontale</strong>, se invece la condotta vessatoria è ad opera dei colleghi;</li>
<li><strong>mobbing ascendente</strong>, se infine la condotta vessatoria viene realizzata da un sottoposto nei confronti di u superiore.</li>
</ul>
<p><span id="more-132636"></span></p>
<h2>Cos’è il mobbing orizzontale</h2>
<p>Più nel dettaglio, stando a quanto rammenta una sentenza del Tribunale di Firenze del 12 giugno 2019, il mobbing orizzontale è una condotta che può essere configurata ogni qual volta il datore, pur consapevole dei comportamenti scorretti che sono attuati nei confronti di un proprio dipendente, ometta di attivarsi e di adottare i provvedimenti più opportuni, con lo scopo di determinarne la cessazione.</p>
<p>Al riguardo, la pronuncia del tribunale toscano sottolineava come l’onere della prova gravi sul datore di lavoro che, pertanto, è tenuto a dimostrare di avere adottato ogni misura diretta a impedire la protrazione della condotta illecita.</p>
<h2>Mobbing orizzontale e verticale</h2>
<p>Intuibilmente, nella prassi giurisprudenziale sono molto più frequenti i casi di <strong>mobbing verticale</strong> e, in particolar modo, il c.d. “bossing”, ovvero le condotte di mobbing che hanno come preciso obiettivo quello di estromettere il lavoratore dall’azienda.</p>
<h2>Il risarcimento del danno</h2>
<p>Il datore di lavoro diventa pertanto responsabile del <strong>danno fisico e psichico</strong> che viene subito dal proprio dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni. Dunque, è proprio il datore di lavoro che deve risarcire il danno, non solamente per aver compiuto delle azioni illegittime nei suoi confronti, quanto anche per avere omesso di agire al fine di evitare che gli altri dipendenti possano, con il loro comportamento illegittimo, porre in essere azioni illegittime nei confronti di un loro collega.</p>
<p>I giudici toscani sottolineavano infatti come il Codice civile faccia sorgere per l’imprenditore l’obbligo contrattuale di adottare, per la tutela delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori, non solamente quelle misure che siano tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, quanto anche quelle che sono dettate dalle comuni regole della prudenza, e quelle che si rendono necessarie per <strong>tutelare le condizioni di lavoro</strong>.</p>
<p>Per poter <strong>ottenere il risarcimento per mobbing orizzontale</strong>, rileviamo che il dipendente non può limitarsi a dimostrare le vessazioni subite, ma deve anche provare il danno alla propria salute psico-fisica, che ne è derivato.</p>
<p>In tal senso, la sentenza n. 6572/2006 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha previsto la necessità di dimostrare un evento ulteriore rispetto alla sola mancata sorveglianza da parte del datore di lavoro, quale il danno fisico o psicologico. Il risarcimento ha infatti come finalità quella di reintegrare il pregiudizio che è conseguente all’effettiva diminuzione del patrimonio del lavoratore.</p>
<p>In altre parole, il dipendente che ritiene di aver subito mobbing e che vuole agire nei confronti del datore di lavoro, deve dimostrare che questi era a conoscenza delle condotte illecite. Dunque, non spetta il risarcimento del danno da mobbing orizzontale se il lavoratore che si dichiara vittima di tale condotta non dimostra:</p>
<ul>
<li>di aver subito un danno,</li>
<li>che il datore di lavoro fosse al corrente delle vessazioni inflittegli dai colleghi.</li>
</ul>
<p>In altre parole, la responsabilità del datore di lavoro non può ritenersi oggettiva. Dunque, il risarcimento non può essere disposto senza la prova, da parte del dipendente, che il titolare fosse al corrente dell’attività persecutoria, dolosa, posta in essere dagli altri dipendenti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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            	</item>
		<item>
		<title>Come cambiare codice ATECO</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/come-cambiare-codice-ateco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 08:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="269" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/ateco.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come cambiare codice ATECO" title="Come cambiare codice ATECO" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/ateco.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/ateco-300x131.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />Il codice ATECO è un Codice univoco che individua le attività economiche che un’impresa è in grado di svolgere. Ebbene, può capitare che, nel corso del proprio sviluppo, l’impresa abbia la necessità di modificare il proprio oggetto sociale e le proprie attività caratteristiche. E che, di conseguenza, abbia la necessità di sapere come cambiare il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="269" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/ateco.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Come cambiare codice ATECO" title="Come cambiare codice ATECO" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/ateco.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/ateco-300x131.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>Il codice ATECO è un Codice univoco che individua le attività economiche che un’impresa è in grado di svolgere.</p>
<p>Ebbene, può capitare che, nel corso del proprio sviluppo, l’impresa abbia la necessità di modificare il proprio oggetto sociale e le proprie attività caratteristiche. E che, di conseguenza, abbia la necessità di sapere <strong>come cambiare il codice ATECO</strong>.</p>
<p>Come si fa?<span id="more-132351"></span></p>
<h2>Cambiare il codice ATECO usando i moduli AA9/11 – AA7/10</h2>
<p>Ricordiamo innanzitutto come il codice ATECO sia un codice molto rilevante a livello fiscale, considerato che – per esempio – è il parametro di riferimento per gli studi di settore. Pertanto, una sua eventuale variazione, deve essere comunicata proprio all’<strong>Agenzia delle Entrate</strong>, in modo tale che si possa “regolarizzare” la propria posizione nei confronti del Fisco.</p>
<p>Chiarito ciò, la dichiarazione di variazione può essere effettuata usando i <strong>moduli AA9/11 </strong>e <strong>AA7/10</strong>. La dichiarazione dovrà essere presentata entro i 30 giorni successivi alla variazione effettiva della stessa attività, proprio per poter evitare l’applicazione delle sanzioni.</p>
<h2>Evitare le sanzioni quando si cambia attività ATECO</h2>
<p>Presentare i moduli necessari per poter certificare il cambio di attività ATECO costituisce una procedura molto importante perché permette di regolarizzare la propria posizione fiscale ed evitare le sanzioni che sono previste.</p>
<p>Se comunque non è stato presentato il modello, ma l’attività è comunque variata, si potrà evitare di incorrere in una sanzione presentando la <strong>dichiarazione della variazione di attività economica</strong>, che sia intervenuta nel periodo di imposta appena trascorso. Bisognerà dunque indicare nel modello UNICO il codice ATECO corretto, ricordandosi – evidentemente – di presentare l’UNICO entro i termini, ovvero entro il 30 settembre di ogni anno, in riferimento all’esercizio precedente.</p>
<p>Ricordiamo in tal proposito che l’omessa dichiarazione di variazione dell’attività economica non potrà essere oggetto di sanzione nell’ipotesi in cui il codice ATECO corretto (anche se non dichiarato all’Agenzia delle Entrate mediante i moduli sopra rammentati) viene comunque almeno inserito all’interno del Modello di dichiarazione dei redditi UNICO.</p>
<p>Come sancito dal d. lgs. 472/1997, art. 6, c. 5 – bis, infatti, in questo caso entra in gioco una causa di non punibilità, sulla base della quale viene stabilito che le violazioni che non determinano alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, e dunque non incidono sulla determinazione della base imponibile, non debbano essere sanzionate.</p>
<h2>Cos’è il codice ATECO</h2>
<p>Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica.</p>
<p>Le lettere del codice ATECO indicano il macrosettore economico, mentre i numeri (fino a sei cifre) rappresentano le articolazioni e le sottocategorie dei settori economici stessi.</p>
<p>Ricordiamo anche che dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2007, che sostituisce la precedente classificazione.</p>
<p>Cogliamo con l’occasione la necessità di precisare come il codice ATECO sia necessaria per l’apertura di una nuova attività. Nell’ipotesi di apertura di partita IVA, infatti, occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia dell’attività che si intende svolgere, proprio sulla base della classificazione ATECO 2007.</p>
<p>In tal modo, si permette all’Agenzia delle Entrate di classificare correttamente, in modo standardizzato, la propria attività di impresa ai fini fiscali, contributivi e statistici.</p>
<h2>Esempio codice ATECO</h2>
<p>Le attività economiche vengono indicate dal codice ATECO con un crescente livello di profondità, ovvero:</p>
<ul>
<li>sezioni</li>
<li>divisioni</li>
<li>gruppi</li>
<li>classi</li>
<li>categorie</li>
<li>sottocategorie</li>
</ul>
<p>In riferimento alle attività di impresa legate alla coltivazione di cereali (ex riso), per esempio, il codice ATECO indicherà</p>
<ul>
<li>sezione A</li>
<li>divisione 01</li>
<li>gruppo 01.1</li>
<li>classe 01.11</li>
<li>categoria 01.11.1</li>
<li>sottocategoria 01.11.10</li>
</ul>
<p>Infine, si precisa che il codice ATECO rileva anche per l’individuazione della macrocategoria di rischio dell’attività economica. L’INAIL stessa ha infatti associato a ogni codice ATECO una fascia di rischio specifica per ogni attività economica e, dunque, iniziative e previsioni in materia di sicurezza dei locali e dei lavoratori.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/02/ateco.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Avviamento ammortizzato: cos’è e come funziona</title>
		<link>https://demo2024.italpress.com/avviamento-ammortizzato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/01/avviamento.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Avviamento ammortizzato: cos’è e come funziona" title="Avviamento ammortizzato: cos’è e come funziona" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/01/avviamento.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/01/avviamento-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" />L’avviamento costituisce un’immobilizzazione di natura immobiliare presente (non sempre) in azienda. Come tale, non è un elemento tangibile ma… ciò non significa che non abbia un suo valore, e che non possa avere un forte impatto sull’evoluzione dell’iniziativa imprenditoriale. Ma che cos’è l’avviamento? E cosa si intende per avviamento ammortizzato? Cos’è l’avviamento L’avviamento è la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="615" height="409" src="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/01/avviamento.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Avviamento ammortizzato: cos’è e come funziona" title="Avviamento ammortizzato: cos’è e come funziona" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/01/avviamento.jpg 615w, https://demo2024.italpress.com/wp-content/uploads/2020/01/avviamento-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /><p>L’avviamento costituisce un’immobilizzazione di natura immobiliare presente (non sempre) in azienda. Come tale, non è un elemento tangibile ma… ciò non significa che non abbia un suo valore, e che non possa avere un forte impatto sull’evoluzione dell’iniziativa imprenditoriale.</p>
<p>Ma che cos’è l’<strong>avviamento</strong>? E cosa si intende per <strong>avviamento ammortizzato</strong>?<span id="more-131278"></span></p>
<h2>Cos’è l’avviamento</h2>
<p>L’avviamento è la <strong>capacità di generare reddito </strong>da parte dell’azienda, frutto di diversi fattori. Si pensi alla notorietà del marchio che è stata accumulata nel corso degli anni, al tipo di attività e di posizionamento del business, e così via.</p>
<p>Trattandosi di un’immobilizzazione, anche l’avviamento può essere oggetto di ammortamento.</p>
<h2>Cos’è l’avviamento ammortizzato</h2>
<p>Quando l’azienda sostiene un costo per un’immobilizzazione, come in questo caso l’avviamento, non deve attribuire l’intero valore al solo esercizio in cui è stato sostenuto ma, di contro, su più anni.</p>
<p>Per esempio, se l’imprenditore acquista un’azienda in cui sono presenti costi di avviamento per 10.000 euro, potrà ammortizzare in più anni questa voce di costo.</p>
<p>In passato la normativa prevedeva un’<strong>aliquota di ammortamento dell’avviamento </strong>pari al 20%. Ne derivava che il costo sostenuto andava ammortizzato in 5 esercizi, ovvero in quello in cui è stato sostenuto il costo, e nei 4 esercizi successivi.</p>
<p>In termini ancora più semplici, e riportando l’esempio che abbiamo appena formulato, un costo di avviamento pari a 10.000 euro sarebbe stato ammortizzato in 5 anni, con indicazione di 2.000 euro per esercizio.</p>
<p>Tuttavia, il d. lgs. 139/2015 ha impattato sulla vecchia normativa, stabilendo che l’ammortamento dell’avviamento non dovesse più calcolarsi in misura fissa del 20%, bensì <strong>in misura variabile calcolato in base alla vita utile</strong>.</p>
<h2>Ma chi è che decide quale sia la vita utile?</h2>
<p>La risposta è semplice: sono gli amministratori. A loro spetta, in fase di redazione del bilancio, valutare la durata dell’ammortamento dell’avviamento, spiegandone la motivazione nella nota integrativa.</p>
<p>Rimane l’evidenza che, eventualmente, gli amministratori potrebbero scegliere di adattarsi alla vecchia normativa e, dunque, stabilire che l’ammortamento dell’avviamento possa essere effettivamente contabilizzato in 5 anni. Solamente in casi eccezionali, e quando la vita utile non è quantificabile, si può optare per un ammortamento di 10 anni (10% di aliquota).</p>
<h2>Tipologie di ammortamento</h2>
<p>Possiamo distinguere due diverse tipologie di avviamento.</p>
<p>La prima è quella dell’<strong>avviamento originario</strong>, ovvero la potenzialità dell’azienda di generare profitti più elevati rispetto alla media, grazie a una serie di fattori come quelli sopra ricordati o, ancora, le buone relazioni generate negli anni tra i collaboratori aziendali e i clienti.</p>
<p>Il secondo modello di avviamento è l’<strong>avviamento derivato</strong>, che è l’avviamento che si acquisisce comprando un’azienda.</p>
<p>È evidentemente il secondo tipo di avviamento che comporta, per l’imprenditore che acquista, un costo. Ed è proprio questo secondo ammortamento che troverà spazio in bilancio, nell’attivo patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali.</p>
<h2>Come si calcola il valore di avviamento</h2>
<p>Il costo di avviamento, come abbiamo già rammentato, deve essere iscritto in bilancio. Ma come si calcola?</p>
<p>Di norma il suo valore è determinato dalla <strong>differenza tra il prezzo di acquisto dell’azienda </strong>e il suo <strong>valore del patrimonio netto</strong>, che è a sua volta determinato dalla differenza tra le attività e le passività.</p>
<p>Dunque, si andrà a registrare in bilancio come avviamento il prezzo di acquisto, meno la differenza tra attività e passività.</p>
<p>Può anche essere che l’avviamento non sia generato dall’acquisto dell’azienda, ma da una fusione o da una scissione. In questo caso il valore da registrare in bilancio sarà determinato dalla differenza tra il prezzo pagato per l’azienda e il patrimonio netto, a valori correnti.</p>
<p>Ricordiamo infine che l’avviamento registrato in bilancio è deducibile ai fini delle imposte, in misura non maggiore a 1/18 del medesimo valore.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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