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Prescrizione delle bollette telefoniche: quando scatta?

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All’interno delle nostre case siamo tutti dotati di una svariata gamma di servizi, tra cui alcuni essenziali come la luce, il gas e l’acqua. Rientrano nei servizi domestici anche le linee telefoniche e le linee Internet, come l’ADSL o la fibra. Inavvertitamente, può accadere di dimenticare di pagare una bolletta riguardante questo genere di servizi. Non è la prima volta che succede. Un contesto simile si verifica, ad esempio, con una certa frequenza nei casi in cui il titolare del servizio è in fase di trasloco e decide di disdire definitivamente la linea telefonica.

A distanza di anni può quindi accadere che la compagnia telefonica di riferimento richieda il pagamento della vecchia bolletta non saldata. Non tutti sanno però che la prescrizione riguardante le bollette dei servizi essenziali come acqua, luce e gas, si estende anche ai servizi di telefonia.

Che cosa significa prescrizione delle bollette

Il concetto di prescrizione è abbastanza semplice. In base alla legge, il trascorrere di un determinato lasso di tempo può determinare la perdita di un diritto da parte del titolare dello stesso che, di conseguenza, non può più esigerlo. Nel caso specifico delle bollette, il diritto in questione si riferisce al pagamento di una fattura relativa a un periodo passato.

A livello pratico, se trascorre uno specifico lasso di tempo in cui a un utente di un servizio non viene recapitato alcun avviso, il fornitore non gode più del diritto di richiedere il pagamento dell’importo fatturato. Ma quando scatta esattamente la prescrizione di una bolletta del telefono?

Prescrizione delle bollette telefoniche: i tempi

La legge italiana prevede che entro un determinato periodo di tempo le compagnie telefoniche, anche a distanza di anni, possano chiedere agli utenti il pagamento di un servizio riferito al passato. Alla fine di tale lasso di tempo, però, il diritto da parte del fornitore del servizio telefonico decade completamente. In pratica, il debito contratto dall’utente e non saldato può essere considerato scaduto. A partire da quel momento, per la compagnia telefonica risulta allora impossibile pretendere del denaro da parte del proprio utente.

Termini di prescrizione

Come stabilisce l’articolo 2948 del Codice Civile, che fissa una regola estendibile a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, le bollette del telefono e della linea Internet possono essere considerate prescritte dopo cinque anni dall’invio. Ma come si calcola il termine di prescrizione? Si tratta di un dato che può essere computato
a partire dalla data di scadenza della bolletta e non dal periodo fatturato.

È opportuno ricordare che la data di scadenza è chiaramente indicata sia in fattura sia sul relativo bollettino di pagamento. Una volta trascorsi cinque anni a partire da tale data, quindi, qualsiasi sollecito di pagamento effettuato dalla società fornitrice del servizio telefonico deve essere inteso come privo di valore. L’utente non è più tenuto a versare quanto richiesto, malgrado in passato non abbia provveduto a saldare la fattura.

Pur non essendo obbligato a pagare, il titolare del servizio è tuttavia tenuto a contestare la richiesta da parte della compagnia telefonica in maniera formale.

Contestazione alla compagnia telefonica: come fare

Il titolare dell’utenza deve seguire una serie di passaggi. Dopo aver verificato che i cinque anni siano realmente trascorsi, l’utente deve inviare al fornitore del servizio telefonico nonché alla eventuale società di recupero crediti coinvolta nella pratica, una lettera. Nel testo della missiva, il titolare dell’utenza deve sottolineare con chiarezza che il pagamento non può essere richiesto poiché la bolletta è ormai prescritta. Nella lettera vanno inoltre specificati i vari riferimenti di legge e le date esatte.

Va infine tenuto presente che la missiva deve essere spedita in modalità tracciabile, così da poter attestare l’effettivo invio. Si può quindi ricorrere a una raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, alla posta elettronica certificata.

Come trovare il codice IBAN del mio conto corrente

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Oggi come oggi la maggior parte di noi possiede un conto corrente bancario tramite il quale svolgere le operazioni finanziarie più disparate: dal pagamento del mutuo all’accredito del proprio stipendio. Per poter ricevere dei bonifici è però essenziale conoscere l’IBAN del proprio conto personale o aziendale. Scopriamo di cosa si tratta e i passaggi da seguire per poterlo trovare.

Cos’è l’IBAN

Il termine IBAN è un acronimo che sta per International Bank Account Number“. Si tratta di codice unico relativo a ogni singolo conto corrente che definisce le sue coordinate bancarie, oltre a permettere di identificarne il rispettivo intestatario. Nel nostro Paese, la lunghezza dell’IBAN è fissata a 27 caratteri alfanumerici che consentono di verificare tutti i dettagli relativi al conto corrente.

IBAN del conto corrente: come si fa a conoscerlo

Esistono svariate modalità per poter risalire all’IBAN del proprio conto corrente, nel caso in cui non se ne sia a conoscenza o lo si abbia smarrito inavvertitamente. Analizziamole una ad una.

Come trovare il codice IBAN da Internet Banking

Per velocizzare e per ottimizzare le varie operazioni, attualmente la maggior parte delle banche offre alla rispettiva clientela un servizio di Internet Banking. In questo modo, i titolari di un conto corrente possono avere costantemente accesso ai propri depositi bancari, con la possibilità di controllare il relativo saldo, di effettuare bonifici, di pagare F24 o documenti vari e di compiere numerose altre attività.

Accedendo nella propria area riservata con i dati e le modalità forniti dall’Istituto Bancario, i clienti possono trovare inoltre con facilità l’IBAN identificativo del conto corrente personale o aziendale. Per poter avere il codice a portata di mano, l’ideale è poi stamparlo o comunque annotarlo su un foglio di carta.

Recuperare l’IBAN attraverso l’estratto conto

Un documento che qualsiasi intestatario di un conto corrente riceve abitualmente e che può risultare utile per recuperare il proprio IBAN è rappresentato dall’estratto conto, sia esso in forma cartacea o in modalità digitale. Tra le varie informazioni presenti su questo documento, nella maggior parte dei casi è infatti incluso anche il codice IBAN. Solitamente questo tipo di dato è riportato su un apposito specchietto presente sulla pagina iniziale dell’estratto conto, in cui sono riassunte tutte le informazioni salienti del conto corrente.

Trovare il codice IBAN tramite il Bancomat

Il Bancomat che viene normalmente fornito a tutti i possessori di un conto corrente bancario rappresenta un altro strumento valido, tramite il quale reperire il proprio IBAN. Molte delle attuali carte Bancomat riportano direttamente impresso l’IBAN su una delle due facciate. Ma l’IBAN può essere trovato anche utilizzando il Bancomat presso gli appositi sportelli ATM.

Una volta entrati nel conto dopo aver inserito la scheda e il rispettivo PIN, sulla schermata dello sportello ATM appaiono varie voci selezionabili. Tra di esse, sono spesso disponibili anche le coordinate bancarie, incluso di conseguenza l’IBAN.

Scoprire l’IBAN attraverso l’App dedicata

Con la crescente diffusione dei dispositivi mobile come smartphone e tablet, sempre più Istituti Bancari offrono ai propri clienti l’opportunità di scaricare App dedicate con cui tenere sotto controllo il conto corrente personale o aziendale, proprio come avviene con l’Internet Banking. L’IBAN può essere quindi trovato anche usando queste applicazioni molto fruibili, dopo aver compiuto ovviamente regolare accesso ad esse.

Le ultime alternative per trovare l’IBAN del proprio conto corrente consistono infine nel recarsi personalmente presso la filiale bancaria di cui si è clienti o nel contattare il servizio di Customer Care, che è in genere disponibile e raggiungibile chiamando un apposito numero verde. Le strade per trovare l’IBAN, insomma, sono diverse, alla portata di tutti e per di più abbastanza rapide.

Come recuperare il PIN della carta di credito

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Password, dati di accesso, cifre più o meno complesse da memorizzare. Al giorno d’oggi siamo letteralmente bombardati di informazioni sensibili che dobbiamo tenere in mente, oltre che custodire con cura, per poter svolgere numerose attività riguardanti la nostra vita quotidiana. Dai prelievi in banca ai pagamenti in rete. Dall’uso del cellulare al login sulle nostre caselle di posta elettronica. Le casistiche sono davvero numerose. Risulta piuttosto comune, perciò, il fatto di perdere di vista qualche dato importante, considerato il marasma di codici alfanumerici che popolano le nostre giornate.

Può semplicemente accadere di non ricordarli dopo averli memorizzati. Può anche succedere di buttar via per errore il pezzo di carta in cui li avevamo annotati con scrupolo. O, ancora, può avvenire che si cancelli inavvertitamente il file utilizzato per salvarli nel proprio PC. Almeno una volta nella vita, insomma, a tutti noi può capitare di dover recuperare dei dati elettronici sensibili. Uno dei casi più comuni riguarda il PIN della carta di credito.

Il PIN, acronimo che sta per “Personal Identification Number”, è un codice di sicurezza costituito da cinque cifre che serve per verificare se la persona che sta effettuando l’operazione finanziaria, sia essa un prelievo o un pagamento, sia effettivamente autorizzata a compierla. In assenza del PIN diviene quindi impossibile fare pagamenti o prelevare soldi presso gli appositi sportelli Bancomat.

Nell’ipotesi sfortunata in cui fossimo i proprietari di una carta di credito e ci trovassimo nella situazione di aver smarrito o dimenticato il relativo PIN, come dovremmo procedere allora per il recupero? Scopriamo i passi da seguire.

Cosa fare se si perde il PIN

La regola numero uno, ovviamente, è di non cadere nella trappola del panlico. Oggi come oggi, infatti, recuperare il PIN della carta di credito, dopo averlo dimenticato o dopo averlo perso involontariamente, è un’operazione piuttosto facile.

Per prima cosa va specificato che non occorre sostituire la carta di cui si è in possesso con una nuova. Nella grande maggioranza dei casi, è sufficiente fare richiesta del duplicato del PIN presso la realtà che ha rilasciato la carta, che solitamente corrisponde al proprio istituto bancario ma può anche essere una società finanziaria.

Attualmente, quasi tutte le realtà bancarie forniscono un servizio di Home Banking. La maggior parte delle volte, la procedura per richiedere il duplicato del PIN può quindi essere eseguita direttamente online, dopo aver fatto l’accesso nella propria area riservata.

Il codice viene poi inviato per SMS sullo smartphone dell’intestatario della carta oppure tramite posta cartacea.

Per qualsiasi dubbio o informazione a riguardo, esistono anche servizi di Customer Care che forniscono assistenza accreditata. Gli addetti sono di solito raggiungibili chiamando un numero verde dedicato, via e-mail o contattandoli per chat. Negli ultimi anni si stanno diffondendo servizi di chatbot capaci di fornire tutte le informazioni necessarie su come recuperare il PIN della carta di credito e, in generale, sui vari servizi offerti dalla banca o dalla società finanziaria.

È opportuno ricordare che alcune banche e diversi istituti finanziari fanno pagare una commissione per la rigenerazione e l’invio del PIN.

Come conservare il PIN

Come abbiamo avuto modo di puntualizzare, il PIN è un codice essenziale per mantenere il proprio denaro in sicurezza. Per evitare spiacevoli furti, il PIN deve perciò essere conservato in un luogo protetto e soprattutto distinto da quello in cui si custodisce la carta di credito. Ne consegue che è fondamentale non lasciare mai il PIN nel portafoglio dove solitamente si tiene la carta di credito.

Una buona idea può essere quella di annotarlo sul proprio smartphone o su un taccuino. L’importante, comunque, è mantenere il PIN a distanza opportuna dalla carta di credito. Così in caso di furto o di eventuale smarrimento della carta nessuno sarà in grado di utilizzarla e di sottrarre denaro in maniera illecita.

Cinema in casa: idee per realizzarlo

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Il cinema è una passione che accomuna milioni di persone in ogni angolo del pianeta. Poter godere di un bel film o di un documentario all’interno di una sala cinematografica è il massimo della soddisfazione. Ma esiste anche l’opportunità di ricreare un ambiente analogo tra le pareti domestiche, seppur in dimensioni più limitate. In questo articolo, vi forniremo allora alcuni spunti per realizzare il cinema in casa.

Cinema in casa: l’occorrente

Sono principalmente due gli elementi che non possono mancare per ricreare l’effetto del cinema tra le mura domestiche:

  • Uno schermo grande;
  • Un impianto per il cinema in casa.

Ma come sceglierli?

Schermo per il cinema in casa: TV o proiettore?

La scelta tra un televisore di ultima generazione o un proiettore per il cinema casalingo dipende essenzialmente dai propri gusti o dalle proprie esigenze personali, incluso lo spazio di cui si è a disposizione.

Per gli ambienti piccoli, come ad esempio le mansarde, si può prediligere un proiettore da installare sul soffitto, ad un’altezza facilmente raggiungibile. Ai più tecnologici conviene invece optare per un televisore Smart di grandi dimensioni. In commercio esistono apparecchi per ogni necessità, che si spingono addirittura fino ai 370 pollici.

La possibilità di fruire di una Smart TV permette di vivere un’esperienza multimediale a trecentosessanta gradi. Oltre a offrire una qualità d’immagine straordinaria, con un dispositivo simile si può anche beneficiare di tutta una serie di funzioni aggiuntive, come l’opportunità di navigare in rete, di collegarsi ai canali di video streaming o, ancora, di giocare ai videogames più appassionanti.

L’impianto Home Theatre

L’impianto cinema per la casa deve essere della tipologia Home Theatre, caratteristica essenziale per ricreare l’atmosfera immersiva tipica delle sale cinematografiche. La tecnologia Home Theatre consente infatti di diffondere correttamente i suoni nell’ambiente circostante.

La dotazione base include casse e subwoofer. Le casse vanno generalmente posizionate davanti e dietro gli spettatori, mentre il subwoofer è necessario per riprodurre le frequenze più basse dell’audio. Attraverso la loro interazione, si riesce così a dar vita a una sonorità d’insieme di un certo pregio.

Gran parte degli attuali sistemi prevede anche l’uso della tecnologia Bluetooth. In questo modo, l’impianto può essere facilmente collegato senza dover utilizzare cavi. Questa buona alternativa è innanzitutto più gradevole sul fronte estetico. Per di più, con una connessione di tipo wireless si evita il rischio di inciampare involontariamente sui cavi, schivando così eventuali cadute.

Pannelli fonoassorbenti

Un’ulteriore componente utile per creare il cinema in casa è costituita dai pannelli fonoassorbenti. Questa tipologia di prodotti permette di isolare l’ambiente. Così facendo, il suono non si diffonde all’esterno, evitando di infastidire i vicini di casa, nel caso in cui siano presenti. Come ulteriore vantaggio, i pannelli fonoassorbenti evitano che il suono si rifletta sulle pareti e risulti quindi fastidioso agli spettatori della sala cinematografica domestica.

L’illuminazione

Altro punto importante è occupato dall’illuminazione. Per poterla regolare, si può puntare sulla scelta di appositi tendaggi che consentano di gestire le luci, a seconda del momento della giornata. È opportuno fornirsi anche di specifici prodotti con cui realizzare percorsi luminosi per permettere agli spettatori di muoversi in sicurezza, anche una volta spente le luci.

L’arredamento

La scelta dell’arredamento costituisce senza dubbio l’aspetto in cui è possibile attribuire maggiore spazio alla creatività, nel momento in cui si decide di allestire un cinema in casa. Una volta stabilito lo spazio sfruttabile per il mobilio, si procede con la selezione delle sedute. Quando la sala cinema coincide con il soggiorno, i divani rappresentano ovviamente la soluzione più facile da adottare, considerando anche la loro comodità. Ma se si vuole creare un piccolo cinema nel senso letterale della parola, si possono posizionare anche file di poltrone, possibilmente reclinabili così da generare maggiore comfort negli spettatori.

Un’idea piacevole può essere anche quella di prevedere un angolo bar, per poter gustare qualche ottima bevanda accompagnata da popcorn o da sfiziosità varie. Dando libero sfogo alla fantasia, insomma, il risultato sarà più che soddisfacente.

Cosa fare del libretto postale in caso di successione

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Sono numerose le problematiche burocratiche che ci si trova a dover gestire in seguito al decesso di una persona. Tra queste, c’è anche la successione ereditaria, ovvero quel procedimento giuridico che comporta il trasferimento del patrimonio ereditario dal soggetto defunto ai vari successori. Con il termine di “patrimonio ereditario” si intende, invece, l’insieme dei rapporti patrimoniali trasmissibili che fanno capo al defunto nel momento in cui si verifica la sua morte.

Può succedere che tra i beni che appartengono al patrimonio ereditario sia incluso anche un libretto postale. Di cosa si tratta?

Cos’è il libretto postale

Il libretto postale è uno strumento finanziario che consente a chi ne è intestatario di mettere al sicuro i propri risparmi, depositando il suo stipendio o la sua pensione, senza correre il rischio di perdere denaro.

Come occorre comportarsi, allora, nel momento in cui viene a mancare l’intestatario del libretto postale?

Cosa fare se il libretto postale è cointestato

Un libretto postale può essere intestato a una o più persone. Nel momento in cui si verifica il decesso di uno dei cointestatari il libretto si estingue. La morte del cointestatario deve essere comunicata in forma scritta a Poste Italiane.

La prassi viene chiaramente indicata nell’articolo 11.6 contenuto nel regolamento per la sottoscrizione dei libretti postali, dove si specifica che “in caso di decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari, nelle more dell’espletamento della pratica di successione, il libretto viene bloccato al fine di consentire la verifica da parte di Poste Italiane della legittimazione ad agire degli eredi, ciò anche quando il libretto è cointestato a più persone con facoltà, per le medesime, ad agire disgiuntamente. In tale ultimo caso viene comunque meno, nel periodo intercorrente dalla data di comunicazione del decesso a Poste Italiane alla data di estinzione del libretto, il diritto del cointestatario superstite di disporre separatamente. Resta salva la facoltà degli eredi – congiuntamente – e del cointestatario superstite di richiedere la quota di rispettiva spettanza del saldo del libretto”.

Successione del libretto postale: i documenti da presentare

Per portare avanti la pratica di successione del libretto postale, è necessario presentare una serie di documenti presso gli sportelli di Poste Italiane. Escludendo situazioni particolari, generalmente l’elenco della documentazione include:

  • L’estratto dell’atto di morte. Si tratta di un documento rilasciato dall’Ufficio Anagrafe della località in cui è avvenuto il decesso. L’estratto dell’atto di morte ha una validità illimitata e serve a dimostrare il luogo in cui si è verificata la morte, la data della stessa, oltre a includere eventuali annotazioni;
  • L’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà. In questo tipo di documento vengono indicati i dati del defunto, quelli degli eredi nonché specifiche dichiarazioni, che possono risultare diverse in base al fatto che la successione preveda la presenza o meno di un testamento;
  • Il documento d’identità del richiedente;
  • Il documento d’identità e il codice fiscale di tutti gli eredi della persona defunta;
    La dichiarazione di successione (Modello 4), in copia conforme all’originale, in cui deve essere riportata la dichiarazione per ricevuta dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, possono essere consegnate presso lo sportello di Poste Italiane o la copia della dichiarazione Modello 4 riportante il timbro dell’Agenzia delle Entrate o la certificazione di avvenuto pagamento dell’imposta ereditaria.

Nel caso in cui ci si trovi in presenza di una successione testamentaria, accanto alla presentazione degli atti precedentemente citati, è necessario procedere con un ulteriore adempimento. Nello specifico, occorre aggiungere alla documentazione anche il verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto in copia conforme all’originale mentre, nel caso di testamento pubblico, la copia conforme all’originale dello stesso atto pubblico.

Separazione consensuale e divorzio con addebito

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Nel momento in cui una persona si trova ad affrontare un divorzio viene inevitabilmente colta una moltitudine di dubbi. Una tra le domande più comuni che gli avvocati divorzisti si trovano a dover chiarire è se sia possibile o meno ottenere il divorzio con addebito a seguito di una separazione consensuale. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, a partire dal significato dei termini.

Cos’è la separazione consensuale

In base al nostro ordinamento, la separazione può avvenire secondo due modalità: la modalità consensuale e quella giudiziale.

La separazione consensuale è un istituto giuridico che permette ai due coniugi di separarsi di comune accordo, seguendo un iter più rapido rispetto alla separazione giudiziale. È chiaro che questa modalità si attua solo nel caso in cui marito e moglie siano riusciti ad accordarsi su tutta una serie di punti essenziali, quali l’affidamento dei figli, il collocamento degli stessi nonché l’assegno di mantenimento.

Cos’è la separazione giudiziale

La separazione giudiziale si verifica invece quando i due coniugi non riescono a giungere a un accordo reciproco. Il quadro converge allora in una causa di separazione in tribunale, dove il giudice incaricato, dopo aver raccolto e analizzato tutte le prove del caso specifico, si trova a emettere una sentenza riguardante le diverse condizioni di separazione, dal mantenimento fino all’affidamento della prole.

La negoziazione assistita

I coniugi hanno anche la possibilità di separarsi di comune accordo mediante la cosiddetta negoziazione assistita, una procedura condotta dagli avvocati che viene tuttavia sempre sottoposta al vaglio degli organi giudiziari. In alternativa, esiste anche un procedimento effettuabile davanti al Sindaco o all’Ufficiale dello Stato Civile, che però non è ammesso quando si hanno figli minori.

A prescindere dalle modalità in cui è avvenuta la separazione, il divorzio non potrà mai essere chiesto nell’immediato ma solo dopo che sia decorso un determinato periodo di tempo, in maniera ininterrotta.

Cos’è l’addebito

È evidente che il contesto migliore che può riguardare una separazione è quello che si realizza quando marito e moglie riescono a scendere a un accordo. Nel caso in cui l’ex coppia non risulti capace di trovare l’intesa e sia perciò necessario ricorrere all’intervento di un giudice, ci si può allora incappare nel cosiddetto “addebito”.

Ciò si produce quando nel corso della causa, il giudice rileva che la crisi definitiva del matrimonio sia scaturita dal comportamento colpevole di uno dei due coniugi. A questo punto, il giudice dichiara la responsabilità della separazione a carico del coniuge colpevole. In termini pratici, perciò, l’addebito è l’accertamento della colpa di aver violato una delle norme sui doveri derivanti dall’istituto del matrimonio, come, ad esempio, il dovere di fedeltà, di contribuzione ai bisogni economici della famiglia, di rispetto reciproco e doveri analoghi.

Le conseguenze dell’addebito sono essenzialmente due. Nello specifico, il coniuge colpevole:

  • Non può chiedere il mantenimento anche quando sia disoccupato o abbia un stipendio più basso. Nell’ipotesi in cui si trovi in condizioni economiche disperate oppure la sua situazione di età o di salute lo renda impossibilitato a lavorare, il coniuge colpevole mantiene tuttavia il diritto agli alimenti;
  • Perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge, in caso di decesso di quest’ultimo precedente al divorzio.

In fase di giudizio, il giudice può anche addebitare la separazione a entrambi i coniugi. Ciò si verifica quando le violazioni dei doveri risultano imputabili sia al marito sia alla moglie. In tale circostanza, si parla allora di “doppio addebito”.

È possibile ottenere il divorzio con addebito dopo una separazione consensuale?

Una volta chiarito il significato della varia terminologia, resta da stabilire se esiste la possibilità di ottenere il divorzio con addebito dopo una separazione consensuale. La risposta è no. In base al nostro ordinamento, infatti, la richiesta di addebito può essere presentata esclusivamente in una causa di separazione giudiziale. L’addebito non avviene quindi in automatico ma deve essere espressamente rivendicato da parte di uno dei due coniugi nel corso di tale causa.

Ne consegue che, una volta ottenuta la separazione consensuale, in sede di divorzio non risulta possibile richiedere l’addebito da parte di nessuno dei coniugi. Non esiste perciò la possibilità di ottenere il divorzio con addebito a seguito di una separazione consensuale.

Case a schiera: cosa sono, vantaggi e svantaggi

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Al giorno d’oggi il mondo dell’edilizia offre una ricca varietà di soluzioni abitative, in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Tra le più gettonate vi sono le cosiddette case a schiera. Ma di cosa si tratta nello specifico? Quali sono i vantaggi di questa tipologia di immobile? Quali gli svantaggi? Scopriamolo.

Case a schiera: che cosa sono

Come il nome stesso suggerisce, le case a schiera sono una tipologia di abitazione che prevede più unità ubicate l’una accanto all’altra. Generalmente, ogni unità abitativa è monofamiliare. Nella maggior parte dei casi è inoltre costituita da due piani e presenta un giardino o, comunque, un piccolo spazio verde.

Questo genere di edifici viene di solito sviluppato in altezza e in profondità, occupando invece poco spazio a livello di diametro.

In virtù della piacevole estetica, le case a schiera sono una soluzione abitativa che si può trovare con una certa facilità nei quartieri residenziali ma non necessariamente. Edifici di questo tipo si possono osservare anche in aree centrali delle nostre città.

Storia delle case a schiera

Le attuali case a schiera derivano sostanzialmente da continue trasformazioni avvenute nel corso dei secoli da parte delle abitazioni singole. Il concetto di casa a schiera affonda le sue radici storiche piuttosto indietro nel tempo. La loro origine risale addirittura all’Alto Medioevo e deriva da classi di artigiani che realizzavano le proprie abitazioni lungo le vie d’accesso alle città, dando origine ai borghi.

Nel corso del XVIII secolo molte case londinesi furono realizzate su lotti di terreno stretti e profondi, in modo tale che sul lato più corto si potesse avere l’accesso sulla strada, mentre sull’altro lato si potesse collocare un giardino privato. Questa modalità di concepire l’abitazione si mantenne per tutto l’800 in Inghilterra. Le loro caratteristiche tecniche subirono poi dei cambiamenti nel tempo fino a giungere agli attuali prototipo di case a schiera.

Case a schiera: vantaggi

L’edificazione delle case a schiera permette ai costruttori di realizzare opere edilizie che non risultano in contrasto con l’assetto ambientale e che si integrano con il paesaggio circostante.

Questa soluzione abitativa si adatta perfettamente a tutte le persone che amano
vivere in città, senza rinunciare tuttavia a un piccolo angolo di verde dove trovare relax e ristoro, soprattutto nei mesi più caldi. Per chi preferisce, tra l’altro, gli spazi verdi possono ospitare anche orti in cui dilettarsi in pratiche agricole per coltivare frutta e verdura, trascorrendo piacevoli momenti all’aria aperta.

Generalmente, con le case a schiera vi è anche la possibilità di avere un box auto, utilizzando la parte interrata e risolvendo così il problema del posto auto che si fa particolarmente sentire per chi vive in città.

Le case a schiera di ultima generazione sono inoltre sempre più strutturate secondo i canoni dell’efficientamento energetico, garantendo così non sono un risparmio economico al nucleo famigliare ma anche un minore impatto sotto il profilo ambientale.

Essendo edifici di dimensioni ridotte, le case a schiera appaiono molto adatte all’installazione di pannelli solari, pompe di calore e altre soluzioni che sono per di più favorite dalle continue agevolazioni fiscali da parte dello Stato.

Case a schiera: svantaggi

Con ogni probabilità, uno dei più grandi svantaggi delle case a schiera risiede nella
scarsità di luce che filtra all’interno dell’edificio, legata ai due lati ciechi di ciascuna unità abitativa confinanti con le altre case adiacenti.

La casa a schiera non risulta inoltre particolarmente adatta per chi ama gli spazi interni di una certa ampiezza.

La scelta di una soluzione abitativa simile, del resto, dipende dalle specifiche necessità che si hanno in famiglia. Le case a schiera restano comunque una buona alternativa, per di più dai costi limitatamente ridotti, per i piccoli nuclei familiari costituiti da due o tre persone.

Vale perciò la pena tenere in considerazione questa tipologia di edificio, in special modo quando si è per la prima volta alla ricerca di una casa, che potrà eventualmente essere venduta e sostituita in un secondo momento, in base alle diverse esigenze che si prospetteranno nell’arco della vita.

Bancarotta fraudolenta, pena e prescrizione

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Il reato di bancarotta fraudolenta è una fattispecie penale in corso di “migrazione”: finora disciplinato dall’art. 216 l.f., infatti, dal prossimo 15 agosto 2020 sarà invece disciplinato dall’art. 322 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La nuova norma, ad ogni modo, replica sostanzialmente il disposto della norma della legge fallimentare, anche per quanto concerne le pene previste.

Cos’è il reato di bancarotta fraudolenta

Il reato di bancarotta fraudolenta è integrabile quando un imprenditore, dichiarato fallito  con sentenza, pone in essere dei comportamenti al fine di conseguire un vantaggio indebito, o arrecare pregiudizio ai creditori o ad alcuni di essi.

A titolo di esempio, le condotte che potrebbero configurare il reato di bancarotta fraudolenta sono quelle legate all’aver distratto o occultato i beni dell’impresa, al riconoscimento delle passività inesistenti, alla sottrazione, falsificazione o tenuta irregolare dei libri e delle scritture contabili, per impedire la ricostruzione del patrimonio.

Quali sono le sanzioni

La pena per la bancarotta fraudolenta consiste nella reclusione tra 3 e i 10 anni.

Dinanzi a tale pena principale è tuttavia prevista una “riduzione” della sanzione penale nel caso in cui l’imprenditore violi la par condicio creditorum. In altri termini l’imprenditore che ha scelto di pagare solamente alcuni creditori o simula l’esistenza di titoli di prelazione, al fine di favorirli nei confronti degli altri creditori, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Si tenga conto che le pene di cui sopra, previste per il reato di bancarotta fraudolenta, sono state confermate nel testo dell’art. 322 del nuovo Codice della crisi di impresa, e che dunque rimarranno in vigore anche dopo il 15 agosto 2020.

Pena accessoria

Per poter completare il quadro delle sanzioni occorre tuttavia parlare anche di pene accessorie. Di fatti, la formulazione dell’art 216 l.f., facendo salva l’applicazione delle altre pene accessorie che sono previste dal codice civile, dispone che per le fattispecie sopra riassunte può applicarsi anche la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a ricoprire uffici di direzione in ambito imprenditoriale.

In tale proposito, si tenga conto come la previsione normativa attualmente prevede che le sanzioni accessorie dell’inabilitazione e dell’incapacità abbiano una durata pari a 10 anni. Tuttavia, in seguito a una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale (n. 222/18), il nuovo testo del Codice della crisi di impresa ha modificato tale aspetto, andando a prevedere tali pene accessorie “fino a 10 anni”.

Pene per la bancarotta fraudolenta impropria

L’art. 223 l.f. ha previsto l’applicazione delle stesse pene di cui all’art. 216 l.f., compresa la pena accessoria dell’inabilitazione e dell’incapacità, anche agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, se hanno commesso i fatti previsti dallo stesso articolo.

Nel caso in cui tali soggetti cagionino con comportamenti dolori il dissesto o il fallimento della società, si applicherà anche la pena della reclusione da 3 a 10 anni.

Pene per la bancarotta semplice

Ma come cambiano le pene per la bancarotta semplice? Disciplinata dall’art. 217 l.f. e, successivamente, dall’art. 323 del nuovo Codice della crisi di impresa, la bancarotta semplice sostituisce l’elemento caratteristico del dolo specifico come la mera imprudenza e sconsideratezza della gestione dell’imprenditore.

È per questo motivo che le pene previste per la bancarotta semplice sono meno severe rispetto alle pene previste per la bancarotta fraudolenta, e possono consistere nella reclusione da 6 mesi a 2 anni, e nelle pene accessorie dell’inabilitazione e dell’incapacità (esattamente come abbiamo visto per quanto concerne la bancarotta fraudolenta) per un periodo di tempo fino a 2 anni.

Ricordiamo infine che il reato di bancarotta fraudolenta si prescrive in 10 anni dalla sentenza con la quale l’imprenditore viene dichiarato fallito.