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Prelievo Bancomat: come farlo senza rischi

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L’uso del Bancomat è stata un’utile invenzione per tutti noi. Mediante una semplice carta, l’introduzione di questo strumento ci ha permesso di effettuare i pagamenti senza dover portare costantemente con noi denaro contante. Tuttavia, per le motivazioni più svariate, può tuttora accadere di dover effettuare dei prelievi per disporre di soldi liquidi. Seppur semplice, il prelievo è di per sé un’operazione che va svolta con una certa attenzione, per evitare inattese quanto spiacevoli perdite di denaro dovute ad azioni fraudolente condotte da malintenzionati. In questo articolo, scopriremo come fare un prelievo Bancomat senza correre questo tipo di rischi.

Prelievo Bancomat: le truffe più comuni

Tra le truffe più diffuse che riguardano i Bancomat, c’è la clonazione della carta seguita dalla sottrazione impropria del codice PIN collegato a essa. Questo contesto si verifica con una certa frequenza nel momento in cui il titolare della carta effettua un prelievo presso uno degli appositi sportelli automatici, noti anche con il nome di ATM (Automated Teller Machine).

Una volta che il malfattore di turno è riuscito a clonare la carta e a identificare il rispettivo PIN è libero di compiere dei prelievi fraudolenti. Se il titolare della carta Bancomat non se ne accorge nell’immediato, può ritrovarsi con sottrazioni di denaro cospicue dal proprio conto corrente.

Un’altra tecnica utilizzata piuttosto spesso dai truffatori è rappresentata dal cosiddetto “Trapping”. In questo caso, la fessura dello sportello destinata alla fuoriuscita del denaro viene ostruita con una finta maglia che non permette alle banconote di uscire. Una volta che il titolare della carta si allontana, i malfattori possono rimuovere la maglia, impossessandosi dei soldi rimasti intrappolati, per poi dileguarsi a spese della vittima di turno.

Come tutelarsi

Fortunatamente è possibile intervenire su questo genere di truffe, adottando alcuni accorgimenti nel momento in cui si effettua il prelievo Bancomat. Elenchiamo di seguito le più utili accortezze che si possono seguire quando si preleva del denaro contante da uno sportello ATM:

  • Cercare di bloccare la visuale nel momento in cui si digita il PIN della carta per evitare che venga intravisto da eventuali persone presenti o da telecamere nascoste;
  • Se dopo aver digitato correttamente il PIN, dallo sportello non fuoriescono le banconote, non abbandonare la postazione e chiedere il supporto del personale della banca, contattando l’apposito numero dedicato alla risoluzione delle varie problematiche della carta;
  • Non farsi distrarre da altre persone presenti che, con una scusa qualsiasi, possono spingere a distogliere lo sguardo dalla carta o dal monitor.

I rimborsi

Nonostante si adottino le opportune accortezze e si verifichino comunque prelievi fraudolenti, per il titolare della carta è opportuno denunciare l’accaduto quanto prima. Così facendo, l’Istituto bancario presso cui si è verificato il furto può iniziare a intraprendere i dovuti accertamenti, a partire dalla visione delle registrazioni video dello sportello, che potrebbero fornire elementi importanti per risalire ai truffatori.

Il titolare della carta Bancomat ha inoltre la possibilità di richiedere il rimborso del denaro che è stato sottratto indebitamente. Per farlo, la vittima deve inviare al proprio Istituto bancario una raccomandata comprensiva sia della denuncia che è stata inoltrata alle autorità competenti sia del documento di reclamo necessario per ottenere il risarcimento.

Alla banca spetta il dovere di fornire una risposta al proprio cliente truffato entro trenta giorni. Nel caso in cui la risposta risulti negativa e la banca rifiuti di effettuare il rimborso, la vittima può fare ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario. Si tratta di un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono verificarsi tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e di servizi bancari o finanziari. Il ricorso viene in tal caso deciso esclusivamente a partire dalla documentazione prodotta dalle parti coinvolte, senza necessità di ricorrere all’assistenza di avvocati.

Contratto ad uso foresteria: come funziona

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Come molti altri risvolti della nostra società, anche il mondo delle locazione di immobili è piuttosto articolato e prevede una serie di contratti di diversa tipologia, che spaziano dall’uso commerciale a quello abitativo. Nel ventaglio di possibilità esistenti si inserisce anche il contratto ad uso foresteria. In questo articolo scopriremo di cosa si tratta e conosceremo le sue specifiche caratteristiche.

Contratto di locazione: significato

Partiamo dalla base, analizzando il significato di locazione in termini generali. La locazione, più comunemente definita “affitto”, è un contratto mediante il quale un soggetto si obbliga a far godere a un altro soggetto un bene, per un determinato periodo di tempo, a fronte di un corrispettivo in denaro.

All’interno dell’ambito immobiliare, il concetto di locazione si applica a una struttura prefabbricata, sia essa un appartamento, un locale commerciale, un ufficio, un box o uno spazio con caratteristiche analoghe a tali soluzioni, da destinare a un uso abitativo o professionale.

Che cos’è un contratto ad uso foresteria

Il contratto di locazione ad uso foresteria è un particolare tipo di contratto di locazione, in base al quale determinati soggetti, nello specifico società commerciali, persone giuridiche o enti di fatto, prendono in affitto una o più abitazioni per fornire alloggio ai propri dipendenti, collaboratori o soci.

Rispetto ad altre tipologie di contratti di locazione, il contratto ad uso foresteria prevede come caratteristica distintiva la dissociazione tra il soggetto che è titolare del contratto e il soggetto effettivamente fruitore dell’immobile.

Nel testo del contratto deve comunque essere chiaramente specificato che l’appartamento dato in affitto viene concesso ad uso foresteria e che viene destinato ad abitazione del dipendente, del collaboratore o del socio del soggetto titolare del contratto, definito generalmente “conduttore”.

Normativa di riferimento

Il contratto di locazione ad uso foresteria rientra nella categoria delle locazioni definite “completamente libere”, poiché sono escluse dalla disciplina delle leggi ordinarie e sono inoltre soggette esclusivamente alle disposizioni del Codice Civile (art. 1571 e segg). Non esistono infatti vincoli particolari da rispettare nella definizione delle condizioni contrattuali, che possono essere stabilite liberamente dalle parti in sede di stipula del contratto.

L’unico limite reale per il contratto di locazione a uso foresteria è costituito dal vincolo temporale di trenta anni, a conclusione del quale è possibile rinnovare l’accordo in automatico per volontà di ambe le parti o, in alternativa, farlo decadere.

Caratteristiche principali del contratto di locazione ad uso foresteria

A differenza di altre modalità di contratto, quello di locazione ad uso foresteria non prevede limiti di durata o di canone. Rispetto al canone, l’adeguamento annuale concerne l’applicazione dell’aggiornamento dell’Istat nella misura pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai.

Affitto di un appartamento ad uso foresteria: vantaggi

La formula del contratto di locazione ad uso foresteria comporta dei vantaggi sia per il locatore sia per il conduttore.

Il primo grande aspetto positivo per il locatore è quello di poter interagire con un soggetto giuridico che, in diversi casi, può risultare più affidabile rispetto a una persona fisica. Un ulteriore vantaggio è costituito dal fatto di poter stabilire i termini del contratto senza specifici vincoli di tempo e di canone. Altro punto in favore per il proprietario dell’immobile si ha nel fatto che, in genere, con questa modalità contrattuale il canone di locazione è mediamente più alto. Per questa tipologia di contratto sono inoltre previste specifiche deduzioni Irpef.

Il principale risvolto positivo per la società conduttrice è invece soprattutto di tipo fiscale. Stipulando un contratto ad uso foresteria, l’azienda ha infatti la possibilità di detrarre l’affitto delle abitazioni destinate ai propri dipendenti, collaboratori o soci dalle tasse, a condizione che questi ultimi abbiano trasferito la propria residenza negli alloggi in questione per motivi di lavoro.

L’utilizzo di questa formula contrattuale costituisce infine un’ottima strategia per fidelizzare i propri dipendenti e collaboratori.

Debit Card: cos’è e come funziona

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Soprattutto in seguito al crescente sviluppo del commercio elettronico, in una fetta sempre più ampia di consumatori si è diffusa l’abitudine di effettuare i propri acquisti online. A questi si aggiungono ovviamente anche le spese fatte d’abitudine nei negozi fisici veri e propri. Accanto all’uso dei contanti, è perciò aumentato l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico, a partire dalla classica carta di credito fino alla cosiddetta Debit Card. In questo articolo ci focalizzeremo proprio su quest’ultima soluzione, vedendo di cosa si tratta e come avviene il suo funzionamento.

Che cos’è la Debit Card

Con il termine Debit Card, traducibile in italiano come “carta di debito”, si indica una tipologia di carta di pagamento associata al conto corrente. Nel linguaggio di ogni giorno è ciò che definiamo comunemente come Bancomat. La carta di debito viene rilasciata dal proprio Istituto bancario nel momento stesso in cui si effettua l’apertura del conto.

Debit Card: come funziona

Ogni volta che si realizza un pagamento o si preleva del denaro contante con la Debit Card, la somma in questione viene immediatamente scalata dal conto corrente a cui è associata la carta. Se è la carta di debito è legata al solo circuito Bancomat o Pagobancomat, può essere utilizzata esclusivamente entro i confini italiani. Ma la Debit Card può essere associata anche a circuiti internazionali. In tal caso, la carta può essere usata senza problemi anche all’estero. Nel ventaglio delle carte di debito rientrano inoltre le carte Postamat che vengono emesse da Poste Italiane.

Le caratteristiche della Debit Card

A differenza della carta di credito, la carta di debito non permette di rateizzare i pagamenti degli acquisti. Il denaro viene inoltre detratto istantaneamente nel momento in cui si effettua una spesa.

Oltre a essere collegata a un conto corrente bancario, la carta di debito può prevedere anche un credito pre-caricato. In questo caso specifico, si parla di carta prepagata ricaricabile, le cui caratteristiche intrinseche non implicano la necessità di appoggiarsi a un conto bancario. Questa peculiarità rende la carta ricaricabile particolarmente apprezzata per effettuare gli acquisti online. Utilizzandola, infatti, il titolare riesce a tenere sotto controllo con maggiore facilità i movimenti derivanti dalle spese, contrastando o, per meglio dire, limitando possibili furti che possono verificarsi sulle piattaforme virtuali.

Le operazioni effettuabili con la Debit Card

Oltre a poter compiere dei pagamenti tramite POS, con la carta di debito si possono effettuare tutta una serie di operazioni presso le apposite colonnine Bancomat. Tra queste, ricordiamo:

  • La possibilità di prelevare denaro dal proprio conto corrente bancario;
  • La consultazione del saldo e dell’estratto conto;
  • La ricarica di carte prepagate;
  • La ricarica dei cellulari;
  • Il pagamento di F24 e di diverse bollette, tra cui il canone RAI, la bolletta del gas e quella dell’elettricità;
  • Il versamento di denaro in contanti o di assegni nel rispettivo conto corrente.

Il codice PIN

Per poter svolgere le varie operazioni con la Debit Card è necessario digitare il codice PIN, acronimo che sta per “Personal Identification Number”. Si tratta di un codice generalmente composto da cinque cifre che viene consegnato al titolare della carta nel momento in cui si apre il conto collegato.

Oltre alle operazioni precedentemente descritte, un crescente numero di Debit Card consente di effettuare anche dei pagamenti online. In questo caso, oltre a codice PIN, è necessario inserire il codice di sicurezza CVV2, composto da tre cifre presenti nel retro della carta.

DIA e SCIA: le differenze

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Sono molte le pratiche burocratiche che possono essere collegate a un immobile. Tra queste ci sono anche la DIA e la SCIA. Nel momento in cui un edificio deve essere sottoposto a degli interventi, che spaziano dalla costruzione ex novo, passando per il restauro e l’ampliamento fino alla stessa demolizione, per legge è necessario comunicare l’intenzione di iniziare i lavori all’amministrazione competente. Entrano allora in gioco la DIA e la SCIA. Ma di cosa si tratta nello specifico e quali sono le differenze sostanziali tra queste due tipologie di pratiche?

Che cos’è la DIA

La DIA, acronimo di “Dichiarazione di Inizio Attività” è una procedura amministrativa che è stata introdotta nel nostro paese con la legge numero 47/1985. Per lungo tempo, la pratica è stata disciplinata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Nell’ambito edilizio, la DIA è nata con lo scopo di semplificare l’iter burocratico per la realizzazione di specifici interventi. A partire dal 2010, tuttavia, questa procedura è stata in parte accantonata. Per alcuni interventi è stata infatti sostituita da pratiche ancora più semplificate, come la SCIA.

Che cos’è la SCIA

Nel campo edile, con il termine SCIA, acronimo che sta per “Segnalazione Certificata di inizio attività”, si indica una autocertificazione mediante la quale si attesta di possedere tutti i requisiti necessari per iniziare un’attività edilizia.

Per essere considerata valida, la SCIA deve essere completa di tutta la documentazione comprovante l’esistenza di tali requisiti. La pratica può a questo punto essere presentata
allo Sportello per l’Edilizia del Comune in cui si svolgerà l’attività.

Quando presentare la SCIA

La SCIA deve essere presentata quando si intende eseguire determinati interventi su un immobile. Tra questi, vi sono ad esempio:

  • Interventi di edilizia “leggera”, ovvero quel tipo di operazioni che non determinano l’aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici, il cambiamento della destinazione d’uso e, nel caso di edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, la modifica della sagoma dell’immobile;
  • Interventi di manutenzione straordinaria;
  • Attività di restauro e di risanamento conservativo su determinati aree strutturali dell’edificio;
  • Varianti del Permesso di Costruire che non comportino modifiche nella cubatura o nella destinazione d’uso, esclusi gli adeguamenti alla normativa antisismica.

Differenze tra DIA e SCIA

Tramite l’introduzione della SCIA, il Governo ha cercato di snellire ulteriormente le procedure burocratiche riguardanti la costruzione di nuovi immobili e il risanamento di quelli esistenti, al fine di accelerare l’inizio dei lavori.

All’atto pratico, la DIA interessa le opere per le quali non è sufficiente presentare una SCIA e quelle che sono soggette alla richiesta del Permesso di Costruire, definito anche Super DIA. Nell’ambito della ristrutturazione, si tratta di interventi che in termini tecnici vengono definiti di “edilizia pesante”, poiché mirano a dare vita a un immobile completamente o in parte diverso rispetto al progetto iniziale. La DIA riguarda inoltre:

  • Gli interventi di nuova costruzione;
  • Le ristrutturazioni urbanistiche;
  • Le opere che, in base alle leggi regionali, prevedono la semplificazione rispetto al Permesso di Costruire.

La differenza più evidente tra DIA e SCIA riguarda i tempi. La SCIA consente infatti di dare inizio ai lavori il giorno stesso in cui si presenta la domanda. Seguono successivamente 60 giorni durante i quali gli organi di controllo devono verificare l’esattezza dei dati contenuti nella procedura, intervenendo nel caso in cui siano riscontrate delle irregolarità. La DIA necessita invece un’attesa di 30 giorni dalla data di presentazione per poter iniziare i lavori.

Tanto la DIA quanto la SCIA hanno una durata limitata ai 3 anni. Eventuali lavori che non vengono conclusi in questo periodo di tempo necessitano perciò la presentazione di un nuovo permesso.

Divorzio senza figli: l’assegno di mantenimento spetta?

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Il momento del divorzio è una situazione molto delicata per la vita di una ormai ex coppia. Accanto alle problematiche di carattere psicologico si affiancano difficoltà di tipo economico che la legge, nei limiti delle sue facoltà, cerca di arginare. Entra allora in gioco quello che viene definito “assegno di mantenimento” o ancor più precisamente “assegno di divorzio”. Ma in quali circostanze spetta? A chi deve essere versato? E, soprattutto, è un diritto acquisito anche nel caso in cui verifichi un divorzio senza figli?

Che cos’è l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene stabilito dal giudice in fase di separazione, ma può anche essere assunto in base ad accordi sottoscritti liberamente dai coniugi. Il provvedimento consiste nel versamento di una somma di denaro, che risulta suscettibile di revisione nel tempo e che deve essere corrisposta al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

All’atto pratico, accade che chi evidenzi il reddito maggiore all’interno dell’ex coppia debba versare al rispettivo coniuge una somma mensile per consentirgli di poter mantenere il medesimo tenore di vita che aveva durante il matrimonio, così da appianare le possibili disparità economiche derivanti dalla separazione.

L’assegno di divorzio

Nel momento in cui ha luogo la sentenza di divorzio, l’assegno di mantenimento viene cancellato per essere sostituito dell’assegno di divorzio. Lo scopo di tale contributo, destinato a perdurare molto di più rispetto al mantenimento, è quello di assicurare al coniuge più debole sotto il profilo economico l’opportunità di mantenersi nel caso in cui sia impossibilitato a farlo da solo.

All’atto pratico, se il coniuge economicamente più fragile percepisce uno stipendio tale da permettergli di mantenersi da sé non ha diritto di rivendicare l’assegno di divorzio. Nel caso in cui lo stipendio risulti insufficiente, invece, si prevede che venga integrato con il contributo garantito dall’assegno di divorzio.

Come ottenere l’assegno di divorzio

Ma quali sono ancor più nello specifico i casi in cui diviene possibile ottenere l’assegno di divorzio? Sul tema si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, cercando di evitare che tale contributo rischiasse di tramutarsi in una sorta di rendita vitalizia di tipo parassitario. Ne è emerso quanto segue.

Nel caso in cui la persona più debole sotto il profilo economico sia in grado di lavorare, non può pretendere di vivere a carico dell’ex coniuge. Nell’eventualità sia in stato di disoccupazione, il coniuge economicamente più fragile, per poter ottenere l’assegno di divorzio, deve comunque dimostrare al giudice come tale condizione derivi da ragioni esterne alla propria volontà. Queste motivazioni possono ad esempio essere:

  • L’età. È necessario provare di aver raggiunto una soglia di età in cui diventa decisamente più difficile trovare lavoro. Tale soglia è fissata dalla Cassazione intorno ai 45-50 anni;
  • Lo stato di salute. Occorre dimostrare la presenza di una patologia invalidante che non consente di poter lavorare;
  • L’assenza di una formazione professionale adeguata acquisita negli anni;
  • La crisi del mercato occupazionale. È necessario provare di non aver trovato un lavoro, nonostante l’impegno a farlo. Oltre all’iscrizione alle liste di collocamento, ne sono testimonianza la partecipazione a concorsi, l’invio di curriculum alle imprese nonché la richiesta di colloqui professionali.

I risvolti che il giudice deve tenere in considerazione quindi sono diversi e di distinta natura.

Quando si può modificare l’assegno di divorzio

Una volta che è regolarmente stabilito, il diritto all’assegno divorzile spetta fin dal momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. È tuttavia possibile richiedere al giudice di rideterminarlo in qualsiasi momento, qualora sopraggiungano significativi cambiamenti nei rispettivi redditi degli ex coniugi.

Libretto postale cointestato: come funziona

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Al giorno d’oggi poter mettere da parte qualche risparmio in prospettiva di necessità future è decisamente una buona prassi. Per poterlo fare esistono vari strumenti. Uno di questi è il libretto postale che può essere aperto singolarmente ma anche cointestato tra più persone. Ma come funziona questo strumento offerto dalle Poste Italiane? Scopriamolo.

Che cos’è un libretto postale

Il libretto postale di risparmio è un apposito prodotto per il risparmio, le cui origini storiche possono essere datate pochi decenni dopo l’Unità d’Italia, più esattamente nel 1875.

Il libretto postale è legato alla Cassa Depositi e Prestiti ed è inoltre garantito dalla Repubblica Italiana per qualsiasi somma che vi è stata versata. Si tratta inoltre di uno strumento fruttifero. Le cifre messe da parte permettono infatti di ottenere degli interessi, seppur modesti, che vengono liquidati su base annuale in data 31 dicembre, ma solo nel caso in cui sul libretto risultino più di 250 euro e nel caso in cui il prodotto sia stato sottoposto a movimenti almeno una volta nell’anno trascorso.

Libretto postale cointestato

Il libretto postale di risparmio può essere intestato a un solo soggetto ma può essere anche cointestato fino a un massimo di quattro persone maggiorenni. Nel caso di cointestazione, i titolari hanno la possibilità di operare autonomamente su di esso. Ma per poterlo fare, al momento dell’apertura del libretto è necessario inserire la clausola di “pari facoltà di disposizione”.

Chi può prelevare

Se la clausola “pari facoltà di disposizione” viene adottata, qualunque intestatario del libretto ha il diritto di prelevare, recandosi alle Poste. Per poter evitare problematiche e brutte sorprese, le Poste offrono tuttavia l’opportunità di stabilire delle limitazioni sul libretto, così da richiedere la presenza di tutti i cointestatari per procedere con i prelievi o eventualmente anche con i versamenti.

Esiste comunque la possibilità di effettuare operazioni per delega, presentando allo sportello delle Poste un’apposita lettera debitamente firmata dai vari cointestatari e accompagnata dalle fotocopie dei documenti di questi ultimi.

Successione del libretto postale cointestato in caso di morte di un intestatario

Cosa accade invece al libretto nel caso in cui uno degli intestatari muoia? La successione di un libretto postale cointestato può risultare in taluni casi problematica. Per la quota della persona defunta, che deve essere considerata come uguale alla quota degli altri cointestatari, subentrano gli eredi legittimi e gli eventuali testamentari.

La prassi da seguire per la successione prevede di presentarsi all’Ufficio Postale:

  • Con un certificato di morte;
  • Con la dichiarazione in cui si attesta l’identità di tutti gli eredi che subentrano al posto del defunto, anche nel caso in cui il loro numero dovesse far superare il limite dei quattro cointestatari.

In presenza della documentazione necessaria, inizia la successione del libretto postale di risparmio che viene conclusa in breve termine. Nel caso gli eredi siano a conoscenza del fatto che il defunto possedeva una quota superiore, hanno la possibilità di farne richiesta ma esclusivamente presentando adeguata documentazione che ne attesti il diritto.

Come chiudere il libretto

La chiusura di un libretto postale con intestatario singolo o cointestato necessita delle stesse tempistiche. L’estinzione avviene generalmente circa tre giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta. Trascorso questo lasso di tempo, la somma da liquidare e gli eventuali interessi maturati nel corso degli anni vengono consegnati all’intestatario o ai cointestatari del libretto.

La richiesta di estinzione può avvenire direttamente presso un qualsiasi Ufficio Postale dislocato sul territorio italiano, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità accompagnato dalla consegna del libretto.

Quando il libretto è cointestato, il personale dell’Ufficio Postale in cui è stata effettuata la richiesta, si limita ad accoglierla. Successivamente, l’Ufficio Postale ha tuttavia l’obbligo di inoltrare ai vari cointestatari un’immediata comunicazione riguardante la domanda di chiusura del libretto, per poter così accertare il rispettivo consenso.

Come affrontare una separazione coniugale

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Al giorno d’oggi, complici le tante difficoltà che si riscontrano nella vita quotidiana, la separazione coniugale è un fenomeno sociale che riguarda un crescente numero di coppie. Si tratta di un contesto che risulta drammatico sia sotto il profilo economico-pratico sia da un punto di vista psicologico, soprattutto quando i coniugi che si separano hanno figli in comune. Come affrontare allora una separazione coniugale per far sì che risulti meno drammatica possibile?

Separazione coniugale in presenza di figli minori

La separazione coniugale può apparire problematica soprattutto quando l’ex coppia presenta dei figli minori o che non sono ancora autosufficienti dal punto di vista economico. In questo caso, si possono manifestare difficoltà quando si procede con una separazione giudiziale, ovvero quando i due coniugi non riescono a giungere a un accordo reciproco. Non essendoci un punto di conciliazione tra l’ex coppia, come accade invece con la separazione consensuale, il contributo da fornire ai figli viene allora stabilito dal giudice.

Si tratta di un aspetto piuttosto delicato. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono proprio l’assegno di mantenimento e il contributo per le spese straordinarie a rappresentare la principale fonte di attrito tra i due coniugi.

L’assegno di mantenimento

In linea generale, accade che il coniuge che risulta più fragile sotto il profilo economico ottenga un contributo per poter continuare a mantenere indicativamente lo stesso tenore di vita di cui godeva in precedenza durante il matrimonio. In realtà, tuttavia, l’aumento dei costi connessi alla separazione rende in genere la cifra del mantenimento pari a una quota compresa tra il 25 e il 50% del reddito dell’ex. La cifra viene stabilita anche in base alla presenza o meno di figli.

Vi sono poi ulteriori fattori a partire dai quali il giudice determina la misura dell’assegno di mantenimento. Tra questi, ad esempio: la durata del matrimonio, la presenza di un mutuo residuo e la capacità dell’eventuale coniuge privo di reddito di poter lavorare e di mantenersi autonomamente.

Conto corrente condiviso

Che cosa accade invece in presenza di un conto corrente familiare? Di solito, in un quadro simile, il conto in questione viene suddiviso in parti uguali tra marito e moglie. Tale suddivisione decade però nel caso in cui uno degli ex coniugi riesca a dimostrare che sul conto comune confluisce esclusivamente il proprio reddito.

A chi spetta la casa

La casa resta uno dei punti più difficili da affrontare in occasione di una separazione coniugale. Se la coppia è in comunione dei beni, l’abitazione deve essere sempre divisa tra i due ex coniugi. Se la coppia è in separazione dei beni, invece, si possono presentare due contesti distinti. La casa può essere in comproprietà. In questa circostanza, l’abitazione va venduta e il ricavato suddiviso successivamente tra i due coniugi, a meno che uno dei due sia disposto ad acquistare il 50% dall’altro. Nella seconda ipotesi, la casa può essere di proprietà di uno solo tra i coniugi. In tale situazione, l’immobile resta esclusivamente al legittimo proprietario che non deve perciò nulla all’ex coniuge.

Il quadro è tuttavia distinto in presenza di figli minori o non ancora indipendenti sotto il profilo economico. In questo caso, il giudice assegna la casa alla persona che vive con la prole.

Divorzio dopo la separazione coniugale: i tempi

Se si ha intenzione di divorziare, è necessario sapere che esistono dei tempi da rispettare in seguito alla separazione. Il divorzio senza separazione è infatti previsto solo nei casi in cui uno dei due coniugi abbia manifestato una condotta grave nei confronti dell’ex o della prole, tale da giustificare lo scioglimento immediato del vincolo matrimoniale.

Negli altri casi, il divorzio è ottenibile dopo sei mesi di separazione, quando la separazione sia stata consensuale, o dopo un anno, quando la separazione sia avvenuta dopo una causa in tribunale. La legge stabilisce, infatti, un lasso di tempo per tentare la riconciliazione tra marito e moglie.

Quando è il momento di separarsi?

Questo è un quesito a cui ogni coppia deve essere in grado di rispondere da sé. Il problema si pone in special modo quando si hanno figli piccoli, perché il pensiero comune è il timore di farli soffrire. La separazione non deve però essere considerata necessariamente in modo negativo per la propria prole. Infatti, accade spesso che i bambini possano soffrire anche in una famiglia non separata, in cui si verificano continue liti e in cui il rapporto tra i coniugi è costantemente teso.

La buona regola da seguire è quindi quella del buonsenso. Molto dipende dalla propensione dei due genitori a collaborare per creare una situazione che risulti il meno traumatica possibile per i bambini.

Credit Card e Debit Card: le differenze

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Tra spese nei negozi e shopping online, nella nostra quotidianità facciamo un uso sempre più frequente di sistemi di pagamento elettronici come la Credit Card e la Debit Card. Non tutti sanno, tuttavia, con esattezza quali siano le differenze tra le due tipologie di carta. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza, illustrando le principali caratteristiche di entrambe.

Differenze tra Credit Card e Debit Card

Partiamo dalle definizioni. Il termine “Credit Card” sta a indicare ciò che in italiano definiamo come “carta di credito”. Il termine “Debit Card” è invece traducibile come “carta di debito”. Un esempio di questa seconda tipologia, è rappresentato dal classico Bancomat che generalmente qualsiasi intestatario di un conto corrente bancario possiede.

La principale diversità esistente tra queste due categorie di carte riguarda le modalità delle somme che vengono prelevate e spese. Nel caso della carta di debito, il prelievo e la spesa risultano immediatamente sul conto corrente associato. Nel caso della carta di credito, invece, la somma prelevata o spesa è posticipata nel tempo.

Come funziona la carta di credito

Come la carta di debito, la carta di credito è collegata a un conto corrente. Questo strumento elettronico di pagamento permette di effettuare acquisti anche nel caso in cui non vi sia a disposizione denaro contante sul conto corrente del rispettivo titolare. La cifra viene infatti addebitata in una fase successiva che, generalmente, è di circa trenta giorni a partire dalla transazione.

Oltre a essere utilizzabile per gli acquisti, la Credit Card permette di effettuare prelievi presso gli appositi sportelli ATM, dopo aver digitato il PIN di quattro cifre associato. Su ogni prelievo fatto con la carta di credito si applica di solito una commissione corrispondente al 3 o al 4% della somma che viene prelevata.

Tra le varie opzioni disponibili, esiste anche l’opportunità di suddividere il rimborso dei pagamenti in rate mensili di importo costante. Questa specifica tipologia di Credit Card viene definita con il termine di “carta revolving”.

Come funziona la carta di debito

La carta di debito consente di effettuare pagamenti presso tutti gli esercenti dotati di POS e di ritirare denaro contante dagli appositi sportelli ATM. Per svolgere le varie operazioni è necessario digitare il PIN collegato alla carta. Con questo tipo di strumento di pagamento elettronico, le cifre prelevate o spese vengono addebitate nell’immediato sul conto corrente del titolare. Con la Debit Card perciò non è previsto il rimborso a distanza di un mese né tantomeno quello rateale.

Pro e contro delle due carte

Come vantaggio principale rispetto alla carta di debito, la Credit Card offre l’opportunità di poter effettuare pagamenti anche nel caso in cui non si abbia a disposizione denaro contante. Si tratta tuttavia nel contempo di un rischio perché può accadere di non avere fondi sufficienti nel giorno in cui avviene l’addebito, cosa che determina il successivo pagamento di interessi nonché la possibilità di infangare il proprio merito creditizio. Come ulteriore svantaggio, la carta di credito prevede il pagamento di un canone annuo che va a rappresentare una ulteriore spesa bancaria per il titolare.

A differenza della Credit Card, la Debit Card non fa rischiare al rispettivo possessore di indebitarsi. Se mancano infatti fondi sul conto collegato, la carta di debito non permette né di effettuare pagamenti né di prelevare denaro contante. Il più grande svantaggio è invece rappresentato dal fatto che la carta di debito prevede delle commissioni a carico del proprio titolare, nei casi in cui quest’ultimo esegua prelievi presso istituti bancari diversi rispetto a quello emittente. Occorre inoltre ricordare che la carta di debito presenta anche dei limiti di prelievo giornaliero che possono risultare problematici nell’ipotesi in cui si necessiti una somma di denaro più elevata.